§ 3.3.2 - L.R. 15 novembre 1974, n. 53.
Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:15/11/1974
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis.  Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale.
Art. 7 ter.  Disposizioni attuative.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 3.3.2 - L.R. 15 novembre 1974, n. 53. [1]

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.

(B.U. 18 novembre 1974, n. 47)

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l’incremento del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:

a) conservare l’equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l’estinzione di alcune specie della fauna inferiore;

b) tutelare la flora nell’ambito del territorio della regione;

c) [Abrogata].

 

     Art. 2.

La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l’erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l’iniziativa.

 

Titolo II

Tutela di alcune specie della fauna inferiore

 

     Art. 3.

E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.

E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie.

 

     Art. 4.

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va indirizzata all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.

L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

 

     Art. 5.

E' vietata durante tutto l’anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.

La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.

Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' comunque vietata in tutto il periodo dell’anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.

 

Titolo III

Tutela della flora

 

     Art. 6.

Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

 

     Art. 7.

E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:

Fam. Santalaceae

1) Osyris Alba L.

Fam. Carophyllaceae

2) Gypsophila papillosa Porta

3) gen. Dianthus L.

Fam. Nymphaceae

4) Nymphaea Alba L.

5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm

Fam. Ranunculaceae

6) Helleborus Niger L.

7) Callianthenum Kernerarum Freyn

8) Anemone narcissiflora L.

9) Anemone Sylvestris L.

10) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre

11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb

12) Clematis alpina (L.) Miller

13) gen. Aquilegia L.

Fam. Paeoniaceae

14) gen. Paeonia L.

Fam. Droseraceae

15) gen. Drosera L.

Fam. Saxifragaceae

16) gen. Saxifraga L.

Fam. Rosaceae

17) Potentilla nitida L.

Fam. Leguminosae

18) Spartium junceum L.

Fam. Geraniaceae

19) Geranium argenteum L.

Fam. Rutaceae

20) Haplophyllum patavinum (L.) G. Don fil.

21) Dictamnus albus L.

Fam Anacardiaceae

22) Pistacia terebinthus L.

Fam. Aquifoliaceae

23) Ilex aquifolium L.

Fam. Thymeleaceae

24) gen. Daphne L.

Fam. Cistaceae

25) gen. Cistus L.

Fam. Trapaceae

26) Trapa natans L.

Fam. Ericaceae

27) Erica Arborea L.

28) Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Reichenb

29) Arbustus unedo L.

Fam. Primulaceae

30) Primula spectabilis Tratt.

31) Primula auricula L.

32) Cortusa matthioli L.

Fam. Oleaceae

33) Phyllyrea latifolia L.

Fam. Gentianaceae

34) gen. Gentiana L.

Fam. Apocynaceae

35) Trachomitum venetum (L.) woodson

Fam. Boraginaceae

36) Moltkia suffruticosa (L.) Brand

37) Omphalodes verna Moench

Fam. Labiates

38) Teucrium scorodonia L.

39) Teucrium flavum L.

Fam. Scrophulariaceae

40) gen. Digitalis L.

41) gen. Pederota L.

42) gen. Pedicularis L.

Fam. Campanulaceae

43) Campanula erinus L.

44) Campanula Alpina Jacq.

45) Campanula petraea L.

46) Campanula cervicaria L.

47) Campanula Thyrsoides L.

48) Campanula morettiana Reichenb.

49) Campanula rainerii Perpenti

50) Physoplexis comosa (L.) Schur

Fam. Asteraceae (Compositae)

51) Leontopodium alpinum (L.) Cass

52) gen. Achillea L. esclusa A. millefolium L.

53) Artemisia genipi Weber

54) Artemisia laxa Fritsch

55) Artemisia nitida Bert.

56) Rhaponticum scariosum Lam.

57) Echinops ritro L. var. australis Ten.

Fam. Liliaceae

58) Asphodelus Fistulosus L.

59) gen. Lilium L.

60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

61) Hemerocallis lilio-asphodelus L.

Fam. Iridaceae

62) Iris cengialti Ambrosi

63) Iris sibirica L.

64) Iris graminea L.

65) Gladiolus palustris Crantz

66) Gladiolus imbricantus L.

Fam. Typhaceae

67) Thypha minima Hoppe

Fam. Orchidaceae

68) tutte le specie

 

E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:

1) Pinus cembra L.

2) gen. Betula

3) gen. Sorbus

4) gen. Quercus

5) gen. Laburnum

6) Taxus baccata L.

 

L’elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 7 bis. Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale.

1. Al fine di favorire l’offerta di prodotti naturali, promuovendo forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali e creando opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all’articolo 7.

2. La raccolta per l’utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l’affissione di apposite tabelle e può essere attuata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.

4. Nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.

 

     Art. 7 ter. Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l’applicazione dell’articolo 7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare.

 

     Art. 8.

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all’articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).

Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.

 

     Art. 9.

L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all’articolo 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va rivolta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione.

L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

 

     Art. 10.

E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

 

     Art. 11.

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 7 bis,8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.

Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

 

Titolo IV

Disciplina della raccolta dei funghi

 

     Art. 12.

     [Abrogato]

 

     Art. 13.

     [Abrogato]

 

     Art. 14.

     [Abrogato]

 

     Art. 15.

     [Abrogato]

 

Titolo V

Accertamento delle violazioni. Organi e procedure

 

     Art. 16.

Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell’ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.

 

     Art. 17.

Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;

b) omissis

c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8;

d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all’articolo 7;

e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10;

e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 7 bis, comma 3.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) nonché nei casi di cui alla lettera e bis)del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell’autorità è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

 

     Art. 18.

     [Abrogato]

 

Titolo VI

Disposizione finanziaria

 

     Art. 19.

Per gli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al Cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla Parte II - Titolo I - Sezione IV - Rubrica 9, il Cap. 463 così denominato «spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda» di cui all'art. 2 della Legge regionale «Norme per la tutela di alcune specie della fauna e della flora e disciplina della raccolta dei funghi» con lo stanziamento di lire 30 milioni.

In esecuzione del disposto dei commi II e III del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 530 - partite che si riducono:

- «Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari», L. 25.000.000

- «Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi di consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico», L. 5.000.000

b) in aumento:

Cap. 463: «Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della Legge regionale «Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi», L. 30.000.000

Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

 

     Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 giugno 2019, n. 24.