§ 4.3.3 - Legge Regionale 10 agosto 1979, n. 50.
Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. (B.U. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:10/08/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia [...]
Art. 2.      Per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 la quota di spesa a carico della Regione del Veneto è determinata in L. 2.600.000.000 per il triennio 1979-1981 di cui Lire 360.000.000 per spese [...]
Art. 3.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 2.240.000.000 con le modalità [...]
Art. 4.      Per l'esercizio 1979 si determina in L. 120.000.000 la spesa di funzionamento del Cantiere-Officina di Cavanella d'Adige, compresa la gestione degli impianti, e in L. 800.000.000 la spesa per [...]
Art. 5.      Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede:
Art. 6.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai senti dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


§ 4.3.3 - Legge Regionale 10 agosto 1979, n. 50.

     Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. (B.U. n. 37 del 13-8-1979).

 

(Abrogata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 27 giugno 1997, n. 23). [*]

 

Art. 1.

     Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la Regione del Veneto provvede sulla base dell'intesa deliberata dal Consiglio regionale in data 22 marzo 1978 con provvedimento n. 557 recepito dalla presente legge regionale.

 

     Art. 2.

     Per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 la quota di spesa a carico della Regione del Veneto è determinata in L. 2.600.000.000 per il triennio 1979-1981 di cui Lire 360.000.000 per spese di funzionamento e Lire 2.240.000.000 per manutenzione e ristabilimento di opere.

     Il programma degli interventi relativi ai lavori di manutenzione e ristabilimento viene predisposto conformemente alla citata deliberazione d'intesa, anche per l'impiego dei fondi stanziati con l'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66 e cioè in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge.

     All'approvazione dei progetti relativi ad opere di navigazione interna ricadenti nel territorio regionale e finanziati dalla presente legge, si provvede applicando le vigenti norme sulle OO.PP. di competenza regionale.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 2.240.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre

1977, n. 72.

 

     Art. 4.

     Per l'esercizio 1979 si determina in L. 120.000.000 la spesa di funzionamento del Cantiere-Officina di Cavanella d'Adige, compresa la gestione degli impianti, e in L. 800.000.000 la spesa per lavori di manutenzione e ristabilimento.

     Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 5.

     Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede:

     - in quanto a L. 120.000.000 mediante imputazione al Capitolo 192019151 «Spese funzionamento Uffici periferici» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

     - in quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione del Capitolo 196219750 «Fondo globale spese d'investimento normali» (Partita: «Adesione all'intesa interregionale per la gestione delle competenze relative al fiume Po») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

     - in quanto a L. 600.000.000 mediante imputazione al Capitolo di spesa relativo all'attuazione di quanto sopra disposto dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66.

 

     Art. 6.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai senti dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[*] L'abrogazione della presente legge ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della stessa L.R. 23/97.