§ 3.9.89 - L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.
Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:08/10/2018
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Definizione di imprenditore artigiano.
Art. 4.  Definizione di impresa artigiana.
Art. 5.  Esercizio dell’impresa artigiana.
Art. 6.  Limiti dimensionali.
Art. 7.  Consorzi e società consortili.
Art. 8.  Albo regionale delle imprese artigiane.
Art. 9.  Effetti dell’iscrizione all’Albo.
Art. 10.  Procedure a richiesta di parte.
Art. 11.  Procedure d’ufficio.
Art. 12.  Cancellazione dall’Albo.
Art. 13.  Funzioni.
Art. 14.  Commissione regionale per l’artigianato.
Art. 15.  Funzioni.
Art. 16.  Ricorsi.
Art. 17.  Interventi regionali.
Art. 18.  Politiche di sviluppo per l’artigianato.
Art. 19.  Maestro artigiano.
Art. 20.  Bottega scuola.
Art. 21.  Interventi sui processi di qualità.
Art. 22.  Artigianato artistico, tipico e tradizionale.
Art. 23.  Artigianato storico.
Art. 24.  Sanzioni amministrative.
Art. 25.  Applicazione e riscossione delle sanzioni.
Art. 26.  Norme transitorie e finali.
Art. 27.  Clausola valutativa.
Art. 28.  Abrogazioni.
Art. 29.  Norma finanziaria.


§ 3.9.89 - L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

(B.U. 12 ottobre 2018, n. 102)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 dello Statuto, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato nel territorio veneto e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla promozione delle produzioni.

2. La Regione promuove l’attrattività del territorio veneto per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d’impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all’occupazione.

3. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, e delle associazioni di rappresentanza dell’artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I.

 

TITOLO II

Impresa artigiana

CAPO I

Disciplina giuridica dell’impresa artigiana

 

     Art. 3. Definizione di imprenditore artigiano.

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e del suo esercizio.

3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.

 

     Art. 4. Definizione di impresa artigiana.

1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;

b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 6.

2. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

 

     Art. 5. Esercizio dell’impresa artigiana.

1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.

2. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;

e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

4. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.

5. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.

6. Le imprese artigiane possono esercitare l’attività presso la stessa sede, purché mantengano l’autonomia aziendale e gestionale.

7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

 

     Art. 6. Limiti dimensionali.

1. L’impresa artigiana può avvalersi della prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 “Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”: un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l’impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 14, può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 “Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell’anno solare i limiti di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l’iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane di cui all’articolo 8.

 

     Art. 7. Consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.

2. Nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 possono altresì iscriversi i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

 

     Art. 8. Albo regionale delle imprese artigiane.

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all’articolo 7 sono tenute ad iscriversi all’albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo.

2. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio; possono, altresì iscriversi, le società a responsabilità limitata pluripersonale e i consorzi di cui all’articolo 7, comma 2.

3. La tenuta dell’Albo è assicurata dalle camere di commercio e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione, cui è consentito l’accesso anche con modalità telematiche.

4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’Albo da parte delle camere di commercio.

5. In caso d’invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi in cui all’imprenditore artigiano sia affiancato l’amministratore di sostegno di cui all’articolo 404 del codice civile.

 

     Art. 9. Effetti dell’iscrizione all’Albo.

1. L’iscrizione all’Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

2. L’iscrizione all’Albo produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l’imprenditore artigiano.

 

     Art. 10. Procedure a richiesta di parte.

1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall’Albo.

2. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell’impresa presenta apposita comunicazione alla camera di commercio nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell’impresa, nel rispetto della normativa statale in materia di iscrizione al registro imprese.

3. Il legale rappresentante dell’impresa, con le modalità di cui al comma 2, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell’impresa nonché la cessazione dell’attività.

4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

5. L’iscrizione all’Albo e l’annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese, decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, sussistendone tutti i presupposti di legge.

6. La camera di commercio valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle comunicazioni fornite dagli interessati.

7. La camera di commercio, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 6, provvede alla cancellazione dall’Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 5, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.

8. Il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento stesso.

 

     Art. 11. Procedure d’ufficio.

1. La camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, iscrive d’ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista all’articolo 10, comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 24 e ne dà formale comunicazione agli interessati.

2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d’ufficio dei provvedimenti d’iscrizione.

3. La camera di commercio, entro trenta giorni dall’adozione, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all’ente e all’autorità che hanno effettuato la segnalazione.

4. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d’ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.

 

     Art. 12. Cancellazione dall’Albo.

1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la camera di commercio, su richiesta dell’interessato o in attuazione delle procedure di cui all’articolo 11, dispone la cancellazione dall’Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l’iscrizione.

2. La cancellazione dall’Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell’attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

 

CAPO II

Camere di commercio

 

     Art. 13. Funzioni.

1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni:

a) tenuta dell’albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l’accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;

b) certificazione dell’iscrizione delle imprese e dei consorzi e società consortili all’albo;

c) effettuazione dei controlli, con cadenza annuale, sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’Albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;

d) svolgimento di ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Qualora si renda necessario, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la camera di commercio può avvalersi del comune per le relative verifiche e accertamenti.

3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle camere di commercio per la gestione dell’Albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; per le procedure relative alla gestione dell’albo delle imprese artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro 10,00 per ciascuna procedura, fatti salvi eventuali adeguamenti definiti dalla Giunta regionale.

4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati dalle camere di commercio.

 

CAPO III

Commissione regionale per l’artigianato

 

     Art. 14. Commissione regionale per l’artigianato.

1. La Commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell’artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;

b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza dell’artigianato più rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.

9. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.

10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all’insediamento del nuovo organo.

 

     Art. 15. Funzioni.

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere di commercio in materia di tenuta dell’Albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di attribuzione del titolo di maestro artigiano di cui all’articolo 19;

b) emana direttive alle camere di commercio al fine di garantire la gestione dell’Albo secondo criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;

c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all’artigianato sottoposte al suo esame;

d) esprime parere in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano;

e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con legge regionale.

2. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.

 

     Art. 16. Ricorsi.

1. Contro le deliberazioni delle camere di commercio relative all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Oltre agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato l’inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione sono notificate ai soggetti interessati e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.

3. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.

4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall’Albo il ricorso ha effetto sospensivo.

 

TITOLO III

Sistema artigiano

CAPO I

Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane

 

     Art. 17. Interventi regionali.

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell’artigianato e la competente commissione consiliare individua:

a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;

b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;

c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di rappresentanza e sindacali dell’artigianato e gli enti bilaterali costituiti tra le stesse ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 18. Politiche di sviluppo per l’artigianato.

1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 17, la Giunta regionale individua apposite agevolazioni volte a favorire:

a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;

b) il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d’impresa;

c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;

d) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;

e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all’aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;

f) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;

g) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla qualità, l’orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l’innovazione creativa e l’apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;

h) la promozione dell’artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all’interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l’offerta turistica regionale;

i) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;

l) l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche sostenendo l’operatività e la razionalizzazione del sistema dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale veneto e di efficace raccordo tra banche e imprese;

m) il raccordo tra il mondo della formazione e dell’istruzione e l’impresa artigiana;

n) la continuità e il ricambio generazionale dell’impresa artigiana;

o) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane;

p) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione;

q) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c).

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il fondo per lo sviluppo dell’artigianato veneto nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane.

 

CAPO II

Politiche per la qualità

 

     Art. 19. Maestro artigiano.

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato e previo parere della Commissione, su richiesta dell’interessato, al titolare dell’impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa [1].

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell’artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l’attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell’impresa artigiana;

b) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l’elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell’Albo.

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell’impresa, sull’insegna e sul logo aziendale.

 

     Art. 20. Bottega scuola.

1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola.

 

     Art. 21. Interventi sui processi di qualità.

1. La Regione promuove:

a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane per selezionare e coltivare talenti, favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;

b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l’instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;

c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;

d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.

 

CAPO III

Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico

 

     Art. 22. Artigianato artistico, tipico e tradizionale.

1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:

a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;

b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

 

     Art. 23. Artigianato storico.

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell’elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l’individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.

3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche cui sono iscritte le imprese di cui al comma 1.

4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l’eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l’iscrizione e l’assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alle camere di commercio di avvalersi della dicitura nell’annotazione all’Albo.

6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l’iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d’uso del contrassegno di cui al comma 4.

 

TITOLO IV

Sanzioni

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette l’iscrizione dell’impresa all’Albo;

b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa artigiana:

1) modifica attività artigiana;

2) iscrizione attività secondaria artigiana;

3) sospensione attività artigiana;

4) cessazione parte attività artigiana;

5) modifica ditta;

6) modifica denominazione;

7) modifica sede;

8) modifica insegna;

9) modifica domicilio socio di società di persone;

10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;

11) cancellazione dell’impresa;

12) annotazione recesso socio;

13) annotazione decesso socio;

14) annotazione esclusione socio;

15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;

16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;

17) trasformazione di natura giuridica dell’impresa;

18) apertura/chiusura unità locale dell’impresa artigiana;

19) superamento dei limiti dimensionali dell’impresa artigiana;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’uso illecito, da parte di un’impresa non iscritta all’Albo, di riferimenti all’artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’utilizzo del titolo di maestro artigiano di cui all’articolo 19 da parte di chi non è in possesso del titolo;

e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l’utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 23, comma 4, da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l’utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.

2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell’articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

 

     Art. 25. Applicazione e riscossione delle sanzioni.

1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 sono esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 26. Norme transitorie e finali.

1. La Commissione regionale per l’artigianato prevista dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, alle procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall’albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.

 

     Art. 27. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del settore dell’artigianato.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

 

     Art. 28. Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate:

a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e le seguenti leggi regionali di novellazione: la legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente “Disciplina dell’artigianato””; la legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 “Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 recante “Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche e integrazioni”; la legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”; la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato””; la legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112””;

b) la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e le seguenti disposizioni di novellazione: la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 “Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”” e l’articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;

c) gli articoli 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, lettera a), 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”;

d) gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’istituzione della Commissione regionale per l’artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 1 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all’aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”).

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per l’artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”).


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.