§ 3.1.148 – L.R. 4 agosto 2006, n. 15.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/08/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 8.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 9.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 10.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 12.  Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 15.  Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
Art. 16.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
Art. 17.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
Art. 18.  Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
Art. 19.  Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
Art. 20.  Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
Art. 21.  Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 22.  Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
Art. 23.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 24.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 25.  Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 26.  Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 27.  Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 28.  Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 29.  Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”.
Art. 30.  Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni.
Art. 31.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.1.148 – L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

(B.U. 8 agosto 2006, n. 70).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di agricoltura

 

SEZIONE I

Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16

“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali

di promozione economica” e successive modificazioni

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”.

     1. Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,”.

 

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”

 

          Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999 n. 32 è inserito il seguente:

     “2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.”.

 

          Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

     1. Nella rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse.

     2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse”.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono aggiunti i seguenti:

     “3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.

     3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

     3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.”.

 

SEZIONE III

Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1

“Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni

 

          Art. 4. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni. [1]

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 è inserito il seguente:

     “1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

     a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

     b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).”.

 

SEZIONE IV

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9

“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni

 

          Art. 5. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”. [2]

     [1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.]

 

SEZIONE V

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23

“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni

 

          Art. 6. Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni”.

     2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 è cosi sostituita:

     “e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 2, più rappresentative a livello regionale.”.

 

          Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” sono sostituite dalle parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”.

 

          Art. 8. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:

     “2. Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall’Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell’allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.”.

 

          Art. 9. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. L’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:

     “Art. 8. Denuncia delle malattie delle api.

     1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.

     2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.”.

 

          Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

     1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “Distanza degli alveari” sono sostituite dalle parole: “Distanza degli apiari”.

     2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:

     “5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile.”.

     3. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

 

          Art. 11. Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

     1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

     “Art. 9 bis. Anagrafe degli alveari.

     1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

     2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.

     3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.

     4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.”

 

SEZIONE VI

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni

 

          Art. 12. Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, in fine è aggiunto il seguente periodo “Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari.”.

 

          Art. 13. Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 58 bis. Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.

     1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all’articolo 58.

     2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all’articolo 19.

     3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari”.

     2. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero “58”, è aggiunto il numero “58 bis”.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

 

          Art. 14. Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40, introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 58 ter. Fondo di rotazione per le agrienergie.

     1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

     2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole, forestali e le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.

     3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.

     4. Gli investimenti che consentono l’autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d’intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.

     5. Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l’indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

     6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.

     7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03.

     8. Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

     9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

     10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

     11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero “58 bis”, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 13 della presente legge, è aggiunto il numero “58 ter”.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

 

          Art. 15. Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

     1. Alla lettera “M3) Produzioni suine” dell’allegato B) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il numero minimo di associati “150” è sostituito con il numero “30”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia forestale

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13

“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

 

          Art. 16. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

     1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è aggiunta la seguente lettera:

     “e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.”.

 

          Art. 17. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte la seguenti lettere:

     “c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;

     c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;

     c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13:

     a) dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)” sono aggiunte le seguenti parole “c bis), c ter) e c quater)”;

     b) dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo 2” sono aggiunte le parole “e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è abrogato.

 

          Art. 18. Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie” sono sostituite dalle seguenti: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie”.

     2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:

     “b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

     b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;

     b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato.”.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo.

 

          Art. 19. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole “quaranta ettari per intervento” sono aggiunte le parole “e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.”

     2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “unitamente ad un progetto che definisca gli interventi”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili” sono sostituite dalle seguenti: “alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili”.

     4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “sulla base delle graduatorie approvate” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base della graduatoria approvata”.

 

          Art. 20. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003 , n. 13, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52

“Legge forestale regionale” e successive modificazioni

 

          Art. 21. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente:

     “Art. 23 bis. Promozione delle attività selvicolturali.

     1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell’albo.

     3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.”.

 

          Art. 22. Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30

“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

 

          Art. 23. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole “tartufaie coltivate o controllate” è aggiunta la parola “riconosciute”.

 

          Art. 24. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

     “4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5.”.

 

          Art. 25. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

     “1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5.

     1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.”.

 

          Art. 26. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, la parola “quinquennale” è sostituita con la parola “decennale”.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è così sostituito:

     “6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.

     4. Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono iscritte d’ufficio nel registro istituito dalla presente legge.

 

          Art. 27. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è abrogato.

     2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è così sostituito:

     “2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole “vengono rilasciate” sono aggiunte le parole “dall’ente gestore”.

 

          Art. 28. Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

     “c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.”.

     2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

CAPO III

Modifica della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29

“Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni

 

          Art. 29. Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”.

     1. L’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 è così sostituito:

     “Art. 5 bis. Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.

     1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale per il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”, che abbiano per oggetto gli oneri sostenuti per le sue sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla Conferenza e per gli incarichi per la redazione di pareri, studi e documenti riguardanti lo sviluppo delle aree montane.

     2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità montane o dall’U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa.”.

 

CAPO IV

Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria

 

          Art. 30. Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni. [3]

     [1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è rideterminata al 31 ottobre 2006.]

 

CAPO V

Norma finale

 

          Art. 31. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 13 marzo 2024, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.