§ 4.2.37 – L.R. 24 dicembre 1999, n. 59.
Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/12/1999
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Presentazione delle domande.
Art. 3 bis.  Interventi straordinari.
Art. 4.  Piano di riparto.
Art. 5.  Misura del contributo.
Art. 6.  Erogazione dei contributi.
Art. 7.  Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Norme transitorie.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.37 – L.R. 24 dicembre 1999, n. 59.

Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(B.U. 28 dicembre 1999, n. 112).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

     1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l’istituzione pubblica o privata proprietaria dell’edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell’edificio stesso [1].

 

     Art. 3. Presentazione delle domande.

     1. Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi [2].

     2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;

     b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentante, che si impegni a destinare l'immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso 'uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;

     c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;

     d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti.

     d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell’articolo 2, copia della convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2 [3].

 

     Art. 3 bis. Interventi straordinari. [4]

     1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.

     2. La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione.

 

     Art. 4. Piano di riparto.

     1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico- funzionali del progetto e sui costi previsti.

 

     Art. 5. Misura del contributo.

     1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di 500.000,00 euro, oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati [5].

     [2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni [12.911,42 Euro], oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.] [6]

     [3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.] [7]

 

     Art. 6. Erogazione dei contributi.

     1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario.

     2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici, pena la decadenza del contributo stesso [8].

     3. [I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi] [9].

     4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.

     4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa [10].

 

     Art. 7. Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.

     1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20;

     b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 19;

     c) l'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 10. Norme transitorie.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 e quelle previste dall'articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente.

     2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 3 è fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

     2 bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di cui al comma 2 per l'esercizio finanziario 2000 rimane in vigore anche per l'esercizio finanziario 2001 [11].

     2 ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla graduatoria dell'esercizio finanziario 2002 [12].

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 settembre 2023, n. 25.

[5] Comma già modificato dall’art. 3 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38, dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2006, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[6] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2006, n. 11.

[7] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[9] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[10] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[11] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[12] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.