§ 3.9.39 - Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:16/12/1999
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.39 - Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 51. [1]

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".

(B.U. n. 110 del 21 dicembre 1999).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. [2]

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. [3]

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. La scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, come prevista dall'articolo 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

     1. Il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[2] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 67.

[3] Modifica i commi 2 e 8, art. 20 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 67.