§ 3.1.55 - Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 10.
Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/04/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Primo insediamento.
Art. 4.  Aiuti per il primo insediamento.
Art. 5.  Obblighi.
Art. 6.  Priorità.
Art. 7.  Cooperazione giovanile e raggruppamenti di aziende.
Art. 8.  Formazione e consulenza.
Art. 9.  Conservazione dell'integrità delle unità produttive.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.1.55 - Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 10. [1]

Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura.

(B.U. n. 33 del 22 aprile 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in conformità al regolamento CEE n. 2328/91 ed alle successive modifiche ed integrazioni, favorisce l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare il territorio e l'ambiente.

     2. A tal fine intende:

     a) rendere meno rigide le condizioni di accesso agli aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori, secondo quanto previsto nel quarto considerando del regolamento n. 2843/94 CEE;

     b) concedere ai giovani agricoltori la precedenza negli aiuti previsti dalla legislazione regionale per interventi aziendali;

     c) porre a disposizione prioritariamente ai giovani in fase di insediamento o neo-insediati le quote di produzione liberate per il tramite del mercato o delle riserve regionali;

     d) assicurare priorità a quelle domande di aiuti per il prepensionamento in agricoltura, che prevedono l'assunzione da parte di giovani agricoltori rilevatari, con piano di miglioramento materiale delle terre cedute;

     e) favorire la mobilità geografica e sociale, agevolando la diversificazione reddituale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91, affinché anche i giovani provenienti da altri ambienti socio-economici possano entrare nel settore agricolo;

     f) rafforzare il legame tra insediamento, formazione, ed assistenza tecnica;

     g) favorire la riduzione degli oneri di successione ereditaria.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare degli aiuti e delle agevolazioni oggetto della presente legge, i giovani maggiorenni che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età alla data della presentazione della domanda e siano insediati in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, come agricoltori a titolo principale o inizino ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2328/91.

     2. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ricava dalla medesima attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito complessivo.

     3. Nei territori montani delimitati ai sensi della legge 25 luglio 1992, n. 991 e successive modificazioni cd integrazioni, nelle zone riconosciute depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 ed in quelle svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive CEE n. 75/268, n. 75/273 e n. 84/167, ed all'interno dei parchi nazionali e naturali regionali, gli aiuti e le agevolazioni sono estese ai giovani in possesso dei requisiti descritti nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91, che vengono equiparati ad ogni effetto agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'applicazione del regolamento medesimo.

     4. Ai fini dell'accesso agli aiuti agli investimenti previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91 e dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento, i giovani agricoltori, le cui aziende ricadono nei territori di cui al comma 3, che dimostrano il possesso e la responsabilità civile e fiscale, da almeno un biennio, di un allevamento bovino da latte in grado di sostenere una impresa agricola che richiede un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e che per ragioni socio-economiche non possono dimostrare il possesso di adeguato capitale fondiario in connessione con l'allevamento, possono essere riconosciuti imprenditori agricoli e l'azienda dagli stessi condotta, impresa agricola, a condizione che soddisfino i requisiti descritti nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91.

 

     Art. 3. Primo insediamento.

     1. Per primo insediamento si intende l'acquisizione, in data successiva a quella di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modifiche ed integrazioni, della titolarità giuridica dell'azienda, con piena assunzione della responsabilità civile e fiscale, derivante dall'acquisto dell'azienda medesima, dal trasferimento della stessa per donazione o mortis causa, dalla costituzione di usufrutto o, da contratto di affitto di durata non inferiore a dieci anni.

     2. Per favorire la trasmissione della responsabilità dell'azienda familiare o per agevolare la costituzione di una nuova azienda, è considerato primo insediamento anche quello realizzato entro un quadro societario, purché il neo insediato acquisisca la responsabilità fiscale dell'azienda ed apporti la proprietà o possesso, debitamente documentati, di una quota aziendale costituita da beni immobili e mobili, sufficiente ad assicurare al giovane un volume di lavoro pari ad una Unità lavorativa uomo (ULU) certificata secondo le vigenti norme regionali.

     3. E' altresì insediato, il giovane che entri a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto sia la gestione di un'azienda agricola, sempreché la cooperativa sia composta, alla data di presentazione della domanda, per almeno il cinquanta per cento da giovani agricoltori, così come definiti al comma 1 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. Aiuti per il primo insediamento.

     1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori consistono in:

     a) un premio unico per l'importo massimo imputabile stabilito dai vigenti regolamenti comunitari;

     b) in alternativa a quanto disposto dalla lettera a) un concorso nel pagamento degli interessi pari al cinque per cento, per la durata massima di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento il cui valore capitalizzato non può essere superiore, per persona, al premio. Su richiesta del beneficiario ed in alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo equivalente allo stesso, calcolata in base all'entità ed alla durata dei prestiti contratti. Nel caso in cui più giovani agricoltori, contemporaneamente ed in tempi successivi, si insedino come contitolari di una azienda agricola, gli aiuti vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, rilevate in base alle vigenti norme regionali;

     c) un aiuto supplementare per gli investimenti, previsti nel quadro di un Piano di miglioramento materiale (PMM) che soddisfi le condizioni del regolamento (CEE) n. 2328/91, pari al venticinque per cento dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento stesso a condizione che il giovane agricoltore presenti il PMM entro cinque anni dal suo insediamento e rispetti le altre condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento medesimo.

 

     Art. 5. Obblighi.

     1. I beneficiari del regime di aiuti di cui all'articolo 4 si impegnano a raggiungere, entro il termine di due anni dalla concessione dell'aiuto, la seguente condizione:

     a) possesso della qualifica professionale acquisita mediante frequenza con profitto dei corsi di formazione complementare organizzati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio. Il possesso di un diploma di istruzione di secondo grado o di un diploma di laurea nelle discipline stabilite con atto della Giunta regionale, sostituisce l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione complementare. La Giunta regionale verifica il raggiungimento delle condizioni di cui al presente comma. Il mancato raggiungimento, entro il biennio, delle predette condizioni comporta la revoca dei benefici e la restituzione d'una somma pari al capitale complessivamente erogato e agli interessi legali riferiti allo stesso.

     2. I beneficiari del regime di aiuti di cui all'articolo 4, si impegnano a raggiungere entro il limite di due anni dal primo insediamento, la seguente condizione:

     a) esercizio dell'attività agricola in un'azienda che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU nel caso di insediamento come unico rappresentante e responsabile. Nel caso di contitolarietà dell'azienda, quest'ultima deve richiedere un volume di lavoro equivalente almeno a due ULU, sino a tre corresponsabili della gestione, e ad un numero di ULU pari almeno alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa, con più di tre corresponsabili. Nelle aziende rurali condotte dagli imprenditori agricoli non a titolo principale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le attività agrituristiche, artigianali, forestali e di conservazione dello spazio rurale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, se svolte nell'ambito aziendale, partecipano alla determinazione del numero di ULU richieste dall'azienda.

     3. Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dei singoli, non si possa dimostrare la frequenza ai corsi di cui alla lettera a) del comma 1 entro il termine perentorio di due anni dalla data di concessione dell'aiuto, la Regione interviene con fondi propri.

     4. I giovani che usufruiscono degli aiuti speciali per il primo insediamento debbono impegnarsi, pena la decadenza dalle agevolazioni, ad esercitare l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 per almeno sei anni dalla data di concessione delle provvidenze. Nel caso in cui gli aiuti siano concessi in relazione a spese effettuate per beni immobili, tale obbligo è elevato a dieci anni.

 

     Art. 6. Priorità.

     1. Ai giovani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge viene riconosciuta priorità in tutti gli aiuti previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. Nell'accoglimento delle richieste di aiuti per il prepensionamento agricolo viene concessa priorità a quelle domande che prevedono la cessione diretta delle terre a giovani agricoltori con piano di miglioramento materiale dell'azienda, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2328/91, presentato ed approvato ed in corso di attuazione.

     3. Nell'assegnazione di quote di produzione liberate per il tramite del mercato o delle riserve regionali, a parità di condizioni, viene accordata preferenza ai giovani neo-insediati.

 

     Art. 7. Cooperazione giovanile e raggruppamenti di aziende.

     1. La Regione favorisce il raggruppamento di aziende per l'ottimale utilizzazione dei mezzi di produzione e la migliore organizzazione del lavoro, riconoscendo le associazioni per i servizi di sostituzione in agricoltura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2328/91 e le associazioni finalizzate ad una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2328/91. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti necessari per la costituzione delle associazioni e le condizioni per il loro riconoscimento, nel rispetto dei seguenti obblighi:

     a) essere costituite senza fine di lucro sotto forma di società cooperativa, società semplice od associazione, nei termini previsti dal codice civile, con durata minima decennale;

     b) essere formate da imprenditori agricoli in numero non inferiore a otto unità per i servizi di sostituzione e cinque unità per le associazioni finalizzate ad una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;

     c) tenere una contabilità ordinaria e presentare annualmente un bilancio;

     d) prevedere fra i casi di sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del coniuge, di un coadiuvante adulto, o di un dipendente fisso, la malattia, l'infortunio, la maternità, la formazione professionale, le cariche elettive politiche o sindacali, le ferie, il riposo settimanale, il servizio militare;

     e) prevedere una quota associativa annua minima.

     2. Le organizzazioni professionali agricole sensibilizzano, promuovono e coordinano i programmi di raggruppamento.

     3. La Giunta regionale assegna alle associazioni riconosciute, in armonia con quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2328/91, aiuti all'avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione.

 

     Art. 8. Formazione e consulenza.

     1. La Regione promuove il perfezionamento di una adeguata formazione professionale a favore di giovani imprenditori realizzando corsi di formazione complementare tendenti a migliorare l'efficacia del produttore ed a orientarlo alla ricerca di fonti integrative di reddito in settori di attività alternativi quali l'agriturismo, l'artigianato rurale ed i servizi agro-ambientali.

     2. Per consentire l'insediamento in agricoltura di giovani provenienti da settori extra-agricoli e la valorizzazione di conoscenze, ed il patrimonio della cultura contadina, in particolare per quanto riguarda l'artigianato rurale, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono essere organizzati tirocini di formazione professionale presso aziende agricole condotte da agricoltori adulti di comprovata capacità imprenditoriale. Tali tirocini debbono consentire al giovane di definire il proprio progetto d'insediamento ed acquisire una pratica professionale nel settore d'attività scelto, nonché abilità e conoscenze utili a gestire le attività idonee all'integrazione del reddito.

     3. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli, tramite le strutture tecniche di sostegno di cui all'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, professionali e sindacali possono fornire ai giovani un servizio di orientamento professionale e consulenza sulla propria situazione aziendale, sulle possibilità di sviluppo e sulle disponibilità di finanziamento.

 

     Art. 9. Conservazione dell'integrità delle unità produttive.

     1. Per i giovani eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici, la Giunta regionale determina misure di intervento, nel rispetto delle condizioni e con le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e in conformità alla disciplina comunitaria.

 

     Art. 10. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 5 marzo 1987, n. 14.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge agli articoli 4 e 8 si fa fronte con somme disposte dal programma d'intervento obiettivo 5a), di cui al regolamento comunitario n. 2328/91, e le cui assegnazioni comunitarie e statali verranno iscritte con le procedure dettate dall'articolo 23 bis della vigente legge regionale di contabilità.

     2. All'onere di lire 1,2 miliardi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 9 della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo per competenza e per cassa della partita n. 1, "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura" del Fondo globale spese di investimento, capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione del bilancio 1997.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1997 sono iscritti i seguenti capitoli:

     a) capitolo n. 11023 "Aiuti speciali a favore dei giovani agricoltori, previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91", di cui all'articolo 5, con stanziamento di lire 1.100 milioni per competenza e cassa;

     b) capitolo n. 12069 "Contributi a favore dei giovani eredi" di cui all'articolo 9 con stanziamento di lire 100 milioni per competenza e cassa.

     4. Per gli anni successivi al 1997 lo stanziamento dei capitoli di cui al comma precedente sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.