§ 3.1.33 - L.R. 28 giugno 1988, n. 30.
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/06/1988
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva.
Art. 3.  Tartufaie controllate.
Art. 4.  Tartufaie coltivate.
Art. 5.  Riconoscimento delle tartufaie.
Art. 6.  Costituzione di consorzi.
Art. 7.  Autorizzazioni alla raccolta.
Art. 8.  Orari, periodi e modalità di raccolta.
Art. 9.  Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.
Art. 10.  Raccolta a fini didattici e scientifici
Art. 11.  Delimitazione delle zone vocate alla raccolta.
Art. 12.  Tassa di concessione.
Art. 13.  Sanzioni amministrative.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Interventi a favore della tartuficoltura.
Art. 16.  Norme finanziarie.
Art. 17.  Norme transitorie e finali.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.33 - L.R. 28 giugno 1988, n. 30.

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.

(B.U. n. 40 dell'1-7-1988).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.

 

     Art. 2. Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva.

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma.

     2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute tutti coloro che le conducono, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. [1]

     3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

 

          Art. 3. Tartufaie controllate.

     1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.

     2. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.

     3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

     a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;

     b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;

     c) sarchiatura annuale della tartufaia;

     d) potatura delle piante simbionti;

     e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;

     f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;

     g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

     h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;

     i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

     4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia. [2]

     4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5. [3]

 

          Art. 4. Tartufaie coltivate.

     1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorrizate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all'art. 3, comma 3.

     1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5. [4]

     1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore. [5]

 

     Art. 5. Riconoscimento delle tartufaie.

     1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro- forestale:

     a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

     b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.

     In particolare devono essere specificati:

     - giacitura del terreno;

     - descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche;

     - tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;

     - numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;

     - piano colturale e di conservazione della tartufaia.

     3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.

     4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. [6]

     5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

     6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale. [7]

 

     Art. 6. Costituzione di consorzi.

     1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.

 

     Art. 7. Autorizzazioni alla raccolta.

     1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

     2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

     3. Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

     4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.

     5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

     a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;

     b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;

     c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle tre associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;

     d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.

     Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.

     La Commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

     Con la stessa deliberazione, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

     Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

     Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo [8].

     6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

     a) certificato di residenza;

     b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata.

     Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

     L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni [9].

 

     Art. 8. Orari, periodi e modalità di raccolta.

     1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

     - Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 10 ottobre al 31 dicembre;

     - Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato - dal 15 novembre al 15 marzo;

     - Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato - dal 15 novembre al 15 marzo;

     - Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone

- dal 1 maggio al 30 novembre;

     - Tuberaestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato - dal 1 ottobre al 31 dicembre;

     - Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera - dal 1° gennaio al 15 marzo;

     - Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo - dal 15 gennaio al 30 aprile;

     - Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio - dal 1° settembre al 31 dicembre;

     - Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario - dal 1° settembre al 31 gennaio.

     2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

     3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

     4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del «vanghetto» o «vanghella» avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

     5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'art. 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30;

     6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

     7. È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

     8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonta a un'ora prima della levata del sole.

     9. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

     10. È vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporli nel luogo di raccolta.

 

     Art. 9. Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.

     [1. La Giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.] [10]

     2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco. [11]

     3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall’ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

     Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

     È fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

     Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo. [12]

 

     Art. 10. Raccolta a fini didattici e scientifici

     1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 8.

     2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'art. 7, il luogo della raccolta e la durata.

 

     Art. 11. Delimitazione delle zone vocate alla raccolta.

     1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all'art. 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 12. Tassa di concessione. [13]

 

     Art. 13. Sanzioni amministrative.

     1. Ogni violazione delle norme contenute nelle presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:

     a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:

     1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;

     2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo sempreché se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;

     b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L.100.000 a L. 600.000;

     c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;

     d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da L. 50.000 a L. 300.000.

     e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;

     f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a lire 600.000;

     g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L. 150.000;

     h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediata;

     i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata;

     l) per la violazione agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'art. 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000;

     3. Le violazioni di cui alle lettere b), c) d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

     4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 14. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché al personale incaricato ai sensi della Legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.

     2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli artt. 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7 di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53.

 

     Art. 15. Interventi a favore della tartuficoltura.

     1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:

     a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;

     b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

     c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

     c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione. [14]

     2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

     3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

     - fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati:

     6 Fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.

     4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

 

     Art. 16. Norme finanziarie.

     1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato «Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale», con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

     2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all'art. 32/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonché dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 13.

     3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 della presente legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

     4.I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato «Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura».

 

     Art. 17. Norme transitorie e finali.

     1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all'art. 7.

     2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

 

 

ALLEGATO A)

Integrazione della Tariffa allegata alla Legge regionale 8 maggio 1980, n.

50. Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

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N.         Indicazione degli atti   Tassa di   Tassa     NOTE

d'ordine      soggetti a tassa      rilascio  annuale

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            Autorizzazione per la                     La tassa

26 bis      raccolta del tartufo       --     18.000  annuale non

                                                      è dovuta se

                                                      non si

                                                      esercita la

                                                      raccolta

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                    Legge 16 dicembre 1985, n. 752

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[12] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[13] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 18.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.