§ 3.9.33 - Legge Regionale 28 gennaio 1997, n. 3.
Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:28/01/1997
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma degli interventi.
Art. 3.  Azioni di divulgazione informativa.
Art. 4.  Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.
Art. 5.  Centri specializzati.
Art. 6.  Agevolazioni per spese di innovazione tecnologica.
Art. 7.  Contributi per l'accesso ai servizi di prova e certificazione.
Art. 8.  Laboratori di prova.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.9.33 - Legge Regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione.

(B.U. n. 9 del 31 gennaio 1997).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione del Veneto favorisce iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei servizi aziendali e dei prodotti, anche al fine di ottenere le certificazioni e di elevare il livello tecnologico.

 

     Art. 2. Programma degli interventi.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano:

     a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni sull'importanza della qualificazione dei processi aziendali e dei prodotti;

     b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;

     c) [2];

     d) la promozione dell'accesso ai servizi di prova, di taratura e certificazione presso organismi esterni accreditati;

     e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova e taratura [3].

     2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori [4].

     3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1, ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93, già finanziate.

 

     Art. 3. Azioni di divulgazione informativa.

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità in collaborazione con le associazioni delle imprese di cui all'articolo 1 e con enti che si occupano di qualità e innovazione.

     2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui all'articolo 2, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con una partecipazione finanziaria fino a 30 milioni di lire per progetto.

 

     Art. 4. Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.

     1. Il sostengo finanziario regionale alle iniziative previste nell'articolo 2, comma 1, lettera b) è attuato mediante la concessione di contributi:

     a) alle imprese classificate artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successivi modificazioni e decreti attuativi [5];

     c) ai consorzi, alle società consortili e alle società consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 [6];

     d) alle società cooperative artigiane e fra imprese artigiane.

     2. Per beneficiare del contributo finanziario di cui al comma 1, i soggetti devono avere sede legale nel Veneto e devono redigere un progetto di adeguamento dell'intero sistema aziendale secondo le norme della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute. Il contributo può essere concesso solo per gli interventi svolti negli impianti siti nel Veneto [7].

     3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere trasmesso, secondo le modalità previste dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, ad un centro specializzato per la verifica della conformità alle norme nazionali e comunitarie della qualità.

     4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità.

     5. La Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dai centri specializzati, concede alle imprese i contributi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino ad un massimo di lire 30 milioni per intervento e con un minimo di 5 milioni di lire. Per ogni intervento progettato può essere concesso un solo contributo.

     6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino alla misura massima del cinquanta per cento complessivo delle spese ammissibili.

     7. In ogni caso nessun soggetto potrà ottenere contributi regionali complessivamente superiori a 90 milioni di lire nel triennio.

     8. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate dalle Imprese per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo, IVA esclusa.

 

     Art. 5. Centri specializzati.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, delle cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità aziendale [8].

     2. I centri specializzati devono:

     a) disporre di una struttura operativa stabile e composta da almeno tre addetti;

     b) [9];

     c) avere esperienza almeno biennale di consulenza alle imprese in materia di qualità con gestione operativa di servizi ad almeno cento aziende per un fatturato complessivo non inferiore al miliardo di lire;

     d) avere sede nel Veneto e assicurare operatività in almeno due province venete.

     3. La Giunta regionale, nell'approvare il bando pubblico di cui al comma 1 può altresì stabilire ulteriori requisiti di accesso ad integrazione di quelli stabiliti dal comma 4, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 6. Agevolazioni per spese di innovazione tecnologica. [10]

 

     Art. 7. Contributi per l'accesso ai servizi di prova e certificazione.

     1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d), sono ammesse ai contributi regionali esclusivamente le spese sostenute per l'acquisizione di servizi di prova e taratura e di certificazione della qualità aziendale presso laboratori esterni od organismi certificatori accreditati sulla base delle norme comunitarie o nazionali nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, fino a 30 milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

     2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che sono stabiliti nel programma di cui all'articolo 2.

 

     Art. 8. Laboratori di prova.

     1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di laboratori di prova idonei alla certificazione per assicurare e/o garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in coerenza con le normative nazionali e comunitarie, la Giunta regionale concede i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ai laboratori di prova che intendono costituirsi ovvero potenziare le proprie attrezzature e che siano localizzati nel Veneto.

     2. I contributi possono essere concessi dalla Giunta regionale nei limiti del dieci per cento delle spese in attrezzature e strumentazioni previste, con un massimale di 90 milioni di lire, IVA esclusa, sentito il parere della società Veneto Innovazione spa.

     3. Per poter beneficiare dei contributi i laboratori devono impegnarsi a conseguire l'accreditamento presso i Ministeri competenti o presso organismi a loro volta accreditati operanti in conformità alla norma UNI CEI EN 45003. Qualora tale impegno non venga mantenuto entro il termine di tre anni dalla concessione del contributo, la Regione provvede al recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali [11].

     4. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate per l'acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20;

     b) il numero 8, della lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base al medesimo articolo.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in complessivi 39 miliardi di lire, articolati in 9 miliardi di lire per l'anno 1997 e 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte, per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della vigente legge regionale di contabilità, mediante utilizzo, pari a lire 9 miliardi, in termini di sola competenza, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1996, ed utilizzo, in termini di sola competenza, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1999, pari a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 sono istituiti i seguenti:

     a) capitolo n. 30030 "Contributi ad associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione, ai sensi degli articoli 3, 4, e 8, per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica e di prova e certificazione" con stanziamento di lire 5 miliardi per l'anno 1997 e di lire 11,250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 in termini di sola competenza;

     b) capitolo n. 30032 "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica" con stanziamento di lire 3,5 miliardi per l'anno 1997 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 in termini di sola competenza;

     c) capitolo n. 30034 "Contributi regionali a favore della qualità e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 8 per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova" con stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997 e di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     3. Per gli esercizi successivi al 1999 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 10 aprile 1998, n. 16.

[2] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[3] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 2, della L.R. 10 aprile 1998, n. 16.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 3, della L.R. 10 aprile 1998, n. 16.

[7] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.R. 10 aprile 1998, n. 16.

[9] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[11] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.