§ 1.1.3 - L.R. 10 aprile 1998, n. 10.
Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie
Data:10/04/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Uso della bandiera regionale.
Art. 3.  Orari di esposizione della bandiera.
Art. 4.  Modalità di esposizione della bandiera.
Art. 5.  Casi particolari.
Art. 6.  Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.


§ 1.1.3 - L.R. 10 aprile 1998, n. 10. [1]

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto.

(B.U. 14 aprile 1998, n. 33).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.

     2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.

     3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

 

     Art. 2. Uso della bandiera regionale.

     1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

     2. La bandiera viene altresì esposta:

     a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del Veneto;

     b) all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;

     c) all'esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggano dopo il tramonto;

     c bis) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto nelle giornate di apertura degli uffici [2];

     d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto [3];

     e) all'esterno degli edifici scolastici il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo [4];

     f) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

     2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta [5].

 

     Art. 3. Orari di esposizione della bandiera.

     1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto [6].

     2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

 

     Art. 4. Modalità di esposizione della bandiera.

     1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

     2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

 

     Art. 5. Casi particolari.

     1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

     2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

     3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

 

     Art. 6. Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56. [7]

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56. [8]

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 2017, n. 28.

[2] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 2003, n. 35.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 2003, n. 35.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 52 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[6] Comma così corretto con errata corrige pubblicato sul B.U. 29 maggio 1998, n. 46.

[7] Modifica il titolo della L.R. 20 maggio 1975, n. 56.

[8] Modifica l'articolo 1 della L.R. 20 maggio 1975, n. 56.