§ 6.2.24 – L.R. 30 agosto 1993, n. 42.
Modifiche della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive integrazioni e modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:30/08/1993
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.
Art. 3.  Introduzione dell'articolo 23/bis.
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 31/ter.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 6.  Introduzione dell'articolo 57/bis.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 10.  Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64.
Art. 11.  Modifica dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.


§ 6.2.24 – L.R. 30 agosto 1993, n. 42.

Modifiche della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive integrazioni e modificazioni.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 73).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

     1. All'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Introduzione dell'articolo 23/bis.

     1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente articolo 23/bis:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 31/ter.

     1. Dopo l'articolo 31/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente articolo 31 ter:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

     1. L'articolo 54 della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Introduzione dell'articolo 57/bis.

     1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 1977, 72 è inserito il seguente articolo 57/bis:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

     1. All'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è aggiunto il seguente sesto comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35.

     1. Il primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

     1. All'articolo 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. Il quarto comma dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 è sostituito dai seguenti comma:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6. [1]

     1. Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, le parole "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria".

     2. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, le parole "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria".


[1] Concerne "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1987)" (B.U. n. 13 del 27 febbraio 1987), non riportata nella presente raccolta.