§ 3.4.37 – L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.
Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:30/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.37 – L.R. 30 gennaio 2006, n. 1. [1]

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”

(B.U. 31 gennaio 2006, n. 11).

 

Art. 1. Proroga dei termini.

     1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 luglio 2006.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.