§ 5.5.1a – L.R. 1 dicembre 1989, n. 49.
Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:01/12/1989
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accettato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a Mestre, ogni [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio letterario.
Art. 3.      1. E' istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:
Art. 4.      1. Il comitato nomina la giuria per l'esame delle opere concorrenti e l'assegnazione del premio.
Art. 5.      1. Per effetto della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e successivi è iscritto il capitolo 6220 denominato "Proventi [...]


§ 5.5.1a – L.R. 1 dicembre 1989, n. 49.

Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre.

(B.U. 4 dicembre 1989, n. 66).

 

     Art. 1.

     1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accettato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la denominazione "Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini".

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio letterario.

 

     Art. 3.

     1. E' istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:

     a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;

     b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:

     1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;

     2) il prosindaco di Mestre;

     3) pretore di Mestre;

     4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre [1].

     2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente [2].

     4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 4.

     1. Il comitato nomina la giuria per l'esame delle opere concorrenti e l'assegnazione del premio.

     2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti del mondo letterario e della cultura.

     3. L'assegnazione del premio deve contenere la motivazione circonstanziata dell'attribuzione.

 

     Art. 5.

     1. Per effetto della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e successivi è iscritto il capitolo 6220 denominato "Proventi derivanti dalla locazione degli immobili del lascito Settembrini" con lo stanziamento di lire 50 milioni.

     2. All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando l'entrata di cui al precedente comma attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1989 e successivi del capitolo 70018 denominato "Spese per l'effettuazione del premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini".


[1] Comma così sostituito dall'art. 77, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.