§ 4.1.124 - L.R. 9 ottobre 2009, n. 26.
Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/10/2009
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
Art. 8.  Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
Art. 9.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
Art. 10.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.1.124 - L.R. 9 ottobre 2009, n. 26.

Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia

(B.U. 13 ottobre 2009, n. 84)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

     1. Il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:

     “6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

     1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:

     “2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria.

     1. Il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

     “4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

     4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.”.

     2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

     1. [Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 le parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”] [1].

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.

     1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2010”.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:

a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;

b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti parole: “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. [2]

     1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituita:

“b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;”.

 

     Art. 8. Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. [3]

     1. [Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità] [4].

     2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

     1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “con il medesimo volume” sono aggiunte le parole “o con un volume inferiore”.

 

CAPO V

Urgenza

 

     Art. 10. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[4] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 8 luglio 2011, n. 13 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32.