§ 6.2.106 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:25/02/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Rifinanziamenti e fondi speciali.
Art. 3.  Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizione per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio”.
Art. 4.  Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 6.  Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l’erogazione di aiuti.
Art. 7.  Tassa fitosanitaria ai sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella [...]
Art. 8.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 “Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni”.
Art. 9.  Interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica e nel distretto tecnologico veneto Nanotech.
Art. 10.  Finanziamento aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria.
Art. 11.  Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
Art. 12.  Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi scambiatori.
Art. 13.  Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la [...]
Art. 14.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 15.  Interventi per la qualificazione del servizio ferroviario.
Art. 16.  Nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 18.  Modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.
Art. 19.  Ampliamento dell’esenzione dal ticket sui farmaci.
Art. 20.  Ulteriori disposizioni sull’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla.
Art. 21.  Contributi per la sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all’amianto.
Art. 22.  Sviluppo e miglioramento dell’attività dei servizi in cui operano tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari.
Art. 23.  Copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale.
Art. 24.  Operazioni di provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze di liquidità del servizio sanitario regionale.
Art. 25.  Strutture innovative per la disabilità.
Art. 26.  Istituzione del fondo per la domiciliarità.
Art. 27.  Interventi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.
Art. 28.  Contributi per immobili utilizzati per finalità socio-turistiche.
Art. 29.  Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2006.
Art. 30.  Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.
Art. 31.  Consorzio in scienze motorie presso l’Università degli Studi di Padova.
Art. 32.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 6.2.106 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 24).

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 496.769.000,00.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali.

     1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2005, sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

     3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

 

     Art. 3. Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizione per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. L’individuazione del costruttore deve risultare da atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei nuclei abitativi di cui al comma 1 dell’articolo 1, o da atti debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.

1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il termine perentorio previsto dall’articolo 3, si procede d’ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d’ufficio, gli interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le relative domande di acquisto.

1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla presente legge, al cui rilascio provvede l’azienda regionale Veneto Agricoltura.”.

     2. Le modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, come introdotte dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.

     3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, che non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di acquisto.

     4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5, possono presentare alla Giunta regionale domanda al fine di ottenere la concessione prevista dal comma 1 ter, dell’articolo 2, della legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5, relativamente alle porzioni o quote di beni per i quali non è stata presentata domanda di acquisto ai sensi del comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 4. Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie, allo scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle stesse.

     2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti:

     a) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, riconosciuti, di cui al regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

     b) gli organismi associativi di produttori o trasformatori che, ai sensi della normativa nazionale di settore, rappresentano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta nell’ambito della procedura di riconoscimento di cui al regolamento (CEE) 2081/92 e successive modificazioni;

     c) le imprese di trasformazione, con priorità per quelle partecipate direttamente dai produttori agricoli, limitatamente alla realizzazione di iniziative ricomprese in progetti coordinati di filiera presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

     3. I progetti, finanziabili nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, possono riguardare la realizzazione di azioni a carattere informativo, promozionale e pubblicitario, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo pubblicati nella G.U.C.E. 1° febbraio 2000, n. C 28 e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato pubblicati nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 252.

     4. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione CE ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

     5. Per l’attuazione del presente articolo, è autorizzata per l’esercizio 2005 una spesa di euro 1.570.000,00 (upb U0031 ”Servizi a favore delle produzioni zootecniche”).

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è inserito il seguente:

“1 bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1.”.

 

     Art. 6. Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l’erogazione di aiuti.

     1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all’erogazione di aiuti, può avvalersi dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.

     1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale [1].

     1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l’inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis [2].

     2. Nell’esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 “Formazione professionale”).

 

     Art. 7. Tassa fitosanitaria ai sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. [3]

     [1. La Regione del Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, provvede, ai sensi dell’articolo 13 quinquies della direttiva 2002/89/CE, alla riscossione della tassa fitosanitaria prevista per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1 eseguiti nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva.

     2. La tassa si applica per i controlli fitosanitari effettuati sulle partite di importazione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell’allegato V, parte B della direttiva 2000/29/CE.

     3. Il livello della tassazione applicata è quello della tassa standard indicata nell’allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE.

     4. La riscossione avviene per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizi fitosanitari.

     5. La Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure per la gestione del tributo.]

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 “Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni”.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. Spese generali di funzionamento.

1. La Giunta regionale determina annualmente il concorso alle spese generali di funzionamento della società, previa acquisizione di una relazione programmatica per l’anno di riferimento (upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”).".

 

     Art. 9. Interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica e nel distretto tecnologico veneto Nanotech.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie e dell'alta innovazione tecnologica, previsti da accordi di programmazione negoziata ed attuati da soggetti pubblici o organismi partecipati in forma maggioritaria da enti pubblici.

     2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, la spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione”).

 

     Art. 10. Finanziamento aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria.

     1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci anni.

     2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2005 e successivi, uno stanziamento di euro 15.000.000,00 allocato sull’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 11. Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

     1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto del territorio veneto attraverso il finanziamento dell’intervento finalizzato alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, da assegnare a favore della società Veneto Strade spa costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.

     2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato un contributo di complessivi euro 20.000.000,00 ripartito per euro 4.000.000,00 nell’esercizio 2005 e per euro 16.000.000,00 nell’esercizio 2006 (upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale”).

 

     Art. 12. Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi scambiatori.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la progettazione di parcheggi scambiatori finalizzati alla diminuzione del livello di inquinamento all’interno dei centri urbani.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, una spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale”).

 

     Art. 13. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”.

     1. Nell’ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” e successive modificazioni, la Regione è autorizzata a finanziare interventi per il transito gratuito di veicoli aventi massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.

     2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni, anche in via sperimentale, con le società autostradali e con gli enti locali interessati, con un impegno finanziario regionale fino ad euro 1.500.000,00 (upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale”).

     3. È abrogato l’articolo 20 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

     1. Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nei comuni classificati in zona A, così definiti dal Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, sono assegnati alle provincie euro 6.000.000,00 ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il rimanente 50 per cento in relazione all’estensione del territorio provinciale.

     2. Le risorse potranno essere utilizzate autonomamente dagli enti affidanti, senza vincoli prestabiliti di percorrenza esercitata dalle aziende di trasporto, secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità, per garantire il necessario livello, sia quantitativo che qualitativo, di servizio di trasporto pubblico locale e per avviare iniziative, anche sperimentali, di trasporto in zone a domanda debole, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi previsti dal Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse allocate sull’upb U0127 “Trasporto pubblico locale”.

     4. L’articolo 8 della deliberazione legislativa “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia” approvata dal Consiglio regionale in data 9 febbraio 2005, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, e comunque non prima dell’approvazione della legge di riordino in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare specifici studi di settore.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2005 (upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti”).

 

     Art. 15. Interventi per la qualificazione del servizio ferroviario.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad investire euro 500.000,00 per l’anno 2005 per avviare un programma pluriennale di interventi finalizzati alla qualificazione del servizio ferroviario regionale, in particolare attraverso il potenziamento strutturale della rete, al fine di migliorare e incrementare l’offerta dei servizi a carattere regionale, anche in collaborazione con le provincie e con gli enti gestori della rete stessa.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2005.

 

     Art. 16. Nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.

     1. Al fine di realizzare un nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia in parallelo alla costruenda strada nuova Romea Commerciale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare uno studio di fattibilità.

     2. Per la spesa di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 300.000,00 sull’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è inserito il seguente:

“2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle funzioni di cui al comma 1.”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: “per gli interventi della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

     3. Nell’esercizio 2005, alla spesa prevista dall’articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, come modificato dai commi 1 e 2, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0017 “Oneri per il personale” e sull’upb U0138 “Logistica sistema idroviario” del bilancio di previsione 2005.

 

     Art. 18. Modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.

     1. All’articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati (upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime”).”.

 

     Art. 19. Ampliamento dell’esenzione dal ticket sui farmaci.

     1. In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità “Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa”, avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella Tabella A, allegata alla presente legge, definite per numero e tipologia di componenti. La Tabella A può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [4].

     2. A partire dal 1° marzo 2005, in via sperimentale per dodici mesi, non sono più sottoposte a compartecipazione (ticket) le prestazioni ambulatoriali chirurgiche, nonché le prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche invasive.

 

     Art. 20. Ulteriori disposizioni sull’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla.

     1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, è istituito un centro specialistico residenziale e diurno dedicato alla riabilitazione di pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie. Il centro, affidato alla Fondazione Vincenzo Stefano Breda, opererà d’intesa con l’Azienda ULSS n. 16 e con l’Azienda ospedaliera di Padova.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati almeno in euro 1.500.000,00 annui si fa fronte mediante le risorse allocate sull’upb U0140 “Obiettivi di Piano per la Sanità”.

 

     Art. 21. Contributi per la sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all’amianto.

     1. La Regione del Veneto istituisce e disciplina uno specifico servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto.

     2. Si intende per ex esposto o esposto all’amianto quel soggetto che abbia lavorato o che lavori in ambienti di lavoro definiti a rischio amianto.

     3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte degli SPISAL, sentita la competente Commissione consiliare adotta linee guida finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei danni provocati dall’esposizione all’amianto.

     4. I lavoratori ex esposti o esposti all’amianto così come definiti al comma 2 beneficiano a titolo gratuito delle prestazioni sanitarie previste da apposite linee guida elaborate ai sensi del comma 3.

     5. La Giunta regionale provvede all’attivazione di un programma di informazione e di educazione sanitaria per i lavoratori ex esposti o esposti.

     6. Agli oneri derivanti del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.

 

     Art. 22. Sviluppo e miglioramento dell’attività dei servizi in cui operano tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari. [5]

     [1. A decorrere dall’anno 2005, l’importo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dai tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), dai tecnici dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e dai tecnici dei servizi veterinari (SVET) in relazione alle funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” nonché in relazione alle altre funzioni di vigilanza previste dalle rispettive leggi che regolano l’attività cui sono preposti, è destinato, per un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente, allo sviluppo e miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari.]

 

     Art. 23. Copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale.

     1. Per l’anno 2005, alla copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale, sono destinati i gettiti derivanti:

     a) dalla maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;

     b) dalla variazione, rispetto al 2004, delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

     2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, si conferma la decorrenza degli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

 

     Art. 24. Operazioni di provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze di liquidità del servizio sanitario regionale.

     1. In conformità all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, al fine di consentire l’effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e, di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla non completa erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e, dai ritardi nell’erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 sull’addizionale regionale all’Irpef e sull’Irap, si autorizza la Giunta regionale a ricorrere, sul mercato finanziario, a operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.

     2. L’esposizione contemporaneamente derivante dalle operazioni di provvista finanziaria di cui al comma 1 non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.

     3. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 avviene in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.

 

     Art. 25. Strutture innovative per la disabilità.

     1. Al fine di agevolare la realizzazione di strutture residenziali per l’erogazione di servizi innovativi per la disabilità quali l’accoglienza temporanea, il sollievo alle famiglie e il sostegno agli operatori, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento dell’importo complessivo ammesso al finanziamento o di contributi in conto interessi fino al novanta per cento dell’importo complessivo ammesso al finanziamento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo regionale per la realizzazione di strutture per servizi innovativi alla disabilità di euro 5.000.000,00 (upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).

 

     Art. 26. Istituzione del fondo per la domiciliarità. [6]

     [1. È istituito il fondo per la domiciliarità destinato al finanziamento di:

     a) interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti;

     b) interventi a favore delle persone disabili in condizione di gravità.

     2. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera a), sono destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio, alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari e agli interventi di sollievo, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, dell’articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano sociosanitario regionale per il triennio 1996/1998”, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 2907 e 31 dicembre 2001, n. 3960.

     3. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera b), sono destinati alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

     4. Per gli anni 2005 e 2006 gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con le medesime modalità gestionali utilizzate nel 2004. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, garantendo la prosecuzione degli interventi già assicurati, le linee guida per la predisposizione del piano locale della domiciliarità da parte delle conferenze dei sindaci, le modalità di sperimentazione ed i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario [7].

     5. A partire dall’anno 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente, destinati a persone con disabilità grave, sono finanziati con parte del fondo di cui al comma 1 lettera b) in misura non inferiore ad euro 4.000.000,00.

     6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, una spesa di euro 62.515.000,00 (upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).

     7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma, sono abrogati [8]:

     a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” come novellata da:

     1) articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”;

     2) articolo 70 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”;

     b) il regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 “Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio”;

     c) l’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28.]

 

     Art. 27. Interventi per l’assistenza delle persone non autosufficienti.

     1. Per l’anno 2005 le quote di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone non autosufficienti nei centri di servizi residenziali extra-ospedalieri sono incrementate del cinque per cento rispetto agli importi fissati per il 2004. Tali incrementi sono riconosciuti agli enti gestori dei centri residenziali che non applichino incrementi della retta alberghiera superiori all’uno e otto per cento. Eventuali necessità di incrementi superiori al suddetto limite, e comunque non oltre il tre per cento, dovranno essere compiutamente dimostrate e conseguire il parere di congruità da parte della direzione regionale competente.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all’accoglienza di persone non autosufficienti, per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi e nelle more dell’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, calcolando il fabbisogno sui dati demografici al 31 dicembre 2004.

     3. Sono comunque riconosciuti, anche in deroga al limite di cui al comma 2, i posti oggetto di ristrutturazione e/o nuova costruzione, finanziati con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)” e successive modificazioni.

     4. Per l’anno 2005, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all’accoglienza di persone disabili per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi di cui all’articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.

     5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali provvede alla programmazione, alla verifica delle prestazioni e al controllo della rendicontazione dei costi di tutti i servizi di residenzialità extraospedaliera.

     6. Le quote di rilievo sanitario per l’assistenza delle persone con disabilità nelle strutture residenziali sono incrementate dello stesso valore percentuale di cui al comma 1.

     7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina l’entità della quota di rilievo sanitario in relazione al fabbisogno assistenziale delle persone con disabilità.

     7 bis. La Giunta regionale è impegnata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma alla revisione del sistema di determinazione dei contributi di rilevo socio-sanitario per l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi residenziali, attraverso l’individuazione di criteri e modalità che ne prevedano l’articolazione su tre livelli ed in relazione al progetto assistenziale individuale [9].

 

     Art. 28. Contributi per immobili utilizzati per finalità socio-turistiche.

     1. La Giunta regionale, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi finalizzati all’adeguamento alle normative tecniche di immobili destinati o da destinarsi a strutture dedicate ad attività socio-turistiche gestite da enti pubblici o dai soggetti di cui al comma 5, dell’articolo 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e successive modi- fiche ed integrazioni.

     2. Si intendono per strutture dedicate ad attività socioturistiche gli immobili di enti pubblici o dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 328/2000, finalizzati ad ospitare temporaneamente attività sociali nei settori della terza età, dell’handicap, dei minori e delle devianze sociali in genere.

     3. I singoli contributi non possono superare il settanta per cento della spesa ammissibile.

     4. Sull’immobile beneficiario del contributo è costituito un vincolo decennale di destinazione d’uso per l’esercizio delle attività per le quali il contributo è stato concesso.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2005, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte a anziane” del bilancio di previsione 2005.

 

     Art. 29. Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2006.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato promotore dell’adunata nazionale degli alpini, da realizzarsi ad Asiago nel maggio 2006, fino ad un importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006.

     2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute (upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”).

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.

     1. La Regione del Veneto, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:

     a) per la spesa d'acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, limitatamente alle scuole medie, e del secondo ciclo di istruzione, del Veneto;

     b) per le spese di trasporto scolastico pubblico in favore degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione del Veneto.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono complementari ed integrativi di quelli statali.

     3. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 17.721,56.

     4. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso ai nuclei familiari aventi un ISEE non superiore ad euro 17.721, 56.

     5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché il riparto finanziario tra gli interventi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

     6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l'esercizio 2005 in euro 5.500.000,00, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2005.

     7. È abrogato l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"; ai procedimenti amministrativi già in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

 

     Art. 31. Consorzio in scienze motorie presso l’Università degli Studi di Padova.

     1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo il corso di laurea in scienze motorie, partecipa al Consorzio universitario per le scienze motorie in Padova anche per il biennio 2005/2006.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio di cui al comma 1 l’importo di euro 83.000,00 per l’esercizio 2005 e di euro 80.000,00 per l’esercizio 2006 (upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).

 

     Art. 32. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

Tabella A [10]

(articolo 19)

 

Numero componenti

Tipologia nucleo familiare

Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di esenzione in euro

1

1 componente

euro 8.000,00

2

1 coniuge e 1 familiare a carico

euro 8.750,00

2 coniugi

euro 12.000,00

3

1 coniuge e 2 familiari a carico

euro 9.500,00

2 coniugi e 1 familiare a carico

euro 12.750,00

4

1 coniuge e 3 familiari a carico

euro 10.250,00

2 coniugi e 2 familiari a carico

euro 13.500,00

>4

1 coniuge e almeno 4 familiari a carico

euro 10.250,00

2 coniugi e almeno 3 familiari a carico

euro 14.250,00

 

 

 

Tabella A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art. 2, c. 3, lett.c della L.R.29/11/2001, n.39)

(Omissis)

 

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0185)

(Omissis)

 

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0186)

(Omissis)

 

 


[1] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 30.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[8] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[9] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[10] Tabella aggiunta dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.