§ 4.4.112 – L.R. 18 novembre 2005, n. 15.
Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/11/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.


§ 4.4.112 – L.R. 18 novembre 2005, n. 15. [1]

Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

     1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, è così sostituito:

     “1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l’Autorità d’ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

     “2 bis. nell’ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.

     2 ter. l’autorità d’ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.”.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.