§ 3.9.21 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 43.
Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 «Nuove norme in materia di associazionismo artigiano».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:14/09/1994
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
Art. 5.  Termine di presentazione delle domande anno 1994.


§ 3.9.21 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 43.

Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 «Nuove norme in materia di associazionismo artigiano».

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Termine di presentazione delle domande anno 1994.

     1. Per l'anno 1994 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è fissato al 31 ottobre.