§ 4.4.149 - L.R. 27 aprile 2012, n. 17.
Disposizioni in materia di risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/04/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Principi generali e finalità
Art. 2.  Individuazione degli ambiti territoriali ottimali
Art. 3.  Istituzione dei Consigli di bacino
Art. 4.  Organi dei Consigli di bacino
Art. 5.  Coordinamento dei Consigli di bacino
Art. 6.  Pianificazione regionale
Art. 7.  Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato
Art. 8.  Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
Art. 9.  Comitati consultivi degli utenti
Art. 10.  Banca dati delle risorse idriche
Art. 11.  Potere sostitutivo e diritto di rivalsa
Art. 12.  Disposizioni finali
Art. 13.  Disposizioni transitorie
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Dichiarazione d’urgenza


§ 4.4.149 - L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

Disposizioni in materia di risorse idriche.

(B.U. 4 maggio 2012, n. 35)

 

CAPO I

Norme generali

 

Art. 1. Principi generali e finalità

1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini.

 

2. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

 

3. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.

 

4. La Regione del Veneto, con la presente legge, nell’ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle risorse idriche, determina gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato.

 

5. Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni, sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino.

 

     Art. 2. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1 Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato A della presente legge, sono i seguenti:

 

a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;

 

b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;

 

c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;

 

d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;

 

e) ambito territoriale ottimale Brenta;

 

f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;

 

g) ambito territoriale ottimale Veronese;

 

h) ambito territoriale ottimale Polesine.

 

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’articolo 5 o dei comuni interessati [1].

 

3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B della presente legge, appartenenti all’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

 

CAPO II

Consigli di bacino

 

     Art. 3. Istituzione dei Consigli di bacino

1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

 

2. Ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d’atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità al proprio statuto.

 

3. Lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento di cui all’articolo 12, comma 1.

 

4. In caso di mancata approvazione della convenzione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 1.

 

     Art. 4. Organi dei Consigli di bacino

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

 

a) l’assemblea, composta dai sindaci, o dall’assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

 

b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;

 

c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all’assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all’elezione del nuovo comitato [2];

 

d) il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. La nomina del direttore dell’ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all’articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell’ambito dell’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo [3];

 

e) un revisore legale, nominato dall’assemblea, ai sensi della normativa vigente.

 

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

 

a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;

 

b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 7;

 

c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all’affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

 

d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 2;

 

e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell’articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell’articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta “Agenzia”, di cui al comma 11 dell’articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011 [4];

 

f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

 

g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

 

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.

 

     Art. 5. Coordinamento dei Consigli di bacino

1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino.

 

2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale.

 

3. Il Coordinamento svolge in particolare le seguenti funzioni:

 

a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;

 

b) vigila sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;

 

c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa regionale di settore;

 

d) dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito, nel caso di mancato accoglimento da parte dei Consigli di bacino, delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa di settore e alla pianificazione regionale, coordinandosi con l’Autorità nazionale competente per la vigilanza sulle risorse idriche secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia;

 

e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo tariffario normalizzato vigente e alle direttive disposte dalla normativa di settore;

 

f) esprime parere vincolante in merito all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori come disciplinato all’articolo 8.

 

4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento; la struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato svolge le funzioni di segreteria tecnica.

 

5. Il Coordinamento può avvalersi per le proprie necessità informative della banca dati regionale di cui all’articolo 10.

 

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento trascorsi i quali si prescinde dal parere, prende atto della relazione annuale sull’attività trasmessa dal Coordinamento dei Consigli di bacino, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

 

CAPO III

Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

 

     Art. 6. Pianificazione regionale

1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)” (BUR n. 62/2000), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

 

2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui all’articolo 7, comma 2.

 

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva gli aggiornamenti del modello strutturale.

 

4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello strutturale degli acquedotti per l’alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere prioritariamente destinate all’utilizzo per fini acquedottistici; spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale degli acquedotti l’individuazione della localizzazione e della potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse regionale.

 

5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d’ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di servizio, con particolare attenzione per le aree dell’ambito territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali per la qualità del servizio idrico integrato.

 

     Art. 7. Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato

1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

 

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, adotta il piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione regionale ed al modello strutturale di cui all’articolo 6.

 

3. Il piano d’ambito è trasmesso alla Giunta regionale per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per la verifica della conformità dello stesso alla normativa di settore e alla pianificazione regionale.

 

4. L’atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino [5].

 

5. [A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo, che predispongono un provvedimento di approvazione delle proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro quota in ragione della porzione di territorio appartenente al Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione] [6].

 

     Art. 8. Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale e di qualità del servizio prestato all’utenza, possono affidare il servizio medesimo a più gestori previa acquisizione del parere favorevole del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’articolo 5, comma 3, lettera f).

 

2. I Consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

 

     Art. 9. Comitati consultivi degli utenti

1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico.

 

2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l’articolazione per gestioni, attenendosi alle direttive emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

 

3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all’elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

 

     Art. 10. Banca dati delle risorse idriche

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:

 

a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

 

b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;

 

c) le tariffe applicate all’utenza;

 

d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

 

3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale e redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

 

4. La omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

 

5. Le violazioni del presente articolo sono comminate dalla Regione con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Potere sostitutivo e diritto di rivalsa

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta [7].

 

2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.

 

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 12. Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa di cui all’articolo 3.

 

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).

 

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 9.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie

1. Le Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni.

 

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3, nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all’elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all’assemblea di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili [8].

 

3. Le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

 

4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione d’ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.

 

5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle Autorità d’ambito medesime e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.

 

6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente.

 

     Art. 14. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

 

a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni;

 

b) articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”;

 

c) articolo 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;

 

d) articolo 55 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”;

 

e) articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

 

f) legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 “Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” ”;

 

g) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;

 

h) articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 4, sono introitati nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

 

     Art. 16. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 2013, n. 7.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.

[3] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2013, n. 67, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.