§ 3.9.18 - Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48.
Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:06/09/1993
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Interventi a favore delle imprese artigiane.
Art. 4.  Forme di intervento a favore delle imprese artigiane.
Art. 5.  Interventi a favore degli organismi di garanzia.
Art. 6.  Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.
Art. 7.  Domande di contributo degli organismi di garanzia.
Art. 8.  Interventi straordinari a favore degli organismi di garanzia.
Art. 8 bis.  Interventi straordinari a favore delle imprese artigiane.
Art. 8 ter.  Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
Art. 9.  Interventi straordinari per le imprese in difficoltà.
Art. 10.  Procedure.
Art. 11.  Iniziative ammissibili.
Art. 12.  Comitato consultivo per il credito all'artigianato.
Art. 13.  Competenze del Comitato.
Art. 14.  Collegio sindacale degli organismi di garanzia.
Art. 15.  Divieto di cumulo.
Art. 16.  Revoca e decadenza.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Abrogazione.


§ 3.9.18 - Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48.

Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

(B.U. 7 settembre 1993, n. 76).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statutari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante:

     a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;

     b) [l'agevolazione nel reperimento di risorse finanziarie da destinare alle imprese artigiane o loro consorzi e società consortili e cooperative riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore] [1].

 

     Art. 2. Beneficiari. [2]

     1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:

     a) [le imprese nonché le cooperative, i consorzi e le società consortili riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443] [3];

     b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;

     c) i consorzi fidi costituiti da almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200 milioni;

     d) gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);

     e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione [4].

     2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla metà.

 

TITOLO II

Interventi ordinari

 

     Art. 3. Interventi a favore delle imprese artigiane. [5]

     1. La Regione, in attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 63 del dpr 24 luglio 1977, n 616, e per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della presente legge, interviene per la promozione di iniziative volte:

     a) all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, nonché automezzi e mezzi di trasporto sia in conto proprio che in conto terzi, destinati all'attività artigiana; all'acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi non agevolati da altri interventi pubblici; alla manutenzione e riparazioni straordinarie di beni strumentali;

     b) alla costituzione di venture capital per la quota di partecipazione dell'impresa artigiana;

     c) alla promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare e appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati, nonché alla cessione di crediti commerciali.

 

     Art. 4. Forme di intervento a favore delle imprese artigiane. [6]

     1. La Regione concorre a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 per le iniziative di investimento indicate all'articolo 3 mediante agevolazioni per:

     a) prestiti relativi a operazioni di investimento in beni strumentali;

     b) operazioni di locazione finanziaria;

     c) operazioni di cessione di crediti commerciali a società digestione specializzate;

     d) finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni e non inferiore a 120 milioni;

     e) prestiti finalizzati alla partecipazione dell'impresa artigiana alla costituzione di venture capital;

     f) prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.

     2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al comma 1 lettera a) ed i prestiti di cui alle lettere e) ed f) sono agevolabili con contributi fino all'8 per cento del capitale mutuato che non può essere inferiore a lire 10 milioni né superiore a lire 50 milioni.

     3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al comma 1 lettera b) sono agevolabili mediante contributi pari all'8 per cento del valore del bene locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura strumentale per l'impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore a 10 milioni né superiore a 50 milioni.

     4. Le operazioni di cui al comma 1 lettera c) sono agevolate mediante contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l'aliquota fino al 40 per cento. L'aliquota elevabile al 60 per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire 4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.

     5. Per le operazioni di credito di cui al comma 1 lettera d), la Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato per il credito previsto dall'articolo 12, a stipulare una convenzione con gli Istituti di Credito disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose.

     6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della Giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato, e il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

     7. Qualora l'agevolazione riguardi più esercizi l'ammontare del contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso ufficiale di sconto. In tal caso la Giunta regionale dispone gli opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 5. Interventi a favore degli organismi di garanzia.

     1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.

     2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi [7]:

     a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore dei propri soci;

     b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;

     c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;

     d) l'ammissione di soci purché non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;

     e) l'istituzione di un collegio sindacale [8];

     f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;

     g) che, in caso di scioglimento della società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

     Art. 6. Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.

     1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'articolo 12 [9].

     2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali disposizioni

sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia e istituti di credito.

     3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni organismo di primo grado ad esso aderente.

 

     Art. 7. Domande di contributo degli organismi di garanzia.

     1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

     a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni bancarie per gli organismi che presentano domanda di contributo per la prima volta; per le domande successive sono sufficienti gli eventuali aggiornamenti;

     b) copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo;

     c) una dichiarazione congiunta del Presidente del consiglio di amministrazione dell'organismo di garanzia e del Presidente del Collegio Sindacale attestante:

     1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio nonché la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;

     2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote rimborsate nell'ultimo esercizio, nonché il numero e l'importo delle quote versate complessivamente al 31 dicembre;

     3) il numero e l'importo. delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;

     4) l'esposizione fideiussoria complessiva della struttura di garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;

     5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali e dallo Statuto sociale;

     d) il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

     2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla presentazione delle convenzioni bancarie.

     3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui all'articolo 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

Interventi straordinaria

 

     Art. 8. Interventi straordinari a favore degli organismi di garanzia.

     1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), contributi straordinari destinati all'incremento del patrimonio sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra detto patrimonio e le garanzie prestate.

     2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del presidente del collegio sindacale da cui si evidenzi la situazione finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al comma 1 e la consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992, approva il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.

     3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata la documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana il provvedimento di erogazione.

     4. La Giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base del quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.

     5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione pro-soluto così come documentata tra organismi interessati ed istituti di credito.

     6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni pro-soluto ammissibile all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di cui sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di cooperative e di consorzi che hanno attuato iniziative di accoramento.

     7. La concessione dei contributi regionali straordinari è subordinata alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia circa la capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di credito derivanti dalla transazione pro-soluto.

 

     Art. 8 bis. Interventi straordinari a favore delle imprese artigiane. [10]

     1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane socie di organismi di garanzia, di cui all'articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni e non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare delle esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi alimentano un apposito fondo presso gli istituti di credito convenzionati.

     3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il contributo regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo. In fase di prima applicazione della presente legge, la suddetta rendicontazione relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il primo semestre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo.

     4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall'articolo 4.

     5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre 1993 dagli organismi di garanzia soci.

     6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale.

 

     Art. 8 ter. Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale. [11]

     1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di particolare tensione occupazionale, la Regione interviene finanziariamente a favore dei Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 8 bis.

     2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia interessati, ivi comprese le relative modalità attuative, e sono soggetti ai limiti di cui alla presente legge.

     3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo.

 

     Art. 9. Interventi straordinari per le imprese in difficoltà. [12]

     1. La Regione per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese che versino in temporanee difficoltà, interviene agevolando la trasformazione delle passività a breve termine in finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

     2. L'entità del contributo e le modalità di erogazione sono quelle previste dall'articolo 4, comma 6.

     3. Le domande per accedere ai contributi straordinari vanno presentate per il tramite degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 alla Giunta regionale corredate dal programma di risanamento e con la attestazione da parte del presidente dell'organismo di garanzia che lo stato di difficoltà dell'impresa è transitorio.

     3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per finanziamenti inferiori a 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente, superiori a 500.000.000 [13].

     3 ter. Le imprese che, a mezzo di uno o più contributi, abbiano ottenuto i benefici previsti nel presente articolo, per finanziamenti pari a lire 500 milioni, non possono beneficiare di ulteriori contributi ai sensi del presente articolo, se non trascorsi 48 mesi dall'ultima erogazione [14].

 

TITOLO IV

Procedure, organi consultivi e di vigilanza

 

     Art. 10. Procedure. [15]

     1. Le domande intese a ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti procedure:

     a) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), e) ed f) le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite degli Istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo [16];

     b) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà erogato quando l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato [17];

     c) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), le domande devono essere trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi.

     2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

     b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;

     c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione della stessa rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia o dal consorzio di garanzia fidi [18].

     3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per iniziative diverse, purché rientrino nel limite massimo di lire 50 milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.

     4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.

     5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuato o, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

     6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale [19].

     7. Gli organismi di cui all'articolo 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle iniziative ammissibili alla Giunta regionale e all'istituto o azienda di credito convenzionato prescelto.

     8. La Giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

     9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 2 del presente articolo e la misura del concorso regionale viene determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

 

     Art. 11. Iniziative ammissibili. [20]

     1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale, sentito il comitato per il credito, di cui all'articolo 12, stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Entro la stessa data la Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili stabilisce le priorità per gli interventi previsti dalla presente legge.

     3. Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per essere autorizzate ad operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e clausole convenzionali approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Comitato consultivo per il credito all'artigianato. [21]

     1. E' istituito il Comitato per il credito all'artigianato.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dall'Assessore regionale all'artigianato, e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario.

     3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D [22].

     4. [23].

 

     Art. 13. Competenze del Comitato. [24]

     1. Il comitato per il credito all'artigianato:

     a) elabora proposte sulla ripartizione delle somme destinate dal bilancio agli interventi regionali previsti dalla presente legge;

     b) esprime pareri in ordine agli interventi regionali suggerendo alla Giunta eventuali provvedimenti per una migliore operatività della legge;

     c) verifica, su richiesta della Giunta lo stato di attuazione dei finanziamenti concessi al fine di formulare proposte per una eventuale razionalizzazione delle procedure;

     d) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse da impiegare per gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e dell'articolo 9.

 

     Art. 14. Collegio sindacale degli organismi di garanzia. [25]

     1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile [26].

     2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge.

 

TITOLO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 15. Divieto di cumulo.

     1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

 

     Art. 16. Revoca e decadenza. [27]

     1. L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del beneficio.

     2. Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabilite dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito della realizzazione della iniziativa agevolata.

     3. L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.

 

     Art. 17. Norma transitoria. [28]

     1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili con la presente legge.

     2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono cosi ripartite:

     a) lire 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

     b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5;

     c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 8 [29].

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, di lire 18.000 milioni per l'anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante utilizzo degli importi alla partita n. 2 "Riordino degli interventi regionali a favore del credito artigiano" del fondo globale spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993-1995, e contemporanea istituzione nei medesimi stati di previsione del capitolo 21016 denominato "Interventi regionali per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", con lo stanziamento di lire 18.000 milioni per competenza e per cassa, per l'esercizio 1993, e di lire 10.000 milioni per sola competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 8 aprile 1986, n. 16.

     2. E' abrogata la legge regionale 25 giugno 1987, n. 35.

     3. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1987, n. 57.


[1] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[2] Articolo sostituito dall'art. 45 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[3] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[7] Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 72.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[13] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28 e così successivamente sostituito dall'art. 46, comma 2, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[14] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[15] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[16] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[17] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[18] Vedi errata corrige in B.U. 4 febbraio 1994, n. 12.

[19] Comma così sostituito dall'art. 46, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[22] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[23] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[24] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[25] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[26] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 1.

[27] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[28] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 54.