§ 6.1.22 - L.R. 9 agosto 2002, n. 18.
Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:09/08/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di ravvedimento.
Art. 2.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 3.  Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria".
Art. 4.  Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano.
Art. 5.  Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.22 - L.R. 9 agosto 2002, n. 18.

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.

(B.U. 13 agosto 2002, n. 78).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di ravvedimento.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché la violazione non sia già stata constatata.

     1 bis. In nessun caso l’invio da parte dell’amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento [1].

     2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari".

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, nonché all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

     1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, è rinviato al 31 dicembre 2003.

     2. I crediti di iporto non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

     3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, "Misure in materia tributaria ", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è assicurata dalla Regione a far data dal 1° gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione temporanea del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

     Art. 3. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria".

     1. L'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" si interpreta nel senso che l'aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro 30.987,41.

     2. Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40, si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate".

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano.

     1. Nella Tabella allegata all'articolo 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" nella descrizione della tipologia di consumi di cui al punto 3, dopo le parole "Consumi uso domestico cottura cibi produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

 

     Art. 5. Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16 dicembre 1985, n. 752, articolo 17) della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n 158".

     2. L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" è abrogato.

     3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Al minor introito derivante dall’attuazione della presente legge sull’unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 “Tasse sulle concessioni regionali” iscritta nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad euro 46.500,00 per l’esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’unità previsionale di base (u.p.b.) U0023 “Spese generali di funzionamento” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 27