§ 6.2.14 - Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:25/01/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Piccole derivazioni d'acqua.
Art. 3.  Consorzi forestali.
Art. 4.  Bonifica.
Art. 5.  Deleghe alle Province.
Art. 6.  Mutui agrari di miglioramento.
Art. 7.  Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Art. 8.  Redazione strumenti urbanistici.
Art. 9.  Trasporto pubblico locale.
Art. 10.  Insediamenti produttivi.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.14 - Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991).

(B.U. n. 8 del 28-1-1991).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Piccole derivazioni d'acqua.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, l'imposta regionale sulle concessioni statali aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua usata per la produzione di energia elettrica, di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, è determinata nella misura del 20 per cento del canone.

 

     Art. 3. Consorzi forestali.

     1. I contributi ai Consorzi forestali di cui ai punti a e b del primo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, sono concessi, a partire dall'anno 1990, fino al 75% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi del medesimo art. 27.

 

     Art. 4. Bonifica.

     1. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di lire 250 milioni al Consorzio di bonifica Delta Po - Adige di Ariano Polesine (Ro) per l'acquisto dello stabilimento idrovoro di Ca' Vendramin di Taglio di Po (Ro) (cap. 10038).

     2. Al medesimo Consorzio di bonifica Delta Po - Adige di Ariano Polesine è altresì affidata la realizzazione del Museo regionale della bonifica.

     3. Nell'ambito delle finalità individuate dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è attribuito alla Comunità montana Feltrina un contributo straordinario di lire 1.000 milioni da utilizzare per gli interventi e secondo le modalità di cui al medesimo art. 27 (cap. 10508).

 

     Art. 5. Deleghe alle Province.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli Enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1991, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

 

     Art. 6. Mutui agrari di miglioramento. [1]

     [1. Le provvidenze recate dalla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 in materia di mutui agrari di miglioramento sono estese alle operazioni di credito riguardanti la pesca e l'acquacoltura come previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.]

 

     Art. 7. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 1.000 milioni da destinare al finanziamento d'iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani (cap. 50270).

     2. Le iniziative di cui al precedente comma riguardano esclusivamente:

     a) l'attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica presso i produttori di rifiuti solidi urbani in Comuni e quartieri di città significativi per dimensioni;

     b) l'attivazione della raccolta della frazione organica dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani presso le attività produttive agroalimentari e di servizi.

     3. In ordine alle modalità e alle procedure di concessione dei contributi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 31.

 

     Art. 8. Redazione strumenti urbanistici.

     1. Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 è prorogato al 31 gennaio 1992.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, art. 12, 2 aprile 1985, n. 30, art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7, 24 febbraio 1987, n. 6, art. 5, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

 

     Art. 9. Trasporto pubblico locale.

     1. Il termine di cui all'articolo unico della legge regionale 20 aprile 1988, n. 23 è prorogato al 31 dicembre 1991 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1989 e non conclusi entro la stessa data.

 

     Art. 10. Insediamenti produttivi.

     1. Il contributo straordinario a favore del Consorzio per l'industrializzazione della vallata del Cismon, di cui alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88, è elevato di lire 800 milioni e iscritto al capitolo 20064 dello stato di previsione della spesa denominato: "Finanziamento straordinario per la realizzazione di un insediamento produttivo in Comune di Fonzaso".

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.