§ 4.4.76 - L.R. 16 agosto 2002, n. 27.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/08/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 2.  Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Art. 3.  Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Art. 5.  Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Art. 6.  Modifiche dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatti ambientale”.
Art. 7.  Aggiunta dell’Allegato C3-1bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto [...]
Art. 8.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 9.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 10.  Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 11.  Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 12.  Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 13.  Aggiunta dell'articolo 32 bis della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 14.  Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
Art. 15.  Modifiche dell'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. [...]
Art. 16.  Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. [...]
Art. 17.  Modifiche dell'articolo 104 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 [...]
Art. 18.  Modifica dell'articolo 106 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 [...]
Art. 19.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34.
Art. 20.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.76 - L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo.

(B.U. n. 82 del 20 agosto 2002).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

     1. All'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". [1]

     1. All'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". [2]

     1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è così sostituita:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 prima delle parole "entro quindici giorni" sono aggiunte le parole seguenti:

     (Omissis).

     3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è soppressa la seguente espressione:

     ", ove diversa,".

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". [3]

     1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente articolo 19 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". [4]

     1. Nell’Allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere m bis), m ter), m quater), m quinquies), m sexies), m septies), m opties):

     (Omissis).

     2. Nell’Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera b), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono abrogate le seguenti lettere:

     “a), b), h), i), l), m).”.

     3. Nell’Allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera c), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono aggiunte le seguenti lettere  g bis), g ter), g quater), g quinquies):

     (Omissis).

     4. Nell’Allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera d), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 7, Progetti ed infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:

     "c), e), k)";

     b) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:

     "h)".

     5. Nell’Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera g), comma 1 articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 3, Lavorazioni di metalli, è abrogata la seguente lettera:

     “i)”;

     b) al numero 7, Progetti ed infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:

     “c), e)”;

     c) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:

     "h)".

     6. Nell’Allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera i), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, al numero 7, Progetti ed infrastrutture, è abrogata la seguente lettera:

     “c)”.

 

     Art. 6. Modifiche dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatti ambientale”. [5]

     1. Nella lettera  h bis) dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, le parole “1500 persone” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Nella lettera h ter) dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, al termine, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     3. La denominazione dell’Allegato C3bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituita dalla seguente denominazione:

     (Omissis).

     4. Ogni riferimento all’allegato C3bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituito in “A1bis”.

 

     Art. 7. Aggiunta dell’Allegato C3-1bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”. [6]

     1. Dopo l’Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente Allegato “C3-1bis”:

     (Omissis).

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3,” è aggiunto:

     (Omissis).

     3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3,” è aggiunto:

     (Omissis).

     4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo “C3” sono

aggiunte le parole seguenti:

     (Omissis).

     5. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

     (Omissis).

     6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

     (Omissis).

     7. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo “B1” è

aggiunto:

     (Omissis).

     8. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

     (Omissis).

     9. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, dopo le parole “Progetti e infrastrutture,” è aggiunto:

     (Omissis).

     10. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 è così sostituita:

     (Omissis).

     11. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, dopo le parole “lettera g),” è aggiunto:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. All'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente numero:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo le parole "lettera f), numero 2" sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, l’espressione “e 19” è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, le parole "Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g" sono sostituite dalle seguenti parole:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente comma 7 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. All'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Aggiunta dell'articolo 32 bis della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

     1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è aggiunto il seguente articolo 32 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

     1. Dopo l’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Modifiche dell'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

     1. All’articolo 85, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, le parole “di rilevati e” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

     1. All'articolo 87, comma 3, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, alla fine sono aggiunte le parole

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modifiche dell'articolo 104 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

     1. All’articolo 104, comma 2, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, dopo le parole “modifiche e integrazioni” e prima delle parole “le indicazioni”, è inserito

     (Omissis).

     2. All’articolo 104, comma 2, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, dopo le parole “promuove, altresì, direttamente” è aggiunta la parola

     (Omissis).

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 106 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

     1. All’articolo 106, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole da “in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34.

     1. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, dopo le parole “fenomeni da erosione” sono aggiunte le seguenti

     (Omissis).

 

     Art. 20. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.