§ 5.4.27 - Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:24/12/1999
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Divieto di cumulo.
Art. 5.  Spese ammissibili.
Art. 6.  Disposizioni attuative.
Art. 7.  Commissione di valutazione.
Art. 8.  Disposizioni attuative.
Art. 9.  Concessione e revoca del contributo.
Art. 10.  Verifica consiliare.
Art. 11.  Formazione.
Art. 11 bis.  Azioni di sostegno e sviluppo.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.27 - Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta.

(B.U. n. 112 del 28 dicembre 1999).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi [2].

     1 bis. Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni [3].

     1 ter. [Per le finalità delle presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1] [4].

     2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto [5].

     3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.

     3 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale [6].

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi. [7]

     1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 consistono in:

a) contributi in conto capitale;

b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;

c) contributi in conto interessi;

d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;

e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;

f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

     Art. 4. Divieto di cumulo. [8]

     [1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali e comunitarie.]

 

     Art. 5. Spese ammissibili. [9]

     1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

     2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese relative a:

     a) impianti, macchinari e attrezzature;

     b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;

     c) acquisto di brevetti e licenze;

     d) acquisto di software;

     e) atti notarili di costituzione di società;

     f) analisi di mercato e promozione;

     g) consulenze per l'organizzazione aziendale

     h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del costo totale dell'investimento.

     3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

     4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

 

     Art. 6. Disposizioni attuative. [10]

 

     Art. 7. Commissione di valutazione. [11]

 

     Art. 8. Disposizioni attuative. [12]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare con i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché le modalità procedimentali [13].

     2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

     4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile.

     4 bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale [14].

 

     Art. 9. Concessione e revoca del contributo. [15]

     1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 comma 1, lettera a), sulla base delle risorse disponibili [16].

     2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:

     a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;

     b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;

     c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;

     d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività.

 

     Art. 10. Verifica consiliare.

     1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 11. Formazione. [17]

     1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani.

 

          Art. 11 bis. Azioni di sostegno e sviluppo. [18]

     1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo dell’imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati soggetti esterni.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

     1) per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23016, denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza [19];

     2) [20].

     1 bis. Per gli esercizi finanziari successivi, lo stanziamento sul capitolo n. 23016, per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni [21].

 

     Art. 13. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28, modificato dall’art. 28 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[5] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28, dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[8] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[10] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, ed abrogato dall'art. 6 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[11] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[12] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[15] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[18] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[19] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[20] Numero abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 17 settembre 2001, n. 28.