§ 2.2.49 - L.R. 20 novembre 2003, n. 32
Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:20/11/2003
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Partecipazione alla società consortile "Veneto Nanotech SCPA".
Art. 2.  Modalità di partecipazione.
Art. 2 bis.  Spese generali di funzionamento.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.49 - L.R. 20 novembre 2003, n. 32

Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).

(B.U. 25 novembre 2003, n. 111).

 

Art. 1. Partecipazione alla società consortile "Veneto Nanotech SCPA".

     1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società consortile per azioni denominata "Veneto Nanotech SCPA" avente ad oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.

 

     Art. 2. Modalità di partecipazione.

     1. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata alla condizione che:

     a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 30.000,00;

     b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;

     c) non sia prevista l'istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;

     d) non sia previsto l'obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell'articolo 2615 ter c.c.;

     e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;

     f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;

     g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;

     h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla "Veneto Nanotech SCPA";

     i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.

 

     Art. 2 bis. Spese generali di funzionamento. [1]

     1. La Giunta regionale determina annualmente il concorso alle spese generali di funzionamento della società, previa acquisizione di una relazione programmatica per l’anno di riferimento (upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”).

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2003, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione" che vengono incrementate, in termini di competenza e cassa, di euro 30.000,00, mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2003.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 


[1] Articolo inserito dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.