§ 3.9.8 - Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.
Disciplina dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:31/12/1987
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di imprenditore artigiano.
Art. 3.  Definizione di impresa artigiana.
Art. 3 bis.  Esercizio dell’impresa artigiana.
Art. 4.  Limiti dimensionali.
Art. 5.  Tutela dell'artigianato.
Art. 6.  Iscrizione all’albo.
Art. 7.  Iscrizione d’ufficio all’albo.
Art. 8.  Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
Art. 9.  Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
Art. 10.  Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Art. 11.  Consorzi e società consortili.
Art. 11 bis.  Agevolazioni ai consorzi e società consortili.
Art. 11 ter.  Norma transitoria.
Art. 12.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 13.  Obblighi di comunicazione.
Art. 14.  Ricorsi.
Art. 15.  Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 16.  Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 17.  Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 18.  Diritti di segreteria
Art. 19.  Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 20.  Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 21.  Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 22.  Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato.
Art. 32 bis.  Disciplina.
Art. 33.  Deleghe e funzioni in materia di artigianato.
Art. 33 bis.  Eccellenza artigiana.
Art. 34.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 35.  Norme finanziarie.
Art. 36. 


§ 3.9.8 - Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. [1]

Disciplina dell'artigianato.

(B.U. n. 76 del 31-12-1987).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del veneto e le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa compatibile.

 

Titolo I

TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 2. Definizione di imprenditore artigiano.

     1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana. aumentandone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

     2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

     3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

     4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare , preparazione e implicano responsabilità il tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

 

     Art. 3. Definizione di impresa artigiana. [2]

     1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 4.

     2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

 

          Art. 3 bis. Esercizio dell’impresa artigiana. [3]

     1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.

     2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;

b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

     3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

     4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.

     5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

 

     Art. 4. Limiti dimensionali.

     1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

     a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unita aggiuntive siano apprendisti;

     c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

     e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numeri non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

     2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

     1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio della stessa impresa artigiana;

     2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

     3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che volgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

     4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

     5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

     6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

 

     Art. 5. Tutela dell'artigianato.

     01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle camere di commercio [4].

     02. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione [5].

     03. [La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale] [6].

     1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione di cui all’articolo 11 istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti [7].

     2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza degli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane [8].

     3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” e successive modifiche ed integrazioni [9].

     4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 [10].

 

     Art. 6. Iscrizione all’albo. [11]

     1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla camera di commercio della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

     4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente camera di commercio è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

     6. La Commissione provinciale per l'artigianato, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.

     7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.

     8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente camera di commercio, equivale alla comunicazione di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Iscrizione d’ufficio all’albo. [12]

     1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.

     4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d).

 

     Art. 8. Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana. [13]

     1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.

     2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la camera di commercio, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. In caso di esito negativo la camera di commercio provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

     3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.

     4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

     5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.

 

     Art. 9. Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti. [14]

     1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

     2. La camera di commercio ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco [15].

     3. La camera di commercio, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni [16].

     4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

     5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

     6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4.

 

     Art. 10. Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane. [17]

     [1. Ogni trenta mesi, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

     2. Ciascun comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione provinciale per l'artigianato competente.

     3. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 9.]

 

     Art. 11. Consorzi e società consortili. [18]

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.

     2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.

     3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.

     4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.

     5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla camera di commercio le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.

     6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.

     7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.

 

     Art. 11 bis. Agevolazioni ai consorzi e società consortili. [19]

     [1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 43 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

     3 L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché a cessazione del consorzio o società consortile.]

 

     Art. 11 ter. Norma transitoria. [20]

     [1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente articolo 11 bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale.]

 

     Art. 12. Applicazione delle sanzioni amministrative. [21]

 

     Art. 13. Obblighi di comunicazione. [22]

     1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’albo entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.

 

     Art. 14. Ricorsi. [23]

     1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.

     2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al giudice ordinario competente per territorio [24].

     2 bis. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato [25].

     3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

     4.Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

 

Titolo II

Funzionamento delle commissioni per l’artigianato [26]

 

     Art. 15. Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. [27]

     1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;

b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;

c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente [28].

     2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati [29].

     3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza [30].

     4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti [31].

     5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive non giustificate. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato [32].

     7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti [33].

 

     Art. 16. Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

     1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni [34];

     2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

     2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento [35];

     3) [formulare pareri e promuovere iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani] [36];

     4) [concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici] [37];

     5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

     2. [Per l'approfondimento degli atti, la Commissione provinciale per l'artigianato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può costituire un gruppo di lavoro permanente composto da sei membri scelti nel proprio seno, presieduto dal presidenti; il gruppo riferisce le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere] [38].

 

     Art. 17. Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. [39]

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

     2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle camere di commercio sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede [40].

     3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della camera di commercio, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali [41].

 

          Art. 18. Diritti di segreteria [42]

     1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dell’albo delle imprese artigiane sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale.

 

     Art. 19. Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato. [43]

     1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

     2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

     3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita [44].

 

     Art. 20. Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato. [45]

     1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

     2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;

b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale [46].

     3. [A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato] [47].

     4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

     5. [Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi, anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto] [48].

     6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale [49].

     7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza [50].

     8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti [51].

     9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     10. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate [52].

 

     Art. 21. Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

     1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

     1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;

     2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;

     3) [promuove per modiche indagini conoscitive sulle attività. le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Veneto] [53];

     4) [formula pareri o proposte sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'esterno a favore dell'artigianato veneto] [54];

     5) [formula criteri e pareri vincolanti per le camere di commercio al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione] [55];

     6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

     2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

     2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato [56].

 

     Art. 22. Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato. [57]

     1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ”Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modifiche ed integrazioni.

     2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.

     3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.

 

Titolo III [58]

PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

 

     Artt. 23. - 32. [59]

 

TITOLO III BIS [60]

Agenzie per le imprese artigiane

 

     Art. 32 bis. Disciplina. [61]

     1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un’impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.

     3. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.

 

Titolo IV

DELEGHE

 

     Art. 33. Deleghe e funzioni in materia di artigianato. [62]

     [1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza [63].

     2. Sono delegati alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

     3. Spettano ai Comuni:

     a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

     b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

     c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.

     4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega.]

 

TITOLO IV BIS [64]

Eccellenza artigiana

 

     Art. 33 bis. Eccellenza artigiana. [65]

     1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione.

     2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.

     3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell’albo provinciale delle imprese artigiane.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 34. Disposizioni finali e transitorie.

     1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41, è abrogata.

     2. [Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria e urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 15 sulla base di designazione delle organizzazioni sindacali artigiane a struttura regionale] [66].

     3. [L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sarà effettuato nel mese di novembre 1997. Con la proclamazione degli eletti decadono le Commissioni attualmente in carica] [67].

     4. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire entro il 1991. Le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti [68].

 

     Art. 35. Norme finanziarie. [69]

     1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0054 “Azioni a sostegno dell’associazionismo artigiano” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

     2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all’articolo 18.

     3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi.

 

     Art. 36.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34. Nella presente legge, le parole “Commissione/i provinciale/i per l’artigianato” sono sostituite dalle parole “camera/e di commercio” per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[14] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 32 e sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[18] Articolo modificato dall’art. 5 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1989, n. 16 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1989, n. 16 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[21] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[22] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[23] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1989, n. 16 (B.U. n. 32 del 9-6-1989).

[24] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 32 (B.U. n. 107 del 6-12-1991).

[26] Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[27] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40, dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 51 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[28] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[29] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[30] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[31] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[32] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[33] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[34] Punto così modificato dall'art. 16 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[35] Punto inserito dall'art. 16 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[36] Punto abrogato dall'art. 16 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[37] Punto abrogato dall'art. 16 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[38] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[39] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[40] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[41] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[42] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1989, n. 16, già sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[43] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[44] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

[46] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[47] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[48] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[49] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[50] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[51] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 51 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[52] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[53] Punto abrogato dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[54] Punto abrogato dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[55] Punto sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[56] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[57] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 32, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[58] Titolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

[59] Titolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

[60] Il Titolo III bis, artt. 32 bis, è stato inserito dall'art. 22 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[62] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[63] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[64] Il Titolo IV bis, art. 33 bis, è stato inserito dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[65] Il Titolo IV bis, art. 33 bis, è stato inserito dall'art. 24 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[66] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[67] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15. Vedi inoltre l'art. 54, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[68] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 10-8-1989, n. 27 (B.U. n. 45/1989).

[69] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 1989, n. 16, dall'art. 19 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46, già sostituito dall'art. 14 della L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.