§ 5.6.3 – L.R. 15 gennaio 1985, n. 6.
Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 musei e biblioteche
Data:15/01/1985
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Princìpi generali.
Art. 2.  Ambiti, destinatari e modalità di intervento.
Art. 3.  Entità dei contributi.
Art. 4.  Modalità per la presentazione delle domande.
Art. 5.  Procedure di riparto.
Art. 6.  Norme per l'erogazione dei contributi.
Art. 7.  Riduzione e revoca dei contributi.
Art. 8.  Non cumulabilità dei contributi.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Variazioni di bilancio.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.6.3 – L.R. 15 gennaio 1985, n. 6. [1]

Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.

(B.U. n. 3 del 18-1-1985).

 

Art. 1. Princìpi generali.

     La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche e ricreative nell'ambito del territorio regionale mediante interventi rivolti alla realizzazione, all'ampliamento, al completamento e alla sistemazione di strutture da adibire, o adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, di biblioteche, teatri, musei e archivi.

 

     Art. 2. Ambiti, destinatari e modalità di intervento.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente, la Regione concede contributi «una tantum» in conto capitale ai Comuni singoli o associati.

     2. Per le finalità medesime i contributi possono essere concessi anche ad enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che assicurino la fruizione pubblica dei beni culturali, di cui sono proprietari o di cui abbiano documentata disponibilità per un periodo non inferiore ad anni venti [2].

 

     Art. 3. Entità dei contributi. [3]

     1. I contributi possono essere concessi fino all'ammontare del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite massimo di lire 300 milioni.

 

     Art. 4. Modalità per la presentazione delle domande.

     Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

     a) progetto o programma di massima dell'iniziativa;

     b) una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

     c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

     d) deliberazione relativa all'assunzione dell'iniziativa e all'approvazione degli atti allegati alla domanda, per gli Enti pubblici o aventi personalità giuridica;

     e) il parere del Comune territorialmente competente per le domande presentate dai soggetti, di cui al secondo comma dell'art. 2, sull'idoneità dell'iniziativa e la sua rispondenza alle finalità della presente legge. Detto parere si intende rilasciato qualora il Comune non vi provveda entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell'ente interessato.

     Per gli interventi di cui all'art. 3 - secondo comma - dovrà essere allegato alla domanda anche il parere delle competenti Soprintendenze.

     Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzate nei confronti dello Stato o di Enti pubblici per le medesime iniziative.

 

     Art. 5. Procedure di riparto.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri ed elementi:

     1) funzione del Centro di servizi culturali, biblioteca, teatro, museo, archivio, anche in rapporto alla consistenza del suo patrimonio e alla capacità di concorrere alla formazione culturale della comunità;

     2) peculiarità architettoniche degli immobili da restaurare;

     3) popolazione interessata alla realizzazione dell'opera in relazione alle esigenze di un'equa distribuzione delle iniziative sul territorio regionale;

     4) qualità e consistenza dei progetti promozionali per il recupero e il rilancio delle risorse culturali e artistiche esistenti.

 

     Art. 6. Norme per l'erogazione dei contributi.

     La Giunta regionale, approvata la ripartizione dei contributi per le iniziative ammesse, provvede a darne comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi sei mesi dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza del contributo devono presentare al Presidente della Giunta regionale:

     a) il piano finanziario che prevede la copertura delle spese a carico dei beneficiari;

     b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere;

     c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata, con la data di ultimazione dei lavori e/o il termine per l'acquisto [4].

     Sulla base di tale documentazione, il Dirigente regionale competente per materia [5] provvede all'assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto e le eventuali particolari condizioni.

     I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati. Può, tuttavia, essere consentita la corresponsione di acconti fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo assegnato, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

     Per le iniziative eseguite dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2, la vigilanza e la verifica sono svolte dai Comuni competenti per territorio, che provvedono altresì all'erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari ai sensi del comma precedente.

     A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate ai Comuni di cui al comma precedente [6].

     La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello del completamento dei lavori comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

 

     Art. 7. Riduzione e revoca dei contributi.

     I contributi concessi ai sensi della presente legge sono [7] proporzionalmente ridotti, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

     Con le stesse forme la concessione dei contributi può essere revocata se:

     a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

     b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

     La revoca dei contributi comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 8. Non cumulabilità dei contributi.

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     In sede di prima applicazione, le domande di cui al precedente art. 4 devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

     Art. 11. Variazioni di bilancio.

     (omissis).

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 30 settembre 2011, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 43, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 43, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[5] Così modificato dall'art. 43 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[6] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 25.

[7] Comma così modificato dall'art. 95, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.