§ 6.2.133 - L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:12/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Rifinanziamenti e fondi speciali.
Art. 3.  Contributo straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili.
Art. 4.  Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto.
Art. 5.  Misure agevolative per i canoni di concessione sui passi carrabili.
Art. 6.  Patto di stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto.
Art. 7.  Istituzione dell’IRAP come tributo proprio regionale.
Art. 8.  Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
Art. 9.  Cessione della partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 “Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A. “EDILVENEZIA” ed “EDILCHIOGGIA”, aziende [...]
Art. 10.  Acquisto di azioni della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale partecipazione pubblica.
Art. 11.  Partecipazione della Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin.
Art. 12.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni e alla [...]
Art. 13.  Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete.
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” e successive modificazioni.
Art. 15.  Disposizioni in materia di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 16.  Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell’uva.
Art. 17.  Utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
Art. 18.  Disposizioni nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.
Art. 19.  Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto
Art. 20.  Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.
Art. 21.  Contributo straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
Art. 22.  Modifica dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 23.  Progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area del bellunese.
Art. 24.  Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
Art. 25.  Progettazione e procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di caselli autostradali.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.
Art. 27.  Partecipazione della Regione del Veneto alle attività della fondazione “Studium Generale Marcianum”.
Art. 28.  Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T..
Art. 29.  Interventi per la diffusione della cultura dello sport.
Art. 30.  Costituzione di una Società a responsabilità limitata per l’esercizio delle funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del fondo immobiliare etico di cui all’articolo 85, comma 1, della legge [...]
Art. 31.  Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Art. 32.  Contributo alla Società Veneto Acque SPA.
Art. 33.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 6.2.133 - L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009

(B.U. 16 gennaio 2009, n. 6)

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.481.447,00 per l’esercizio 2009, in euro 229.010.000,00 per l’esercizio 2010 ed in euro 208.562.000,00 per l’esercizio 2011.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali.

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2009, sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

 

     Art. 3. Contributo straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili.

1. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati a seguito delle eccezionali mareggiate, la Giunta regionale eroga, a favore dei comuni costieri, un contributo straordinario, per l’esercizio 2009, di euro 2.000.000,00 ciascuno ai comuni di Jesolo e Chioggia, per difese a mare strutturali e di euro 500.000,00 al comune di Cavallino-Treporti.

2. Per gli interventi previsti dall’articolo 6, comma secondo, della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 come modificato dall’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 è assegnato un finanziamento aggiuntivo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2009.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 4. Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con le amministrazioni provinciali al fine di promuovere gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento degli edifici scolastici di loro competenza.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 5. Misure agevolative per i canoni di concessione sui passi carrabili.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono assoggettati ad un canone annuo di concessione di euro 20,00, qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a sei metri lineari.

2. Le misure agevolative di cui al comma 1 trovano applicazione solo per un accesso-passo carrabile all’interno della proprietà.

3. Resta confermata l’esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione per gli accessi-passi carrabili ad uso privato e agricolo, se unici nell’ambito della proprietà, qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a quattro metri lineari.

 

     Art. 6. Patto di stabilità interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto.

1. In ottemperanza ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla vigente normativa statale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche regionali di cui all’articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul patto di stabilità interno, deve essere conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate dalla Regione alle medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività.

2. In conformità con quanto previsto dall’articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 da parte delle amministrazioni regionali di cui al comma 1, si applicano al soggetto inadempiente le medesime conseguenze previste dal legislatore statale nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni.

 

     Art. 7. Istituzione dell’IRAP come tributo proprio regionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è istituita l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che assume la natura di tributo proprio della Regione.

2. In attesa dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

 

     Art. 8. Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:

a) [l’aliquota fissata all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento] [1];

b) l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;

c) l’aliquota fissata all’articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;

d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall’anno 2009 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;

e) l’aliquota di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.

2. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: “è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti: “è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento”.

3. Resta salva l’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

 

     Art. 9. Cessione della partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 “Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A. “EDILVENEZIA” ed “EDILCHIOGGIA”, aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.” e successive modificazioni.

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali a cedere la partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni.

2. Le somme derivanti dall’alienazione di partecipazioni azionarie di cui al comma 1, quantificate in euro 130.000,00 per l’esercizio 2009, vengono introitate nell’upb di entrata E0176 “Alienazione di titoli e partecipazioni”, allocata nel Titolo IV “Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale”, categoria C0035 “Alienazione di beni”, del bilancio di previsione 2009.

3. A decorrere dall’alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1, sono abrogate la legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e la legge regionale 5 agosto 1997, n. 29.

 

     Art. 10. Acquisto di azioni della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale partecipazione pubblica.

1. La Giunta regionale è autorizzata, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia SPA, al fine di garantire la partecipazione totalitaria alla società stessa.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 33.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 11. Partecipazione della Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo economico e la tutela del territorio del Delta del Po, è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo).

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad erogare alla fondazione di cui al comma 1 un contributo annuale per la gestione e il funzionamento.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni.

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 le parole “per l’avvio dell’impresa” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo all’imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.”.

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 le parole “nuove” e “che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti” sono soppresse.

4. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, è abrogato.

5. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis - Azioni di sostegno e sviluppo.

1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo dell’imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.”.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 5, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0204 “Azioni a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 13. Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete.

1. Nell’ambito dell’operatività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA un contributo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nell’ambito dell’operatività di cui al comma 2 bis dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” come inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA un contributo di complessivi euro 18.000.000,00 in otto anni.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” e successive modificazioni. [2]

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997 n. 35, è inserita la seguente:

“h bis)gestisce l’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria.”.

2. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis - Osservatorio Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura.

1. All’Azienda è riconosciuta la funzione di osservatorio socio-economico della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominato Osservatorio della Pesca.

2. Le attività di Osservatorio della Pesca si svolgono presso la struttura con sede in Chioggia (Venezia).

3. L’Osservatorio della Pesca, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, provvede in particolare a:

a) raccogliere, elaborare ed organizzare i dati relativi agli aspetti economici e sociali delle filiere e dei comparti ittici;

b) effettuare, anche avvalendosi di consulenze esterne, studi, analisi e ricerche attinenti alle materie di competenza;

c) relazionarsi e collaborare con i soggetti deputati al trattamento dei dati statistici al fine di standardizzare ed omologare le informazioni in uscita;

d) organizzare la trasmissione e la divulgazione delle informazioni raccolte.

4. Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati possono essere attribuiti all’Osservatorio della Pesca compiti operativi in materia di pesca e di acquacoltura, anche in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali nonché di progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

5. L’Amministratore unico provvede alla definizione dell’assetto dell’Osservatorio della Pesca e alla relativa dotazione organica sulla base di specifiche direttive stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005” sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l’inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura”, sono inseriti i seguenti commi:

“3 bis. La struttura organizzativa dell’Agenzia può prevedere una posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di controllo e pagamento.

3 ter. La posizione dirigenziale di cui al comma 3 bis è equiparata a quella prevista dall’articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni; il relativo incarico è conferito dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale n. 1/1997, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, a persone in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 della legge regionale n. 1/1997, per l’accesso alla qualifica di dirigente regionale, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione di fondi comunitari o di organismi pagatori.

3 quater. L’incarico di dirigente delle aree funzionali di cui al comma 2 è conferito dalla Giunta regionale, secondo procedure previste dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”. Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti a conferma da parte della Giunta regionale.”.

 

     Art. 16. Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell’uva.

1. Al fine di qualificare le produzioni dei vini che rappresentano l'immagine dell'enologia veneta e dei derivati dalla lavorazione dell’uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal Reg. (CE) 479/2008 (Riforma OCM vino), la Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle produzioni viticole che interessano le denominazioni di origine e le aree viticole di montagna o a forte pendenza.

2. La Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle produzioni artigianali dell’aceto rispondente al disciplinare di produzione dell’Aceto Sopraffino degli Estensi prodotto in Veneto da aziende agricole aventi sede legale e unità operativa in Veneto.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché l’entità del contributo.

4. I contributi possono essere concessi all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e ai consorzi di tutela delle denominazioni d’origine; in tal caso la compartecipazione finanziaria al progetto da parte della Regione è limitata al massimo al settanta per cento della spesa complessiva per la realizzazione della singola iniziativa mentre la restante quota è a carico del consorzio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0040 “Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 17. Utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.

1. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di recuperare le aree interessate da degrado paesaggistico, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua e favorisce gli interventi di rigenerazione paesaggistica anche mediante l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici locali e a enti strumentali regionali, sulla base di specifici protocolli d’intesa.

2. La Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma 1, è autorizzata a istituire il Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto, nel quale confluiscono anche le risorse di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce ogni anno il programma degli interventi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste per la realizzazione di interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 e allocate nell'upb U0087 “Interventi per l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 18. Disposizioni nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. [3]

[1. Per le Autorità d’ambito che non adempiono alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.” e successive modificazioni, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tali soggetti in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione in adempimento della predetta disposizione regionale.]

 

     Art. 19. Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto [4].

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto [5].

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 20. Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.

1. Al fine di sostenere gli enti locali nell’attuazione di tutte le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 del Titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, finalizzati alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, è istituito il “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati” per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi, per la durata massima di quindici anni, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto.

3. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché per i rimborsi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 30.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2009 e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2009.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 21. Contributo straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.

1. Per l’organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione del Veneto e per la promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1994 n. 5 “Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2009 un contributo straordinario di euro 50.000,00 al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.

2. [Le lettere e) ed f) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale” sono abrogate] [6].

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0119 “Ricerche Studi e Piani di Prevenzione della Protezione Civile” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 22. Modifica dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.

1. Il comma 3 dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del sale and lease back.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, come sostituito dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell’indennizzo per scadenza anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in trent’anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.”.

 

     Art. 23. Progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area del bellunese.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare per un importo complessivo di euro 500.000,00 la progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area del bellunese.

2. La Giunta regionale adotta la procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione della progettazione del sistema ferroviario regionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 24. Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 105.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al passante Dolo-Quarto d’Altino, si autorizza un finanziamento per nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma con le province interessante, per complessivi euro 35.000.000,00; detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A [7].

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto Strade SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere viarie.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2009, in euro 40.000.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2010, in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 25. Progettazione e procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di caselli autostradali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e le procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità delle uscite dei caselli della rete autostradale veneta, con uno stanziamento di complessivi euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2009.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 le parole: “al netto delle spese generali e tecniche” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

“1 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA previsti dal Piano triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006-2008 - interventi infrastrutturali, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2007, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere stradali.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: “sono destinati”, sono inserite le seguenti: “quali contributi in conto impianti”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

“2 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.”.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società Veneto Strade SPA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi. La società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all’autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge.”.

 

     Art. 27. Partecipazione della Regione del Veneto alle attività della fondazione “Studium Generale Marcianum”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le attività della fondazione “Studium Generale Marcianum”, di cui la Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, attraverso la concessione di un contributo annuale.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 28. Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T..

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T. e a compiere tutti i necessari conseguenti adempimenti.

2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio di partecipazione della Regione del Veneto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 29. Interventi per la diffusione della cultura dello sport.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad attuare iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport e promuovere lo stile di vita sportivo nel Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 30. Costituzione di una Società a responsabilità limitata per l’esercizio delle funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del fondo immobiliare etico di cui all’articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale 2008”.

1. Nell’ambito dell’iniziativa prevista dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società a responsabilità limitata da denominarsi “Abitare Veneto” con capitale iniziale non superiore a 30.000,00 euro, per l’esercizio delle funzioni dell’Advisor tecnico previsto per l’attività del Fondo immobiliare etico. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di statuto della società.

2. Possono far parte della società “Abitare Veneto” fondazioni bancarie e società operanti nel settore bancario con finalità di sviluppo del parternariato pubblico privato; la partecipazione della Regione alla società non può essere inferiore ad un terzo del capitale sociale.

3. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica”, del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, la ripartizione delle funzioni amministrative prevista dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è confermata fino al 31 dicembre 2010 [8].

2. Per l’esercizio delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, concorre a favore dei comuni agli oneri derivanti dall’adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine all’individuazione delle strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio”, del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 32. Contributo alla Società Veneto Acque SPA.

1. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la progettazione, esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale” di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 33. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

TABELLE


[1] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[6] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2013, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 26.