§ 3.9.31 - Legge Regionale 6 dicembre 1996, n. 40.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e deleghe di funzioni alle camere di commercio, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:06/12/1996
Numero:40


Sommario
Art. 15.  Disposizioni esecutive di attuazione.
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.31 - Legge Regionale 6 dicembre 1996, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(B.U. 10 dicembre 1996, n. 110).

 

     Artt. 1. - 14. [1].

 

Art. 15. Disposizioni esecutive di attuazione.

     1. La Giunta regionale, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, detta disposizioni esecutive e di attuazione delle funzioni delegate dalla presente legge.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Articoli di modifica della L.R. 31 dicembre 1987, n. 67, ed ivi riportati.