§ 2.2.2 - Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 47.
Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. «EDILVENEZIA» ed «EDILCHIOGGIA», aziende a prevalente partecipazione pubblica per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:05/09/1974
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a farsi promotore, di intesa con i Comuni di Venezia e di Chioggia, della costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il Presidente della Giunta regionale può affidare ad un suo delegato la rappresentanza della Regione alle assemblee delle singole società.
Art. 5 bis. 


§ 2.2.2 - Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 47. [1]

Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. «EDILVENEZIA» ed «EDILCHIOGGIA», aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.

(B.U. n. 38 del 10 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a farsi promotore, di intesa con i Comuni di Venezia e di Chioggia, della costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791.

 

     Art. 2. [2]

     1. L'intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Società di cui all'articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 12 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:

     a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale sociale di ciascuna società;

     b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in ciascuna società in modo tale da garantire le quote di partecipazione degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali;

     c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di società controllate dalla Regione;

     d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;

     e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d) del presente articolo;

     f) il Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono le aziende sia composto da non più di sette membri;

     g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di ciascuna società sia demandata alla Regione;

     h) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di amministrazione;

     i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 3. [3]

     1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 4. [4]

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'articolo 1 fino alla concorrenza della quota di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta regionale può affidare ad un suo delegato la rappresentanza della Regione alle assemblee delle singole società.

     (omissis)

 

     Art. 5 bis. [5]

     1. La Giunta regionale può cedere la propria partecipazione azionaria a proprie società controllate, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2.

     2. Qualora la partecipazione regionale avvenga a mezzo di società controllate dalla Regione, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione delle azioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, e definisce le modalità della propria partecipazione con specifiche direttive.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1997, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1997, n. 29.

[4] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 27/4/1978 n. 19, ora così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 1997, n. 29.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 1997, n. 29.