§ 3.9.24 - Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72.
Integrazione alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:23/12/1994
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Aggiunta di articolo.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.24 - Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72.

Integrazione alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 109).

 

Art. 1. Aggiunta di articolo.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 3 miliardi, per l'anno 1994 si provvede con il fondo già iscritto al capitolo n. 21016 del Bilancio di previsione 1994.

     2. Per gli oneri 1995 e successivi, si provvederà con i fondi che saranno iscritti nel medesimo capitolo o nei capitoli corrispondenti dei relativi bilanci di previsione per i medesimi esercizi.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.