§ 3.2.1 - Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.
Lotta e profilassi delle mastiti bovine.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:28/06/1974
Numero:36


Sommario
Art. 1.      La Regione coordina con le disposizioni statali vigenti in materia i propri interventi finanziari per la realizzazione di un piano regionale per la profilassi delle mastiti bovine, allo scopo di [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con successivi regolamenti approvati dal Ministero della Sanità, secondo i criteri di gradualità degli [...]
Art. 5.      All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma complessiva di lire 700 milioni, così ripartita:
Art. 6.      Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.2.1 - Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36. [1]

Lotta e profilassi delle mastiti bovine.

(B.U. n. 28 del 3-7-1974).

 

Art. 1.

     La Regione coordina con le disposizioni statali vigenti in materia i propri interventi finanziari per la realizzazione di un piano regionale per la profilassi delle mastiti bovine, allo scopo di rendere effettiva l'assicurazione zooiatrica agli allevatori nei riguardi delle predette forme morbose anche mediante incentivi sia nei confronti degli allevatori medesimi che degli enti ed organizzazioni operanti nel settore zootecnico.

 

     Art. 2. [2]

     In ogni provincia della Regione, la Commissione provinciale di cui all'art 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è integrata dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del le Venezie, dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Veterinari o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione Provinciale Allevatori o da un suo delegato e, nelle province in cui esiste, dal Presidente del Consorzio per la Profilassi e la Polizia Veterinaria o da un suo delegato. Fanno, altresì parte della Commissione predetta i Presidenti degli Enti ed organismi associativi di cui al successivo articolo 3 bis della presente legge.

     La Commissione provinciale, che rimarrà in carica fino alla scadenza della presente legge, predispone, entro il mese di marzo di ciascun anno, un piano per la profilassi delle mastiti bovine secondo le direttive tecniche dello Stato e le norme applicative della presente legge di cui al Regolamento Regionale n. 1 del I, luglio 1976.

     I piani provinciali di profilassi sono coordinati dalla Giunta in un piano regionale, sentita una Commissione appositamente costituita e le Commissioni ausiliari competenti per l'agricoltura e la sanità.

     La Commissione, di cui al precedente comma, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ed è composta dal Direttore del dipartimento dei servizi veterinari, dal Direttore del dipartimento dell'Agricoltura, dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal Presidente dell'Associazione regionale allevatori e da un rappresentante della Giunta d'intesa dei veterinari del Veneto. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo regionale.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. [3]

     La profilassi delle mastiti bovine avrà, in tutto il territorio della Regione, carattere volontario, sarà diretta dagli Uffici Veterinari provinciali ed attuata dalle Associazioni provinciali degli Allevatori giuridicamente riconosciute. Nelle province di Verona e Vicenza l'attuazione della profilassi di cui alla presente legge viene demandata ai rispettivi Consorzi provinciali per la Profilassi e la Polizia Veterinaria in collaborazione con le Associazioni provinciali degli Allevatori.

     Gli Uffici veterinari provinciali si avvarranno dell'opera dei Veterinari comunali, Ufficiali di Governo, o di Veterinari convenzionati e di propri tecnici appositamente addestrati, nonché dei laboratori dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie o di altri laboratori riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.

     Spetta, comunque, al Veterinario comunale, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione dei prescritti provvedimenti di polizia veterinaria.

     Gli allevatori che aderiranno al piano di profilassi sono vincolati ad osservare tutte le disposizioni ad essi impartite.

     Nelle singole province, Enti od organismi associativi, giuridicamente riconosciuti, dietro specifica e motivata richiesta e previo parere favorevole della Commissione regionale di cui al terzo comma dell'art. 2, possono collaborare all'attuazione della profilassi delle mastiti bovine allo scopo di estendere gli interventi in caseifici e in cooperative lattiero-casearie non previsti nei piani provinciali.

     Tale collaborazione è limitata al territorio di competenza ed è subordinata alla completa adesione ed al rispetto dei piani di profilassi di cui all'art. 2 della presente legge, nonché delle norme tecniche contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 1 luglio 1976.

     Allo scopo di far fronte alle spese derivanti dall'estensione degli interventi profilattici nei caseifici e nelle cooperative di cui al primo comma, gli Enti od organismi associativi dovranno provvedere, prima dell'inizio dei piani esecutivi di profilassi, ad integrare per intero i fondi regionali messi a disposizione delle Associazioni provinciali degli Allevatori o, nelle province di Verona e Vicenza, dei Consorzi provinciali per la profilassi e la Polizia Veterinaria.

     Nessun Ente ed organismo associativo può attuare, in maniera autonoma ed in contrasto con la presente legge, piani di profilassi contro le mastiti.

 

     Art. 4.

     Le norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con successivi regolamenti approvati dal Ministero della Sanità, secondo i criteri di gradualità degli interventi tecnici e sulla base delle più moderne acquisizioni scientifiche, in conformità con le vigenti disposizioni di polizia veterinaria [4].

 

     Art. 5.

     All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma complessiva di lire 700 milioni, così ripartita:

     - per l'esercizio finanziario 1974 L. 140.000.000

     - per l'esercizio finanziario 1975 L. 140.000.000

     - per l'esercizio finanziario 1976 L. 140.000.000

     - per l'esercizio finanziario 1977 L. 140.000.000

     - per l'esercizio finanziario 1978 L. 140.000.000

     Nel bilancio di spesa della Regione - esercizio 1974 - è istituito il cap. 576 così denominato «Contributi quinquennali per la lotta e la profilassi delle mastiti bovine» con lo stanziamento di lire 140.000.000.

     Alla spesa per l'esercizio 1974 si fa fronte mediante l'utilizzazione della somma di pari importo accantonata al cap. 725 del bilancio di spesa - esercizio in corso-, denominato «Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione».

     Per gli anni successivi e fino al 1978, la spesa come sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

     Le somme non impiegate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 secondo comma - del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione

     Cap. 725: partita che si riduce «interventi regionali per la realizzazione della programmazione» di lire 140 milioni;

     b) in aumento

     Cap. 576: contributo quinquennale per la «lotta e profilassi delle mastiti bovine» di lire 140 milioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[2] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 31-10-1980 n. 88.

[3] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 31-10-1980 n. 88.

[4] Vedi Reg. Reg.le 1 luglio 1976 n. 1.