§ 6.2.16 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:06/09/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6.
Art. 2.  Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28.
Art. 3.  Formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
Art. 4.  Riapertura dei termini di cui all'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42.
Art. 5.  Interventi per la valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori produttivi. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.
Art. 6.  Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7.  Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione. Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.
Art. 8.  Parchi e riserve naturali regionali. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.
Art. 9.  Interpretazione di norme in tema di parchi regionali.
Art. 10.  Turismo d'alta montagna. Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.
Art. 11.  Interventi per la promozione della qualità dei prodotti. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.
Art. 12.  Miglioramento del patrimonio zootecnico. Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 34.
Art. 13.  Sviluppo e promozione delle attività sportive e ricreative. Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60.
Art. 14.  Interventi a sostegno della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 [...]
Art. 15.  Redazione di strumenti urbanistici.
Art. 16.  Opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 17.  Finanziamento della campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico.
Art. 18.  Contributi ad Enti di particolare rilevanza culturale. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.
Art. 19.  Cultura ladina. Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60.
Art. 20.  Copertura finanziaria.
Art. 21.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.16 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(B.U. n. 80 del 10-9-1991).

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6.

     1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28. [1]

     [1. La quota di associazione all'ISAPREL di cui all'art. 4, secondo comma della L.R. 17 maggio 1974, n. 28 "Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali - provvedimenti istitutivi" è elevata a lire 180 milioni (Cap. 7400)].

 

     Art. 3. Formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni per la formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali di cui agli artt. 2 e 5 della legge regionale medesima (Cap. 22030).

 

     Art. 4. Riapertura dei termini di cui all'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42.

     1. E' disposta la riapertura dei termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 7, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42, concernente «Interventi di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali».

     2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla suddetta legge, con la relativa documentazione devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Interventi per la valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori produttivi. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.

     1. Nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine dei vari settori produttivi di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, la Regione concorre alla realizzazione del Museo della ceramica di Nove (VI) mediante la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni da assegnarsi al medesimo Comune di Nove con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (Cap. 30028).

 

     Art. 6. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale», come da ultimo modificato dalla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44, è prorogato al 30 giugno 1992.

 

     Art. 7. Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione. Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.

     1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, in tema di «Disciplina del fondo delle opere di urbanizzazione», la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'ammontare complessivo di lire 16 miliardi, nel biennio 1992-1993, per gli interventi previsti dall'art. 3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto, assumendo impegni pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (Cap. 43050), dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 1992.

     2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 della medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito al 15 ottobre 1991, e il termine di trasmissione delle domande medesime, da parte dei Sindaci, alla Giunta regionale, di cui al comma 2 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 44/1987, è stabilito al 15 novembre 1991.

 

     Art. 8. Parchi e riserve naturali regionali. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

     1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, in tema di «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali», è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Interpretazione di norme in tema di parchi regionali.

     1. Per spese di primo impianto di cui all'art. 36, comma 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, concernente «Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei», di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, concernente «Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia», di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, concernente «Norme per l'istituzione del Parco Dolomiti d'Ampezzo», di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, concernente «Norme per l'istituzione del parco naturale regionale del fiume Sile», si intendono le spese di impianto e di primo funzionamento occorrenti per l'istituzione e l'avvio delle attività degli enti.

 

     Art. 10. Turismo d'alta montagna. Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

     1. Nel quadro delle iniziative di cui alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «Norme in materia di turismo d'alta montagna» e al fine di agevolare gli interventi di prevenzione degli infortuni nelle zone montane, anche mediante l'uso di elicotteri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore della delegazione della seconda zona bellunese del Corpo Nazionale per il Soccorso Alpino (C.N.S.A.) (Cap. 31040).

     2. Il contributo di cui al precedente comma è concesso sulla base di una relazione sull'attività svolta dal C.N.S.A. della seconda zona bellunese con l'indicazione dei mezzi e del personale impiegati nelle attività di soccorso agli alpinisti e agli escursionisti, di soccorso in caso di calamità di montagna e di altri servizi connessi all'esercizio del soccorso.

 

     Art. 11. Interventi per la promozione della qualità dei prodotti. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.

     (Omissis) [1]a.

 

     Art. 12. Miglioramento del patrimonio zootecnico. Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 34.

     1. Nell'ambito delle finalità volte ad effettuare i controlli funzionali del patrimonio zootecnico previste dall'articolo 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario», la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (A.R.A.V.) un contributo di lire 30 milioni per il miglioramento genetico, la salvaguardia e il recupero della razza autoctona denominata «Burlina» (Cap. 12572).

 

     Art. 13. Sviluppo e promozione delle attività sportive e ricreative. Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60.

     1. Nell'ambito delle finalità e degli interventi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 «Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative», la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per interventi di completamento, miglioramento e ristrutturazione degli impianti sportivi di cui all'art. 9, lettera b) della medesima legge, entro il limite massimo di lire 100 milioni per ogni iniziativa e per l'ammontare complessivo di lire 11 miliardi nel triennio 1991-1993 (Cap. 73024).

     2. Gli enti locali interessati possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all'art. 10, secondo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60.

     3. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, nell'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile, con facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

     4. L'erogazione dei contributi suddetti è effettuata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 14. Interventi a sostegno della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 36.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 15. Redazione di strumenti urbanistici.

     1. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

     2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.

     3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (Capp. 43010-43012).

 

     Art. 16. Opere pubbliche di interesse regionale.

     1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse regionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42:

     a) completamento del ponte della Vittoria sul fiume Piave per una spesa di lire 1 miliardo da assegnare al Comune di Belluno (Cap. 53202);

     b) ristrutturazione del mattatoio in Comune di Feltre per adeguamento alla normativa C.E.E. e a esigenze di innovazione tecnologica per la spesa di lire 1.500 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 11660);

     c) ristrutturazione del Teatro comunale di Feltre per la spesa di lire 400 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 70152).

 

     Art. 17. Finanziamento della campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 29, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.480.000.000 al Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina di Aurisina-Sorgenti (Trieste) (Cap. 53034).

 

     Art. 18. Contributi ad Enti di particolare rilevanza culturale. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.

     1. Il contributo alla fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, di cui all'allegato «A» della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, è determinato per l'anno 1991 nella misura di lire 500 milioni (Cap. 70116).

 

     Art. 19. Cultura ladina. Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60.

     1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 «Provvidenze a favore delle iniziative di valorizzazione della cultura ladina», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Livinallongo del Col di Lana di lire 50 milioni per concorrere alla realizzazione di un museo di storia, usi, costumi e tradizioni e di un centro servizi culturali «Ladino- Fodom» (Cap. 70042).

     2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991» ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Articolo precedentemente abrogato dall'art. 102, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6, ripristinato dall'art. 58 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37 e nuovamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1999, n. 25 con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 1993, n. 12.