§ 3.1.98 - L.R. 13 agosto 2004, n. 18.
Abrogazione di norme regionali del settore primario.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:13/08/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Abrogazioni.


§ 3.1.98 - L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

Abrogazione di norme regionali del settore primario.

(B.U. 17 agosto 2004, n. 81).

 

 

Art. 1. Abrogazioni.

     1. Sono o restano abrogate le leggi e regolamenti regionali e disposizioni di leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge.

     2. Con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo terzo del Trattato CE, previsto dall'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, sono abrogati:

     a) gli articoli 34, 35 e 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, "Legge generale per gli interventi nel settore primario";

     b) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario”." [1].

     3. Le leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi regionali di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi.

 

 

ALLEGATO

 

Elenco leggi, regolamenti e disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1.

 

     1. Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, "Lotta e profilassi delle mastiti bovine", come novellata dall'articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

     2. Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18, "Provvidenze a favore della pesca";

     3. Legge regionale 7 maggio 1976, n. 14, "Legge-programma per lo sviluppo della zootecnia";

     4. Regolamento regionale 1° luglio 1976, n. 1, "Norme tecniche e finanziarie per l’attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36";

     5. Legge regionale 16 luglio 1976, n. 26, "Norme per l’attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306";

     6. Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca consentiti nelle acque interne e marittime della provincia di Rovigo" , così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 26 febbraio 1980, n. 985;

     7. Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8, "Regolamento di classificazione delle acque della provincia di Belluno agli effetti della pesca e nuova disciplina degli attrezzi nelle acque medesime" così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 30 ottobre 1980, n. 51;

     8. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 554, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Treviso";

     9. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 555, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

     10. Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, "Norme per l’attuazione della Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura";

     11. Provvedimento Consiglio regionale 28 giugno 1979, n. 828, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Verona (escluso il lago di Garda)" ;

     12. Legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice”;

     13. Provvedimento Consiglio regionale 2 aprile 1980, n. 1050, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

     14. Legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 “Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”;

     15. Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, "Legge generale per gli interventi nel settore primario", limitatamente agli articoli da 1 a 27, da 29 a 31, 33, da 36 a 38, da 40 a 56, e da 60 a 73, così come novellati da:

     a) articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 20;

     b) articolo 1 della legge regionale 15 maggio1981, n. 23;

     c) legge regionale 7 settembre 1982, n. 39;

     d) articolo 28 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48;

     e) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30;

     f) articolo 11, comma 1 e comma 2 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34;

     g) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;

     h) [legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1] [2];

     i) articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;

     l) articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;

     m)articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

     16. Provvedimento Consiglio regionale 7 novembre 1980, n. 58, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Padova";

     17. Legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli";

     18. Regolamento regionale 17 maggio 1982, n. 3, "Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero casearia istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. Regolamento per la gestione del fondo integrato e modificato ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62";

     19. Legge regionale 7 settembre 1982, n. 45, “Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura;

     20. Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola", così come novellata dall'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

     21. Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 2, "Disposizioni per agevolare l’estinzione di mutui agrari di miglioramento";

     22. Legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, "Norme relative all’agricoltura biologica e all’incentivazione della lotta fitopatologica";

     23. Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, "Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994" limitatamente agli articoli 1, 2, da 5 a 11, 13, 14 comma primo, da 17 a 36, da 38 a 40 e punti 1 e 2 dell'allegato, come novellata da articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

     24. Regolamento regionale 16 agosto 1991, n.2, "Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto";

     25. Legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare" così come novellata da:

     a) legge regionale 9 novembre 1993, n.49;

     b) articolo 17 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11;

     26. Legge regionale 1 luglio 1996, n. 18, "Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 "Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto" e 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

     27. Legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura";

     28. Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4, "Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 "Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto - escluso il lago di Garda - previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50";

     29. articolo 4 e articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, "Legge finanziaria 1983";

     30. articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4, "Legge finanziaria 1989";

     31. articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989";

     32. articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6, "Legge finanziaria 1991";

     33. articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992";

     34. articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Legge finanziaria 1995";

     35. articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.6, "Legge finanziaria 1996";

     36. articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28""Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996" [3].

     37. articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, "Legge finanziaria 1998".


[1] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, con effetto dalla data stabilita dal comma 4 dello stesso art. 17, L.R. 5/2005.

[2] Lettera soppressa dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, con effetto dalla data stabilita dal comma 4 dello stesso art. 17, L.R. 5/2005.

[3] Numero così sostituito dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, con effetto dalla data stabilita dal comma 4 dello stesso art. 17, L.R. 5/2005.