§ 3.1.17 - Legge Regionale 5 novembre 1979, n. 85.
Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/11/1979
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Provvidenze e beneficiari.
Art. 3.  Priorità.
Art. 4.  Criteri per la concessione di mutui.
Art. 5.  Criteri e modalità per la concessione del concorso regionale.
Art. 6.  Disposizioni generali.
Art. 6 bis.  Revoca e trasferimento del vincolo di indivisibilità.
Art. 7.  Interventi per le aree agricole individuate dal Programma regionale di sviluppo.
Art. 7 bis.  Riduzione onerosità degli investimenti.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8 bis.  Disposizioni attuative.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.17 - Legge Regionale 5 novembre 1979, n. 85. [1]

Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(B.U. n. 56 del 9 novembre 1979).

 

Art. 1. Finalità [2].

     La Regione, con la presente legge, si propone la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice allo scopo di consentire - mediante l'acquisto di fondi per la costituzione o l'arrotondamento di preesistenti proprietà - la formazione di aziende di dimensioni economiche atte ad assicurare, anche attraverso l'attuazione di un piano aziendale, un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione sotto il profilo economico e sociale, in correlazione con le determinazioni comunitarie in materia di politica delle strutture.

 

     Art. 2. Provvidenze e beneficiari.

     Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo possono essere concessi - ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari, agli enfiteuti e ai proprietari coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati - mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi e contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni.

     Il concorso regionale negli interessi sui mutui della durata non inferiore ad anni dieci, è concesso in conformità dell'articolo 5 della presente legge ed alle disposizioni previste all'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 [3].

 

     Art. 3. Priorità. [4]

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse prioritariamente:

     a) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di prelazione ai mezzadri e ai fittavoli che coltivano il fondo oggetto dell'acquisto, anche se tra le parti sia avvenuto accordo diretto senza l'obbligatoria notifica prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e quando trattasi di parte del fondo in loro conduzione;

     b) l'arrotondamento di preesistenti proprietà che abbia il precipuo scopo di consentire l'attuazione di un piano di miglioramento aziendale di cui al regolamento (Cee) n. 797/85;

     c) per l'accesso alla terra, anche attraverso l'acquisizione di quote, da parte dei giovani coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti.

 

     Art. 4. Criteri per la concessione di mutui.

     I mutui di cui al precedente art. 2 potranno essere concessi, da parte degli Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, subordinatamente al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.

     I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura che dovrà risultare esplicitamente nel proprio nulla-osta.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5. Criteri e modalità per la concessione del concorso regionale.

     Il concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è ragguagliato:

     - per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso agevolato a carico di mutuatari;

     - per l'ammortamento, alla differenza tra la rata annua o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

     Il concorso regionale, compreso l'eventuale periodo di preammortamento, non potrà, in ogni caso, eccedere le venti annualità.

     Il tasso massimo praticabile dagli Istituti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale, al lordo dei diritti di commissione, comprensivo delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

     La misura del concorso regionale negli interessi viene stabilita dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato a carico dei beneficiari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Il tasso a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al due per cento [6].

     Fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, in ordine alla gestione delle spese, il concorso regionale negli interessi verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati all'uopo prodotti dagli Istituti finanziatori.

 

     Art. 6. Disposizioni generali.

     Decade, totalmente o parzialmente, dei benefici di cui alla presente legge chi, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, volontariamente o senza giusta causa, alieni il fondo medesimo, cessi dal coltivarlo direttamente ovvero estingua anticipatamente il mutuo.

     Il concorso regionale viene corrisposto per l'intera durata contrattualmente convenuta per l'operazione, ad eccezione delle estinzioni anticipate effettuate nei termini di cui al comma precedente.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni e integrazioni, con la limitazione del vincolo di indivisibilità, di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che viene previsto nella durata massima del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge.

     I mutui di cui trattasi sono assistiti dal Fondo Interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'Ente di Sviluppo Agricolo Veneto - in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 - svolge le necessarie azioni promozionali e di assistenza per agevolare l'attuazione degli interventi nello specifico settore.

     Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge anche coloro che hanno presentato la domanda, ai sensi di precedenti leggi regionali e statali in materia, purché la stessa sia in armonia con le disposizioni dettate dagli articoli precedenti [7].

     La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce le procedure per l'attuazione degli interventi e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di mutuo, o l'integrazione di quelle già presentate.

     La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'avvenuta recezione delle domande nei termini sopra specificati, si esprime in ordine all'ammissibilità delle medesime alle provvidenze di cui trattasi.

 

     Art. 6 bis. Revoca e trasferimento del vincolo di indivisibilità. [8]

     1. Il vincolo di indivisibilità previsto al terzo comma dell'articolo 6 è ragguagliato alla durata del mutuo, può essere revocato o trasferito oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa statale vigente in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:

     a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;

     b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

     c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria, e permangano i requisiti di idoneità.

     c bis) estinzione anticipata del mutuo, trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, fatti salvi i motivi di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 [9].

 

     Art. 7. Interventi per le aree agricole individuate dal Programma regionale di sviluppo.

     Il dieci per cento degli stanziamenti disposti dalla presente legge è destinato per il finanziamento degli interventi nelle aree agricole individuate dal Programma regionale di sviluppo.

     Qualora entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stati approvati i piani zonali agricoli, il dieci per cento di cui al comma precedente potrà essere utilizzato dalla Giunta regionale secondo le finalità della presente legge, con priorità alle aree agricole sopracitate.

 

     Art. 7 bis. Riduzione onerosità degli investimenti. [10]

     1. Al fine di ridurre l'onerosità degli investimenti effettuati, che compromettono la redditività aziendale e migliorare le condizioni di gestione delle imprese diretto-coltivatrici, ai soggetti indicati dall'articolo 2, che hanno beneficiato delle provvidenze creditizie per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi della vigente normativa in materia, può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, - per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti di dotazione e mutui agrari poliennali impiegati per l'acquisto di fondi ai sensi della presente legge e per l'esecuzione di miglioramenti fondiari, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.

     2. L'importo dei predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti, previa definizione del contratto di mutuo per il consolidamento.

     4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del 50 per cento delle spese medesime [11].

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire 1.505.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998 incluso.

     Alla spesa di cui al comma precedente viene provveduto mediante utilizzazione dell'assegnazione pluriennale disposta in base all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403 in corrispondenza della quale è stato iscritto al cap. 11201155 «Concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario (art. 2 legge 1° luglio 1977, n. 403)» del bilancio della Regione 1979 lo stanziamento annuo di L. 1.505.000.000.

     Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nella categoria I del titolo I della spesa del bilancio pluriennale.

 

     Art. 8 bis. Disposizioni attuative. [12]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, ad emanare, sentita la competente Commissione consiliare, disposizioni attuative della presente legge.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[2] Articolo così modificato dall'art. 38 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 42.

[4] Articolo così modificato dall'art. 38 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 1994, n. 42.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1980, n. 2.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 settembre 1994, n. 42.

[9] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 settembre 1994, n. 42.

[11] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 6.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 1994, n. 42.