§ 4.1.14 - Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 87.
Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/06/1980
Numero:87


Sommario
Art. 1.      La Regione del Veneto con la presente legge si propone, nell'ambito dell'obiettivo più generale del riequilibrio del territorio, di sostenere e favorire lo sviluppo dell'edilizia residenziale in [...]
Art. 2.      E' istituito un fondo regionale di rotazione di L. 10 miliardi per l'erogazione a favore dei Comuni o dei loro Consorzi di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento [...]
Art. 3.      I Comuni o loro Consorzi che intendano usufruire dei contributi regionali di cui al fondo previsto al precedente art. 2 devono essere dotati, se obbligati, del programma pluriennale d'attuazione [...]
Art. 4.      La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 3, presenta al Consiglio regionale il programma di riparto dei contributi tenuto conto [...]
Art. 5.      Approvato il programma di riparto, la Giunta regionale, per gli interventi ammessi, provvede a dare comunicazione ai soggetti interessati i quali, entro 60 giorni dal ricevimento della [...]
Art. 6.      I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Ufficio del Genio Civile, qualunque sia l'importo del progetto presentato.
Art. 7.      I contributi concessi ed erogati dovranno essere restituiti, senza l'applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, in due rate annuali posticipate di uguale importo da versarsi rispettivamente [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dalla presente legge è istituito un fondo per il quadriennio 1981-1984 di L. 10 miliardi con un primo stanziamento per l'esercizio 1981 di L. 2.500 milioni.


§ 4.1.14 - Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 87. [1]

Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.

(B.U. n. 38 dell'11-6-1980).

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto con la presente legge si propone, nell'ambito dell'obiettivo più generale del riequilibrio del territorio, di sostenere e favorire lo sviluppo dell'edilizia residenziale in attuazione degli obiettivi indicati dal Programma Regionale di Sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 e in conformità a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 2.

     E' istituito un fondo regionale di rotazione di L. 10 miliardi per l'erogazione a favore dei Comuni o dei loro Consorzi di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da utilizzare per l'acquisizione e urbanizzazione primaria delle aree da destinare all'edilizia residenziale e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione di:

     a) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni;

     b) piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione di iniziativa comunale per interventi di edilizia residenziale approvati rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

     Il fondo regionale di rotazione di cui al primo comma è utilizzato anche per l'erogazione a favore dei Comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale senza interessi, per l'acquisto di aree edificate da recuperare [2].

 

     Art. 3.

     I Comuni o loro Consorzi che intendano usufruire dei contributi regionali di cui al fondo previsto al precedente art. 2 devono essere dotati, se obbligati, del programma pluriennale d'attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa dello stato di attuazione dei piani di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2 e di previsione di attuazione degli stessi;

     b) relazione tecnica indicante l'estensione delle aree da espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e contenente un preventivo delle spese da sostenere;

     c) estratto planimetrico normativo dello strumento urbanistico con riferimento alla zona interessata [3].

     Per gli interventi già assistiti da contributo pubblico ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la richiesta è ammissibile solo per la parte che non abbia ricevuto alcun finanziamento.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 3, presenta al Consiglio regionale il programma di riparto dei contributi tenuto conto di eventuali somme non utilizzate nei precedenti programmi. La ripartizione deve essere effettuata assicurando il coordinamento con il programma quadriennale per l'edilizia residenziale come stabilito dall'art. 4, punto c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 5.

     Approvato il programma di riparto, la Giunta regionale, per gli interventi ammessi, provvede a dare comunicazione ai soggetti interessati i quali, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, devono presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio:

     a) il piano finanziario;

     b) il progetto esecutivo.

     Il medesimo Ufficio accerterà, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopraindicata, la spesa massima da ammettere a contributo.

 

     Art. 6.

     I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Ufficio del Genio Civile, qualunque sia l'importo del progetto presentato.

     L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata nella misura del cinquanta per cento all'atto dell'approvazione del progetto e per il restante cinquanta per cento sulla base di un certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio del Genio Civile.

     In caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dal decreto di concessione, salvo proroga per comprovati motivi di necessità, sarà disposta la revoca dei contributi concessi.

 

     Art. 7.

     I contributi concessi ed erogati dovranno essere restituiti, senza l'applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, in due rate annuali posticipate di uguale importo da versarsi rispettivamente al termine del terzo e del quarto anno dalla data di emissione del provvedimento di erogazione dei contributi stessi.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dalla presente legge è istituito un fondo per il quadriennio 1981-1984 di L. 10 miliardi con un primo stanziamento per l'esercizio 1981 di L. 2.500 milioni.

     Per gli esercizi successivi, lo stanziamento annuale sarà determinato dalle leggi di bilancio.

     Alla copertura della spesa di cui al precedente primo comma si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziate alla categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.