§ 6.2.66 - Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/02/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
Art. 3.  Disposizioni in materia di personale dell'ISAPREL.
Art. 4.  Modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 «Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto agricoltura"» e successive modificazioni.
Art. 5.  Sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo.
Art. 6.  Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.
Art. 7.  Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".
Art. 8.  Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto".
Art. 9.  Partecipazioni societarie.
Art. 10.  Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modificazioni.
Art. 11.  Contributi all'Ente Padova Fiere.
Art. 12.  Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici".
Art. 13.  Modifiche della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. [...]
Art. 14.  Trasporto pubblico locale.
Art. 15.  Interventi nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 16.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 17.  Realizzazione di una galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.
Art. 18.  Contributo straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre per la realizzazione di una struttura per anziani denominata Centro Don Vecchi Bis.
Art. 19.  Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
Art. 20.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
Art. 21.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 "Contributi della Regione Veneto a favore dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - [...]
Art. 22.  Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
Art. 23.  Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
Art. 24.  Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse regionali.
Art. 25.  Modifica della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36: "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po".
Art. 26.  Modifica della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87: "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" e successive modificazioni.
Art. 27.  Acquisizione di un'area sul Monte Venda.
Art. 28.  Modifica del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Art. 29.  Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).
Art. 30.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".
Art. 31.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".
Art. 32.  Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in [...]
Art. 33.  Proroga del termine previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.
Art. 34.  Disposizioni in materia di rinegoziazione mutui.
Art. 35.  Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
Art. 36.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni.
Art. 37.  Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
Art. 38.  Celebrazioni del 700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.
Art. 39.  Campionati europei di hockey su prato 1999.
Art. 40.  Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Art. 41.  Modifica della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 "Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale".
Art. 42.  Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Art. 43.  Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle [...]
Art. 44.  Modifica della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25: "Interventi regionali per i veneti nel mondo".
Art. 45.  Modifica della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62: "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto".
Art. 46.  Partecipazione della Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze motorie in Padova.
Art. 47.  Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
Art. 48.  Controllo delle remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.
Art. 49.  Disposizioni per l'acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del SUEM.
Art. 50.  Disposizioni per il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.
Art. 51.  Interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali.
Art. 52.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 "Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto" e modifica dell'articolo 2 della legge regionale [...]
Art. 53.  Interventi di razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.
Art. 54.  Informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 55.  Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
Art. 56.  Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 "Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
Art. 57.  Attività Promozionali per il Giubileo del 2000.
Art. 58.  Disposizioni in materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.
Art. 59.  Ammodernamento e potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale.
Art. 60.  Attività di formazione professionale.
Art. 61.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 "Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone [...]
Art. 62.  Disposizioni per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi Leader II, Interreg II e Spazio Alpino
Art. 63.  Contributo straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del Centro polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.
Art. 64.  Contributi straordinari a favore di interventi in materia di opere pubbliche.
Art. 65.  Contributo straordinario all'associazione AGAPE.
Art. 66.  Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.
Art. 67.  Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.
Art. 68.  Utilizzo delle somme assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio [...]
Art. 69.  Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.
Art. 70.  Completamento degli interventi finanziari dell'anno 1998 nel settore delle opere pubbliche.
Art. 71.  Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 "Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al [...]
Art. 72.  Disposizioni integrative dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" in materia di gruppo consiliare [...]
Art. 73.  Contributo straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la sistemazione dell'area esterna degli impianti sportivi del capoluogo.
Art. 74.  Contributo straordinario al Comune di Possagno (Treviso).
Art. 75.  Contributo straordinario al Comune di Cittadella (Padova).
Art. 76.  Interventi per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale per l'anno 1999.
Art. 77.  Contributo straordinario alla Comunità Montana del Grappa per l'acquisto della malga "Val delle Foglie".
Art. 78.  Gruppo tecnico di consulenza in materia di revisione dello statuto.
Art. 79.  Contributo straordinario al Comune di Caldiero (Verona).
Art. 80.  Campionati italiani di sci nordico 1999.
Art. 81.  Modifiche della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
Art. 82.  Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.
Art. 83.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.66 - Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999).

(B.U. n. 18 del 26 febbraio 1999).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di personale dell'ISAPREL.

     (Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

 

     Art. 4. Modifiche della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 «Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto agricoltura"» e successive modificazioni. [4]

     1. [5].

 

     Art. 5. Sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo.

     1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la conoscenza strutturale del potenziale viticolo, di favorire la programmazione delle produzioni, della raccolta e della trasformazione, di incentivare l'offerta qualitativa e l'efficienza della commercializzazione, interviene, a favore di cantine sociali, per la realizzazione di sistemi informatici territoriali nel settore vitivinicolo, realizzati nell'ambito di progetti coordinati

     2. I sistemi informatici di cui al comma 1 devono essere realizzati secondo il seguente schema operativo:

     a) rilevazione aerofotogrammetrica delle singole unità produttive vitate;

     b) trasferimento ed aggiornamento delle interpretazioni su supporto cartografico digitalizzato;

     c) rilevazione e gestione informatica dei dati pedologici, ambientali e agronomici di ciascuna unità vitata omogenea e loro aggiornamento;

     d) acquisizione di software applicativo e dotazione informatica.

     3. La misura dell'intervento regionale è ragguagliata al quaranta per cento della spesa ammessa e le procedure di concessione dell'aiuto sono definite sulla base delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

     4. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, articolato in un programma triennale, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 12596).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.

     1. Al fine di adeguare i saggi di interesse delle operazioni di credito agrario di miglioramento alla dinamica dei mercati finanziari, alle cooperative agricole, ai loro consorzi ed alle associazioni dei produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui per il consolidamento di passività onerose derivanti da mutui agrari poliennali assistiti dal concorso finanziario pubblico contratti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

     2. L'importo dei mutui di cui al comma 1, della durata massima di anni dieci, è ragguagliato fino all'intero ammontare del capitale residuo in essere all'entrata in vigore della presente legge e ricomprende pure gli oneri connessi alle operazioni di rinegoziazione.

     3. Le provvidenze assentite per le operazioni di consolidamento delle passività onerose cumulate con i benefici pubblici concessi relativamente allo stesso investimento strutturale e dotazionale non possono superare la misura massima di aiuto prevista dal Reg. (CE) 951/97.

     4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 2.500 milioni (capitolo n. 11042).

 

     Art. 7. Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".[6]

     [1. [7].

     2. La norma di cui al comma 1 si applica ai procedimenti amministrativi in corso che risultano non ancora conclusi con l'adozione del provvedimento finale.

     3. [8].

     4. [9].]

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto".

     1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, come da ultimo modificate dall'articolo 37 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, continuano ad essere sospese e si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 9. Partecipazioni societarie.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della "Veneto Sviluppo S.p.A.", operazioni di ricapitalizzazione delle società:

     a) "Metropolitana del Veneto s.r.l." per lire 218 milioni;

     b) "Idrovie S.p.A." fino all'importo di lire 3.200 milioni;

     c) "Mercato Agroalimentare" di Verona fino all'importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004).

 

     Art. 10. Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modificazioni.

     1. [10].

     2. Al fine di predisporre un progetto per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, la Giunta regionale si avvale della società "Veneto Sviluppo S.p.A.", assegnando per tale attività un contributo straordinario per l'anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n. 20002).

 

     Art. 11. Contributi all'Ente Padova Fiere.

     1. Al fine di potenziare e qualificare il patrimonio fieristico regionale, è autorizzata la concessione all'Ente Padova Fiere di un contributo annuo di lire 1.000 milioni dal 1999 al 2008, per la realizzazione di un programma di investimenti di almeno 30.000 milioni di lire (capitolo n. 30096).

     2. Sono ammesse ai contributi:

     a) la realizzazione di nuove strutture espositive e di servizio nel quartiere fieristico di Padova;

     b) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Padova.

     3. Il programma di investimenti è approvato con deliberazione della Giunta regionale. I contributi sono disposti in modo che il totale dei contributi concessi non superi il trentacinque per cento dell'ammontare dei progetti approvati, previa valutazione ed approvazione dei relativi progetti, sentita la Commissione tecnica regionale.

     4. L'erogazione dei contributi avverrà in modo che l'ammontare complessivo dei contributi erogati non superi il trentacinque per cento della spesa rendicontata.

     5. L'articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici".

     1. [11].

     2. [12].

     3. [13].

     4. [14].

     5. [15].

     6. [16].

 

     Art. 13. Modifiche della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi".

     1. [17].

     2. [18].

     3. [19].

     4. [20].

     5. [21].

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Ispettorato di Porto del lago di Garda l'importo di lire 200 milioni per consentire allo stesso la rimozione dei natanti abusivamente attraccati (capitolo n. 45192).

 

     Art. 14. Trasporto pubblico locale.

     (Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

 

     Art. 15. Interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

     1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

     2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo 1994-1996 e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

     3. Gli Enti locali, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio di cui al comma 2, possono procedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.

     4. L'eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996 di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi compresi nelle tratte ferroviarie del territorio regionale. Per l'attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e della legge regionale n. 30 aprile 1990, n. 40, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di trasporti.

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 45284 e 45288 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999 relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, sono utilizzati per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 1996 - 1998 non finanziati per insufficienza di fondi, nonché al fine di attuare i finanziamenti statali ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica".

     2. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la mobilità locale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione Provinciale di Venezia un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un itinerario ciclabile nel tratto da Liettoli a Piove di Sacco lungo la S.P. n. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" (capitolo n. 45284).

 

     Art. 17. Realizzazione di una galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.

     1. Per l'esecuzione delle opere previste dall'accordo di programma tra la Regione del Veneto, le province di Belluno e di Treviso, i comuni di Vas e Segusino e il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano per la realizzazione della galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino, dell'importo di lire 26.300 milioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Acquedotto Schievenin Alto Trevigiano con sede a Montebelluna, per l'esercizio 1999, un contributo straordinario di lire 3.715 milioni (capitolo n. 50062).

     2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con le modalità previste dall'accordo di programma.

 

     Art. 18. Contributo straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre per la realizzazione di una struttura per anziani denominata Centro Don Vecchi Bis.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1999 di lire 1.500 milioni per la realizzazione di un immobile denominato Centro Don Vecchi Bis, destinato all'accoglimento di persone anziane autosufficienti (capitolo n. 61042).

     2. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

     1. [22].

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

     1. [23].

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 "Contributi della Regione Veneto a favore dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi - IRRSAE".

     1. [24].

 

     Art. 22. Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1999, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

 

     Art. 23. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.

     1. [25].

     2. [26].

 

     Art. 24. Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse regionali.

     1. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

     2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20 mila, né a quello degli interessi ad esso connessi.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. Modifica della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36: "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po".

     1. [27].

     2. I piani di riconversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere presentati all'ente Parco entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. Modifica della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87: "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" e successive modificazioni.

     1. [28].

 

     Art. 27. Acquisizione di un'area sul Monte Venda. [29]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per procedere all'acquisto dell'ex base militare del I° ROC sul Monte Venda, situata all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei fino all'importo di lire 1.300 milioni, da assegnare in gestione allo stesso ente Parco (capitolo n. 51053).

 

     Art. 28. Modifica del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

     1. Il comma 2 dell'articolo 24 del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 29. Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l'esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).

     2. Al fine di garantire l'assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuenza dei rispettivi consorzi [30].

     3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema produttivo locale, nell'ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale.

     4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga, è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria, ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni sostenuta per l'ultimazione tecnico-funzionale dei progetti riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a finanziamento con la Decisione della Commissione europea C[96] 2657.

     5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).

     6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100 milioni (capitolo n. 10054).

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

     1. [31].

 

     Art. 31. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

     1. [32].

 

     Art. 32. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". [33]

     1. [34].

 

     Art. 33. Proroga del termine previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento.

     1. Il termine previsto dall'articolo 16, punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 46 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è prorogato al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di rinegoziazione mutui.

     1. L'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui disposta dall'articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è estesa, compatibilmente con le norme del settore di intervento, alle operazioni assistite da contributi o da altre forme di agevolazioni finanziarie a carico del bilancio regionale.

     2. Per i mutui il cui contributo in conto interesse previsto dalla legge regionale 26 settembre 1989, n. 36, in materia di interventi straordinari per favorire la locazione, non sia stato ancora attualizzato, il tasso di interesse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge medesima, è ancorato nella misura del settanta per cento del corrispondente tasso di riferimento per il credito fondiario edilizio.

 

     Art. 35. Interventi di incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni.

     1. [35].

 

     Art. 37. Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

     1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Regione destina la somma di lire 3.020 milioni annui di cui alla tabella B allegata alla legge n. 449/1997, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani (capitolo n. 72072).

     2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 sarà disciplinata a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con l'INAIL e l'INPS. Nella medesima saranno altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

     Art. 38. Celebrazioni del 700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.

     1. In vista del 700° anniversario della nascita del poeta Francesco Petrarca, nato in Arezzo nel 1304 e morto in Arquà Petrarca nel 1374, considerato il fondatore dei nuovi orientamenti e modi espressivi che hanno caratterizzato la nascita dell'umanesimo, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un apposito comitato scientifico - letterario che, proponendo la valorizzazione delle opere e le ricerche sulla vita e gli studi del poeta, concorra a programmare vari eventi concernenti tale celebrazione.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comitato di cui al comma 1 un contributo annuale di lire 100 milioni per cinque anni a decorrere dal 1999 (capitolo n. 70216).

     3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.

 

     Art. 39. Campionati europei di hockey su prato 1999.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle attività del Comitato organizzatore dei campionati europei di hockey su prato che si terranno nella città di Padova dal 1° al 12 settembre 1999.

     2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già assunte che è approvato dalla Giunta regionale.

     3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale stabilirà le modalità di erogazione dei contributi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 73092).

 

     Art. 40. Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.

     1. [36].

 

     Art. 41. Modifica della legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 "Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale".

     1. [37].

 

     Art. 42. Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

     1. [38].

 

     Art. 43. Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

     1. [39].

 

     Art. 44. Modifica della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25: "Interventi regionali per i veneti nel mondo". [40]

 

     Art. 45. Modifica della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62: "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto".

     1. [41].

 

     Art. 46. Partecipazione della Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze motorie in Padova.

     1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo l'attivazione e messa a regime del Corso di laurea in Scienze motorie, partecipa al consorzio denominato Consorzio universitario per le Scienze motorie in Padova.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a versare una quota di partecipazione annua di lire 200 milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività per il triennio 1999-2001 (capitolo n. 72040).

 

     Art. 47. Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.

     (Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

 

     Art. 48. Controllo delle remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.

     1. Entro il 31 marzo 1999, la Giunta regionale adotta una deliberazione sul sistema di controllo della remunerazione tariffaria e del comportamento dei produttori che consenta un controllo esterno e oggettivo del sistema di produzione delle prestazioni erogate. La deliberazione riguarda l'appropriatezza dei ricoveri, i ricoveri multipli e ripetuti e la congruità dell'attività di day hospital. L'efficacia del controllo e del monitoraggio dei servizi erogati, nonché l'applicazione puntuale dei parametri e dei criteri di efficienza del sistema, sarà oggetto integrante sulla valutazione di capacità gestionale dei Direttori generali.

 

     Art. 49. Disposizioni per l'acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del SUEM.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire fino all'importo di lire 3.000 milioni per all'acquisto di elicotteri da adibire ad elisoccorso del SUEM, da affidare in gestione, mediante convenzione, al corpo dei vigili del fuoco (capitolo n. 60120).

 

     Art. 50. Disposizioni per il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.

     1. Al fine di normare e qualificare il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi gravi, dagli ospedali dotati della sola area funzionale materno-infantile ai centri neonatali attrezzati per la cura super intensiva dell'immaturo critico, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 300 milioni, da utilizzare con modalità stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n. 60130).

 

     Art. 51. Interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali. [42]

     1. Nelle more dell'applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 1999 a partecipare ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226) [43].

 

     Art. 52. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 "Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto" e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

     1. [44].

     2. [45].

     3. [46].

     4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 3490).

 

     Art. 53. Interventi di razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.

     1. Al fine di garantire agli agricoltori un reddito adeguato delle colture ivi presenti con conseguente recupero di aree collinari minacciate di spopolamento, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di razionalizzazione irrigua nei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Pianezze S. Lorenzo, Molvena e Mason Vicentino.

     2. Gli interventi sono affidati in concessione al Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella in più lotti, definiti a livello di progettazione esecutiva, articolati in stralci finalizzati.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo n. 10512).

 

     Art. 54. Informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale.

     1. Per l'attivazione di un servizio radiofonico e televisivo che, in tempo reale, trasmetta sull'intero territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale veneto, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo n. 50).

 

     Art. 55. Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

     1. [Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modificazioni e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, sono tenute alle spese di residenzialità per l'ospitalità presso strutture socio sanitarie, come previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998" limitatamente all'ammontare dell'assegno di accompagnamento, qualora percepito. La Regione concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio (capitolo n. 61412 e capitolo n. 60011)] [47].

     2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.

     3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.

     4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.

     5. L'articolo 40 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 56. Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 "Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

     1. [48].

 

     Art. 57. Attività Promozionali per il Giubileo del 2000.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative culturali e progetti di promozione collaterali al Giubileo determinate con le procedure per le iniziative dirette di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, come novellata dalla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49, fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70222).

 

     Art. 58. Disposizioni in materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.

     1. La Casa Famiglia o Comunità Famiglia è una comunità residenziale appartenente ad un ente gestore riconosciuto, organizzata e modulata su modello familiare; attraverso relazioni ben individualizzate di tipo parentale, assicura alle persone accolte crescita e maturazione affettiva, educazione, assistenza, tutela e reinserimento sociale.

     2. Per garantire relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, tra le figure di riferimento e le persone accolte, la capacità ricettiva non supera le 12 unità. Le persone accolte, per quanto possibile, collaborano alla gestione della Casa Famiglia. La Casa Famiglia ha sede presso strutture di civile abitazione e ne rispetta i parametri abitativi. Per essa valgono, di norma, gli standards organizzativi e gestionali della Comunità Alloggio. Le accoglienze richieste dai servizi sociali o dagli organi pubblici competenti avvengono dietro la stesura di un progetto educativo personalizzato.

     3. Il personale in servizio, nella Casa Famiglia, è costituito da soggetti adulti motivati che realizzano una condivisione di vita con le persone accolte. Svolgono funzioni di tipo genitoriale avvalendosi anche di collaborazioni adeguatamente formate.

     4. La Casa Famiglia rientra fra le strutture educative ed assistenziali per l'attività svolta attraverso le funzioni dei propri operatori.

     5. Le disposizioni previste dal presente articolo sostituiscono ed integrano per le Case Famiglia, a tutti gli effetti, quanto previsto dal Regolamento regionale n. 8 del 17 gennaio 1984 ed in attesa di revisione dello stesso, costituiscono deroga per quanto attiene ai requisiti previsti al punto 2.2 del Regolamento stesso.

 

     Art. 59. Ammodernamento e potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale.

     1. La Giunta regionale, nel quadro degli interventi di riordino, di gestione degli esuberi di settore, di messa a norma, ammodernamento e potenziamento delle strutture degli enti di formazione, è autorizzata a concorrere finanziariamente per un importo di lire 600 milioni al capitolo n. 72042, nell'ambito delle seguenti azioni:

     a) progetto di ristrutturazione dell'Ecap di Padova così come definito con la costituzione della società consortile IRPEA-ECAP con sede in Padova: lire 100 milioni;

     b) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture dell'IRPEA di Padova: lire 100 milioni;

     c) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture del C.F.P. Salesiano "San Zeno di Verona": lire 200 milioni;

     d) installazione ascensore presso "Istituto San Luigi" di San Donà di Piave per facilitare l'accesso agli studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione: lire 80 milioni;

     e) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a norma delle strutture e degli impianti del C.F.P. Cavanis di Chioggia: lire 60 milioni;

     f) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture del C.F.P.-E.N.GI.M. Patronato Leone XIII di Vicenza: lire 60 milioni.

     2. Un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni viene destinato alle azioni di adeguamento, ristrutturazioni e fusione dei centri di formazione professionale per meglio corrispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e/o anche in qualità di cofinanziamento per le azioni previste dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (capitolo n 72042).

 

     Art. 60. Attività di formazione professionale.

     1. L'ulteriore onere relativo alle azioni formative a cofinanziamento per il conseguimento della qualifica è valutato per l'anno formativo 1998- 1999 in lire 1.000 milioni (capitolo n. 72040).

 

     Art. 61. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 "Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane".

     1. [49].

 

     Art. 62. Disposizioni per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi Leader II, Interreg II e Spazio Alpino

     1. Al fine del migliore utilizzo delle risorse dell'Unione Europea, le amministrazioni pubbliche interessate possono presentare alla Regione progetti, immediatamente cantierabili, relativi ai programmi comunitari Leader II, Interreg II e Spazio Alpino.

     2. La spesa necessaria per la progettazione esecutiva, di cui all'articolo 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, dei progetti di cui al comma 1, è finanziata con i fondi di cui all'articolo 41 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

     3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la presentazione dei progetti alla Regione.

     4. L'ammissione del progetto al finanziamento comunitario costituisce integrazione del programma triennale di cui all'articolo 14 della legge n. 109/1994, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 415/1998.

     5. Le amministrazioni interessate provvedono ad approvare la quota a proprio carico della spesa necessaria per la realizzazione delle opere, nella prima seduta successiva alla comunicazione dell'ammissione del progetto al finanziamento di cui al comma 1.

 

     Art. 63. Contributo straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del Centro polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.

     1. Per agevolare il completamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz al Passo Pordoi, in provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1999, un contributo straordinario di lire 300 milioni in favore del Club Alpino Italiano, proprietario del fabbricato, con le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni (capitolo n. 51070).

 

     Art. 64. Contributi straordinari a favore di interventi in materia di opere pubbliche.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cassola in provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 360 milioni per la costruzione e l'adeguamento di strutture assistenziali (capitolo n. 61044).

 

     Art. 65. Contributo straordinario all'associazione AGAPE.

     1. Tenuto conto delle finalità sociali che persegue, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario all'associazione AGAPE di Venezia per l'anno 1999 di lire 270 milioni.

     2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 (capitolo n. 61490).

 

     Art. 66. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.

     1. [50].

 

     Art. 67. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.

     1. In relazione agli obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 746/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere al monitoraggio ed alla valutazione degli effetti socioeconomici, agricoli ed ambientali dell'attuazione del Programma Pluriennale regionale relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura dello spazio naturale.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 10084).

 

     Art. 68. Utilizzo delle somme assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34.

     1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34, con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi di garanzia dell'artigianato e dell'industria aventi i requisiti previsti dalle leggi regionali di settore e sede legale nella provincia di Rovigo.

     2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa.

     3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime "de minimis".

     4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la vigilanza sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 69. Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.

     1. Alla società Idrovie S.p.A., società a prevalente capitale regionale, sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché al trasferimento del personale necessario all'esercizio delle stesse.

     2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle funzioni di cui al comma 1 [51].

     3. Gli stanziamenti relativi agli oneri per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, vengono definiti in relazione alle spese ricorrenti sostenute nel bilancio per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e in relazione al costo del personale regionale trasferito [52].

 

     Art. 70. Completamento degli interventi finanziari dell'anno 1998 nel settore delle opere pubbliche.

     1. Lo stanziamento di 14.700 milioni, autorizzato sul capitolo n. 45336 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999, è destinato all'ulteriore soddisfacimento delle domande di finanziamento ammesse per l'anno 1998 per gli interventi in materia di sostegno del settore delle opere pubbliche di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 71. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 "Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49".

     1. [53].

     2. [54].

     3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 come introdotto dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi (capitolo n. 11490).

 

     Art. 72. Disposizioni integrative dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" in materia di gruppo consiliare misto.

     1. [55].

 

     Art. 73. Contributo straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la sistemazione dell'area esterna degli impianti sportivi del capoluogo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Martino di Lupari (Padova) un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1999 di lire 350 milioni per la sistemazione dell'area esterna degli impianti sportivi del capoluogo (capitolo n. 45338).

 

     Art. 74. Contributo straordinario al Comune di Possagno (Treviso).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Possagno un contributo straordinario di lire 200 milioni per la ristrutturazione dell'asilo infantile "SOCAL-CUNIAL" (capitolo n. 45338)

 

     Art. 75. Contributo straordinario al Comune di Cittadella (Padova).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cittadella un contributo straordinario di lire 200 milioni per il recupero sia dal punto di vista strutturale che architettonico della torre merlata adiacente all'edificio denominato Villa Rina (Malfatti) costruito tra il XVII e il XVIII secolo, in località Borgo Treviso, al fine di poterla restituire alla collettività inserendo nell'edificio delle funzioni di supporto alla biblioteca comunale, in fase di ristrutturazione, che avrà sede all'interno della villa (capitolo n. 45338)

 

     Art. 76. Interventi per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale per l'anno 1999.

     1. Ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, per il sostegno del Corso di laurea in Scienze dell'educazione, attivato a Portogruaro dalle Università di Padova e Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro, per l'anno accademico 1998/1999, un contributo di lire 200 milioni (capitolo n. 20006).

 

     Art. 77. Contributo straordinario alla Comunità Montana del Grappa per l'acquisto della malga "Val delle Foglie".

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore della Comunità Montana del Grappa un contributo straordinario di lire 300 milioni quale concorso regionale nell'acquisto della malga denominata "Val delle Foglie" in Comune di Borso del Grappa per le finalità e gli indirizzi indicati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (capitolo n. 14232).

 

     Art. 78. Gruppo tecnico di consulenza in materia di revisione dello statuto.

     1. La Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio regionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 5 luglio 1995, può avvalersi, per la revisione dello statuto, di un Gruppo tecnico di supporto e di consulenza istituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la conferenza dei capigruppo. A tal fine è riservato, per l'anno 1999, l'importo di lire 200 milioni (capitolo n. 40).

 

     Art. 79. Contributo straordinario al Comune di Caldiero (Verona).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 100 milioni al Comune di Caldiero per le spese di ricerca e progettazione di nuove strutture termali e del tempo libero da realizzarsi nell'area termale (capitolo n. 45338).

 

     Art. 80. Campionati italiani di sci nordico 1999.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Comitato organizzatore dei campionati italiani di sci nordico, che si terranno a Boscochiesanuova nel mese di gennaio 1999, di lire 60 milioni per l'anno 1999 (capitolo n. 73002).

 

     Art. 81. Modifiche della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

     1. [56].

 

     Art. 82. Contributo straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.

     1. In considerazione delle finalità sociali che perseguono, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle seguenti associazioni:

     a) Associazione Handicappati di Treviso: lire 90 milioni;

     b) Associazione Noi e il cancro - Volontà di vivere di Padova: lire 200 milioni;

     c) Fraternità di Misericordia di Longarone (Belluno) e Associazione di volontariato SEAS di Comelico Superiore (Belluno): lire 120 milioni;

     d) Ente Nazionale Sordomuti di Verona (ENS): lire 70 milioni;

     e) Associazione Genitori Bambini Down di Verona: lire 40 milioni.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti enti un contributo straordinario per la costruzione e l'adeguamento di strutture assistenziali:

     a) IPAB F. Lampertico di Montegalda (Vicenza): lire 210 milioni;

     b) Casa Famiglia Anziani Maria Brunetta di Marano Valpolicella (Verona): lire 90 milioni.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1999, di lire 520 milioni (capitolo n. 61490).

     4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1999, di lire 300 milioni (capitolo n. 61490).

 

     Art. 83. Dichiarazione d'urgenza.

     (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).

 

 

ALLEGATO

 

TABELLA A [57]

     (Omissis).


[1] Sostituisce il comma 4, art. 113 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[2] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 113 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[3] Modifica il comma 1, art. 136 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

[5] Sostituisce il comma 6, art. 14 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 23 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.

[8] Inserisce il comma 7 nell'art. 23 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.

[9] Inserisce i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater nell'art. 24 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.

[10] Sostituisce il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 3 maggio 1975, n. 47.

[11] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[12] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[13] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[14] Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[15] Sostituisce il comma 3, art. 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[16] Sostituisce il comma 1, art. 14 della L.R. 13 aprile 1995, n. 21.

[17] Modifica il titolo della L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

[18] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

[19] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

[20] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

[21] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

[22] Sostituisce il comma 1, art. 41 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

[23] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

[24] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 11 giugno 1981, n. 28.

[25] Modifica il comma 2, art. 17 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.

[26] Modifica il comma 1, art. 22 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.

[27] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 8 settembre 1997, n. 36.

[28] Modifica il primo comma dell'art. 3 della L.R. 6 giugno 1980, n. 87.

[29] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[30] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[31] Modifica il comma 3, art. 2 della L.R. 31 marzo 1992, n. 14.

[32] Inserisce l'art. 4 bis nella L.R. 31 marzo 1992, n. 14.

[33] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

[34] Modifica la lettera c) del comma 4 e la lettera c) del comma 5, art. 5 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5.

[35] Sostituisce il quinto comma dell'art. 20 della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72.

[36] Sostituisce il terzo comma dell'art. 7 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[37] Aggiunge un comma all'art. unico della L.R. 3 agosto 1982, n. 23.

[38] Sostituisce il comma 8, art. 50 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

[39] Sostituisce il comma 1, art. 35 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[40] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2.

[41] Modifica il primo comma dell'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1988, n. 62.

[42] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[44] Sostituisce la lettera e) del comma 2, art. 2 della L.R. 10 aprile 1998, n. 10.

[45] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 2 della L.R. 10 aprile 1998, n. 10.

[46] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 20 maggio 1975, n. 56.

[47] Comma modificato dall'art. 46 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2017, n. 24.

[48] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 2 della L.R. 7 maggio 1993, n. 13.

[49] Modifica la lettera h) dell'art. 11 della L.R. 9 giugno 1975, n. 72.

[50] Inserisce il comma 2 ter nell'art. 14 quater della L.R. 30 agosto 1993, n. 40.

[51] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.

[52] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.

[53] Modifica il comma 3, art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 50.

[54] Inserisce l'art. 1 bis nella L.R. 14 settembre 1994, n. 50.

[55] Sostituisce il comma 3 bis, art. 178 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[56] Sostituisce il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[57] Tabella modificata dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.