§ 3.9.36 - Legge Regionale 10 aprile 1998, n. 16.
Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:10/04/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Programma degli interventi.
Art. 4.  Azioni di divulgazione informativa.
Art. 5.  Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.
Art. 6.  Centri specializzati.
Art. 7.  Agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti.
Art. 8.  Sostegno finanziario per l'accesso al servizio di certificazione.
Art. 9.  Relazione annuale.
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 3.9.36 - Legge Regionale 10 aprile 1998, n. 16.

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

(B.U. n. 33 del 14 aprile 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto favorisce le iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese dei settori del commercio del turismo e dei servizi la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare la qualità dei sistemi aziendali anche al fine di ottenerne le certificazioni e di elevarne il livello tecnologico.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese, specificate ai commi 2 e 3, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come individuate dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi, nonché le loro forme associative, i consorzi, le società consortili e le società consortili miste.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate imprese del settore commercio quelle del commercio su aree private di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. Sono imprese del turismo quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

     3. Le imprese dei servizi ammesse ai benefici sono quelle individuate nell'allegato A della presente legge.

 

     Art. 3. Programma degli interventi.

     1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano:

     a) la diffusione della cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni relative ai dispositivi normativi in vigore e all'importanza della qualità nei processi aziendali;

     b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;

     c) le agevolazioni finanziarie per l'adeguamento del sistema aziendale ai requisiti previsti per la qualità;

     d) il sostegno finanziario alle imprese per l'accesso ai servizi di certificazione di qualità presso gli organismi accreditati.

     2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente.

     3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1 ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 già finanziate.

     4. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge, cumulato con le sovvenzioni ricevute nell'ambito di altri regimi di aiuto non autorizzati dall'Unione europea, non può in ogni caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

     5. Il primo programma triennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Azioni di divulgazione informativa.

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), la Giunta regionale concorre alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, indirizzati a tutti gli operatori di cui all'articolo 2.

     2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui al comma 2 dell'articolo 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con associazioni di imprese e con Enti che si occupano di qualità e innovazione con una partecipazione finanziaria fino a 10 milioni di lire annui per progetto e con uno stanziamento complessivo non superiore al dieci per cento delle somme annualmente assegnate allo specifico capitolo.

 

     Art. 5. Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.

     1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell'articolo 3 comma 1, lettera b) viene attuato mediante la concessione di contributi alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2.

     2. I soggetti di cui al comma 1, per poter ottenere i contributi previsti, devono necessariamente:

     a) aver sede legale nel Veneto;

     b) attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

     c) redigere un progetto di adeguamento del sistema aziendale secondo le norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000;

     d) disporre che i contributi stanziati vengano indirizzati solamente alle sedi operative aziendali situate nel territorio veneto.

     3. Il progetto di cui al comma 2, lettera c) per essere ammesso ai contributi, deve essere trasmesso, secondo le modalità previste nel programma di cui all'articolo 3, ad uno dei centri specializzati di cui all'articolo 6, per la verifica della conformità rispetto alle norme nazionali e comunitarie in materia di qualità.

     4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità e da tutta la documentazione richiesta.

     5. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai centri specializzati, concede alle imprese contributi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino all'importo di lire trenta milioni con un minimo di lire cinque milioni. Per ogni intervento potrà essere concesso un solo contributo.

     6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino al cinquanta per cento delle spese ammissibili.

     7. La liquidazione dei contributi è disposta dalla competente struttura regionale, sulla base delle fatture pagate per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo.

 

     Art. 6. Centri specializzati.

     1. La Giunta regionale individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con bando pubblico, sentite le associazioni regionali che rappresentino il commercio, il turismo e i servizi, i centri specializzati in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

     2. Possono presentare richiesta di individuazione, entro i termini che saranno fissati dal bando, le strutture aventi i requisiti di cui al comma 3, ivi comprese le società di servizi costituite, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori del commercio, del turismo e dei servizi operanti almeno a livello provinciale.

     3. I requisiti richiesti per la individuazione sono i seguenti:

     a) statuto dal quale risulti che:

     1) il centro specializzato svolge esclusivamente attività in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, mediante assistenza alle imprese, validazione e controllo dei progetti;

     2) le funzioni sono svolte a favore di tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di cui all'articolo 2, che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ad associazioni di categoria;

     3) non sono svolte attività di consulenza alle imprese per gli scopi di cui alla presente legge;

     b) disponibilità di una struttura operativa stabile composta da almeno due addetti;

     c) avere attivi almeno tre rapporti convenzionali con altrettanti consulenti o strutture di consulenza in materia di qualità aziendale;

     d) aver svolto attività di consulenza alle imprese in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi con gestione operativa di servizi ad almeno dieci aziende;

     e) avere sede nel Veneto e assicurare l'operatività in almeno due province venete.

     4. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) possono sussistere in capo a soggetti consorziati e, per la lettera d), anche in capo a soggetti operanti in base ad un rapporto di collaborazione con la società stessa.

     5. La Giunta regionale con il bando di cui al comma 1 può stabilire ulteriori requisiti, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 7. Agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti.

     1. Qualora il progetto di adeguamento aziendale alle norme di qualità preveda la necessità di sostenere spese per qualificare la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature di controllo, le imprese di cui all'articolo 2, possono richiedere le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1 lettera c).

     2. Sono ammesse all'agevolazione le spese di investimento per l'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il relativo software.

     3. E' istituito, presso la Società finanziaria Veneto Sviluppo spa un fondo di rotazione per l'abbattimento dei tassi d'interesse per spese di acquisto delle attrezzature di cui al comma 1, fino ad un massimo di centocinquanta milioni.

     4. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere garantite dagli organismi di garanzia delle imprese di cui all'articolo 2.

     5. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di costituzione e di operatività del fondo.

     6. I criteri di priorità nell'ammissione delle domande, i tempi e le procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale attraverso l'approvazione del programma di cui all'articolo 3.

 

     Art. 8. Sostegno finanziario per l'accesso al servizio di certificazione.

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), vengono concessi contributi alle imprese di cui all'articolo 2 esclusivamente per le spese sostenute per ottenere la certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000 presso organismi certificatori accreditati sulla base delle normative comunitarie e nazionali, nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, e comunque fino ad un tetto massimo di venti milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

     2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che saranno stabiliti nel programma di cui all'articolo 3.

 

     Art. 9. Relazione annuale.

     1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sulla gestione e sul raggiungimento della finalità della presente legge.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

     1. [1]

     2. [2]

     3. [3]

     4. [4]

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Le modifiche di cui all'articolo 10 operano a partire dall'individuazione dei centri di cui all'articolo 6. Fino alla data di tale provvedimento, sono fatti salvi i rapporti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 da piccole e medie imprese del commercio del turismo dei servizi e loro forme associative.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000 si provvede per l'esercizio 1998 ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della vigente legge regionale di contabilità mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 dal capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di investimento", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) capitolo n. 32030 "Contributi alle associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica" con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa;

     b) capitolo n. 32032 "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica" con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento dei capitoli n. 32030 e n. 32032 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ALLEGATO "A"

 

IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE

 

(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITA'

ECONOMICHE ANNO 1991)

 

SEZIONE "I" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

     63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici

     63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti

     64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony express)

     64.20 Trasmissioni radiofoniche e televisive

 

SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

     67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers assicurativi, periti)

 

SEZIONE "K" ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

     70 Attività immobiliari (tutte le classi)

     71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)

     72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)

     74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale

     74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione

     74.14 Consulenza amministrativo - gestionale

     74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre attività tecniche

     74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

     74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti

     74.40 Pubblicità (studi e agenzie)

     74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale

     74.60 Servizi di investigazione e vigilanza

     74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione

     74.81 Attività inerenti la fotografia

     74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento

     74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione

     74.84 Altre attività di servizi n.c.a.

 

SEZIONE "M" ISTRUZIONE

     80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)

 

SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI

     92.12 Distribuzione cinematografiche e video

     92.20 Attività radio televisive

     92.31 Creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie

     92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. (discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)

     92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi

     92.62 Altre attività sportive

     92.7 Altre attività ricreative (totoricevitorie, agenzie ippiche, stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)

     93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e pellicce

     93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.

[2] Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.

[3] Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.

[4] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 gennaio 1997, n. 3.