§ 3.9.13 - Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
Nuove norme in materia di associazionismo artigiano.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:26/09/1989
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Norme procedurali.
Art. 5.  Finalità.
Art. 6.  Destinatari.
Art. 7.  Contributi di consolidamento o riconversione.
Art. 8.  Contributi di avvio.
Art. 9.  Presentazione delle domande.
Art. 10.  Procedure.
Art. 11.  Finalità.
Art. 12.  Destinatari.
Art. 13.  Presentazione delle domande.
Art. 14.  Finalità.
Art. 15.  Contributo e modalità di ammissione.
Art. 16.  Abrogazione.
Art. 17. 
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.13 - Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

Nuove norme in materia di associazionismo artigiano.

(B.U. n. 55 del 29-9-1989).

 

 

Capo I

   PROVVEDIMENTI PER SOSTENERE L'AUTOFINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONISMO

ARTIGIANO

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, allo scopo di favorire il potenziamento degli organismi associativi artigiani per il raggiungimento delle dimensioni ottimali di crescita, concede contributi annuali per la realizzazione di progetti da attuarsi attraverso l'autofinanziamento dei soci.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 [1].

     2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. Il contributo regionale non può superare il 6% della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente le linee programmatiche.

     3. Per l'anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, che operano nei settori

dell'autotrasporto, delle costruzioni edili e affini, dell'impiantistica, dei servizi ambientali, dell'erogazione dei servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle orme cooperative associate.

 

     Art. 4. Norme procedurali.

     1. Le domande di ammissione al contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

     a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e dei costi gestionali previsti nonché della conseguente quantificazione dell'entità e delle modalità dell'autofinanziamento dei soci;

     b) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, con il certificato di omologazione prima dell'erogazione del contributo;

     c) l'elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale rappresentante, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede dei soci.

     2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Nel caso di progetti pluriennali il contributo è limitato alla parte di progetto riferita all'esercizio finanziario di presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.

     4. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando l'entità dei contributi autorizzati.

     5. L'erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento del dirigente del Dipartimento per l'artigianato a seguito della presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal quale risultino l'ammontare del debito del consorzio verso i soci e gli interessi erogati.

 

Capo II

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL CONSOLIDAMENTO O LA RICONVERSIONE E L'AVVIO DI

  FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE IN AREE E SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE

REGIONALE

 

     Art. 5. Finalità.

     1. La Regione agevola il consolidamento o la riconversione o l'avvio di forme associative artigiane, in aree e/o settori di maggior rilevanza all'interno dei propri indirizzi programmatori.

     2. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera le aree e i settori che di anno in anno beneficiano del contributo regionale [2].

     3. Le domande di contributo saranno indirizzate al Presidente della Giunta regionale nei termini stabiliti dalla Giunta medesima con la delibera di indicazione dei settori beneficiari degli interventi previsti [2].

 

     Art. 6. Destinatari.

     1. Sono destinatari dei contributi regionali a favore delle iniziative di consolidamento o riconversione gli organismi di cui all'art. 2 che operano nelle aree e/o settori individuati ai sensi dell'art. 5.

     2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di avvio previsti all'art. 8 solo se costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Contributi di consolidamento o riconversione.

     1. I contributi finalizzati al consolidamento o alla riconversione possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative;

     a) investimenti immobiliari: fino al 50% del costo dell'opera con un limite massimo di lire 150 milioni;

     b) investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, compresi i mezzi d trasporto merci e la realizzazione di opera; e installazione di impianti volti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente: fino al 40% del costo delle opere con un limite massimo di lire 100 milioni.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione [3]

 

     Art. 8. Contributi di avvio.

     1. I contributi finalizzati all'avvio possono essere concessi per le spese di gestione necessarie per° l'esercizio dell'attività artigiana.

     2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:

     a) fino al 71% dei costi nel primo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 40 milioni;

     b) fino al 50% dei costi nel secondo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 30 milioni;

     c) fino al 25% dei costi nel terzo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 20 milioni.

     3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi rendicontati dalla data di costituzione dei consorzio subordinatamente alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge, dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Presentazione delle domande.

     1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dagli artt. 7 e 8 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine stabilito dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge [3]a, corredate della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

     a) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, prima dell'erogazione del contributo, con il certificato di omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) l'elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede;

     c) per le sole domande di cui all'art. 7, la relazione illustrante le finalità dell'organismo accompagnata dal programma degli investimenti preventivati od attivati nell'esercizio di presentazione delle domande [3]b, con l'indicazione dei costi relativi, e dalla dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine e attrezzature e a 10 anni per gli immobili.

     2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Procedure.

     1. Sulle domande presentate, la Giunta regionale decide precisando l'entità dei contributi autorizzati.

     2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%, all'atto dell'ammissione e, per il restante -35%, dopo che i beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.

     3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione di copia del bilancio approvato e depositato a termine di legge e dal quale devono risultare le spese ammissibili.

 

 

Capo III

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONISMO

ARTIGIANO

 

     Art. 11. Finalità.

     1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento dei centri di assistenza alla cooperazione artigiana mediante contributi annuali.

 

     Art. 12. Destinatari.

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 i centri di assistenza alla cooperazione artigiani aventi i seguenti requisiti:

     a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a livello regionale;

     b) che abbiano sede legale nel Veneto e operino in almeno quattro Province del territorio regionale;

     c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 13. Presentazione delle domande.

     1. Le domande sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

     a) copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo;

     b) copia autenticata del libro soci;

     c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.

     2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2 bis. Il contributo è annualmente ripartito tra i centri di assistenza beneficiari sulla base del numero dei consorzi associati [4].

 

 

Capo IV

CENTRO REGIONALE ANIMAZIONE ECONOMICA

 

     Art. 14. Finalità.

     1. La Regione, mediante un contributo straordinario, sostiene l'attività del C.Re.A. Centro regionale animazione economica - costituito dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione professionale artigianale e finalizzato a intervenire nel settore dei servizi ad alto contenuto professionale alle imprese artigiane.

 

     Art. 15. Contributo e modalità di ammissione.

     1. Il contributo di cui all'art. 14 è previsto in lire 200 milioni.

     2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentate del Centro, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal programma delle attività.

 

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. Abrogazione.

     1. La Legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è abrogata.

 

     Art. 17. [5]

     1. I contributi previsti da leggi regionali possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 1.825 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989 si provvede:

     - mediante prelevamento ai sensi dell'art. 19 quinto comma, della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 1.000 milioni stanziato nella partita n. 15 «Interventi per l'associazionismo» del fondo globale di cui al capitolo 30230 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988;

     - mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 425 milioni e 400 milioni iscritti rispettivamente ai capitoli 21452 e 21458 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione e con gli stanziamenti per competenza e per cassa, a lato indicati:

 

 

                                                         1989

     Cap. 21460 Interventi per

sostenere l'autofinanziamento

dell'associazionismo artigiano                    100.000.000

     Cap. 21462 Contributi per

agevolare il consolidamento e/o

la riconversione di forme associative

artigiane in aree e settori di

particolare interesse regionale

(art. 7)                                        1.000.000.000

     Cap. 21464 Contributi

per agevolare l'avvio di forme

associative artigiane in aree e

settori di particolare interesse

regionale (art. 8)                                 25.000.000

     Cap. 21466 Provvedimenti per

lo sviluppo dei contributi di assistenza

all'associazionismo artigiano                    500.000.000

     Cap. 21468 Contributo

straordinario al Centro regionale

di animazione economica                           200.000.000

 

 

     Per gli esercizi successivi all'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli istituiti dal presente articolo sono determinati dalle leggi finanziarie di cui all'art. 32 bis della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Comma così sostituito con l'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 43.

[2] Comma così sostituito con l'art. 12 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[2] Comma così sostituito con l'art. 12 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[3] Comma così sostituito con l'art. 3 della L.R. 14 settembre 1994, n. 43.

[3]3a Comma così modificato dall'art. 60, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[3]3b Lettera così integrata dall'art. 60, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[5] Articolo così sostituito con l'art. 18 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.