§ 40.1.142 - Deliberazione 18 gennaio 2007, n. 10.
Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:18/01/2007
Numero:10

§ 40.1.142 - Deliberazione 18 gennaio 2007, n. 10.

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

(G.U. 13 febbraio 2007, n. 36)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 18 gennaio 2007;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/04);

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2002);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 12 febbraio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 12 febbraio 2004);

     il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);

     la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

     la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

     la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

     la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

     la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06);

     la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 248/06 (di seguito: deliberazione n. 248/06);

     il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 15 novembre 2006, in materia di procedura ad evidenza pubblica (di seguito: procedura) per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza (di seguito: documento per la consultazione 15 novembre 2006);

     Considerato che:

     l'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004 ha stabilito che, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;

     l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate ai sensi dell'art. 1, comma 46, della medesima legge, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, sia esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), sentita l'Autorità;

     con la deliberazione n. 212/06 l'Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonchè alle imprese individuate ai sensi del medesimo comma;

     con il decreto ministeriale 29 settembre 2006 il Ministro dello sviluppo economico, tra l'altro:

     ha emanato indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica, nonchè alle imprese individuate quali fornitori di ultima istanza;

     ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;

     la deliberazione n. 248/06 ha avviato un procedimento per la determinazione di una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;

     con il documento per la consultazione 15 novembre 2006 l'Autorità ha espresso il proprio orientamento in merito alle modalità di effettuazione della procedura e in particolare:

     a) ha esemplificato i possibili casi di clienti che sono temporaneamente privi di venditore e necessitano di conseguenza dell'intervento del fornitore di ultima istanza;

     b) al fine di identificare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo secondo gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, ha identificato 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale secondo un criterio di contiguità;

     c) ha previsto, in sede di prima applicazione:

     un'unica procedura comprendente, oltre i casi di clienti che si vengono a trovare anche temporaneamente senza fornitore, anche i volumi oggetto delle forniture da parte del fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

     una diversa quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 rispetto a quelle da adottarsi a regime, tenuto conto della disponibilità dei dati relativi ai volumi attualmente approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza;

     d) ha proposto l'obbligo per i fornitori di ultima istanza di separare contabilmente l'attività di fornitura di ultima istanza dalle altre attività svolte;

     Considerato che nelle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di consultazione alcuni operatori hanno sostenuto, tra l'altro:

     a) la necessità di meglio identificare le tipologie di intervento del fornitore di ultima istanza, pur condividendo sostanzialmente quelle individuate dall'Autorità, ma esprimendo perplessità in merito all'inclusione dei clienti morosi e richiedendo ulteriori specificazioni, senza però dare indicazioni in merito ad ulteriori fattispecie;

     b) l'opportunità di definire due diverse procedure, prevedendo in particolare una procedura distinta per la fornitura dei volumi attualmente approvvigionati tramite il fornitore grossista di ultima istanza, facendo emergere però opinioni contrastanti per quanto riguarda il periodo dell'anno più opportuno per l'avvio delle medesime procedure;

     c) anche in merito alle garanzie bancarie, diverse posizioni sulla loro quantificazione, segnalando anche l'opportunità di prevedere che esse non siano applicate nel caso di società con rating creditizio pari a Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation);

     d) l'eccessiva onerosità a carico degli esercenti derivante da obblighi di separazione contabile relativi alle forniture di ultima istanza;

     Ritenuto che sia necessario e urgente determinare una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza nei casi e secondo le modalità e le definizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e dal decreto ministeriale 29 settembre 2006; e che in tali definizioni rientrano i casi di clienti privi di fornitore che sono stati in passato morosi, ma che allo stato risultano in regola con i pagamenti e offrono sufficienti garanzie commerciali;

     Ritenuto opportuno al fine di limitare gli oneri in capo ai fornitori di ultima istanza:

     a) prevedere un'unica quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

     b) non definire nuovi obblighi di separazione contabile per le attività di fornitura di ultima istanza;

 

     Delibera:

 

     1. Di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 riportata nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A).

     2. Di trasmettere, per informazione, il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico.

     3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

 

     Allegato A

 

Art. 1. Oggetto

     1.1. La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:

     a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;

     b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.

 

Art. 2. Aree di prelievo

     2.1. Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 29 settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

     1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);

     2. Lombardo orientale (C ) Lombardo occidentale (D);

     3. Friuli-Venezia Giulia (A), Trentino-Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);

     4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);

     5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).

     2.2. L'Autorità, anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4 verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.

 

Art. 3. Svolgimento della procedura

     3.1. Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti:

     a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00;

     b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

     c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;

     d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2.

     3.2. Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale:

     a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;

     b) viene escusso in caso di non conformità alle sopraccitate disposizioni.

     3.3. Gli esercenti interessati presentano all'Autorità, entro il 15 settembre di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai seguenti documenti e informazioni:

     a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;

     b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

     c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;

     d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

     e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le quali si partecipa alla procedura;

     f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06;

     g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla Cassa.

     3.4. Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma precedente, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono irricevibili.

     3.5. La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di individuazione quale fornitore di ultima istanza.

     3.6. L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una commissione istituita dal direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: commissione).

     3.7. La commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorità per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi 3.8 e 3.9.

     3.8. Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea:

     a) in caso di parità di offerte, sono privilegiate le offerte dei soggetti che risultano vincitori per più macroaree di prelievo; in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, viene individuato quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera c), risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

     b) la commissione segnala all'Autorità, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore complessivo (CCI + variazione di prezzo ) inferiore di almeno il 30% del valore medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso.

     3.9. Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il presente provvedimento, l'Autorità informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti.

     3.10. Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorità approva e pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e il nominativo dell'esercente individuato come fornitore di ultima istanza.

 

Art. 4. Disciplina dell'incarico

     4.1. I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per le macroaree di prelievo di loro competenza a partire dal 1° ottobre dell'anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo, salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. E fatta salva, con decorrenza dalla data di cessazione delle funzioni di fornitore di ultima istanza, la facoltà per l'esercente che ha svolto l'attività di fornitore di ultima istanza e il cliente finale di stipulare liberamente un contratto di fornitura di gas naturale.

     4.2. Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera b), alle condizioni e secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.

     4.3. Le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri costi, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.

     4.4. Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del periodo già trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo:

     a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attività di vendita in qualità di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata evidenza dei clienti serviti in precedenza da società collegate al fornitore di ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera b);

     b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi corrispondenti;

     c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attività di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a società collegate al fornitore di ultima istanza;

     d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale.

     4.5. I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza.

     4.6. L'Autorità, anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entità, verifica ed eventualmente modifica, entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente comma.

     4.7. Il fornitore di ultima istanza è tenuto a richiedere al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia già in possesso.

     4.8. E' fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima istanza la facoltà di concludere un contratto di fornitura con un altro esercente, ad esclusione del medesimo fornitore di ultima istanza. Il subentro del nuovo esercente avviene secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni. Di tale facoltà il fornitore di ultima istanza informa il singolo cliente mediante apposizione di apposita dicitura nelle fatture.

     4.9. Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, l'obbligo dei fornitori di ultima istanza è subordinato al pagamento, da parte dei medesimi clienti finali:

     a) al fornitore di ultima istanza di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analoga tipologia di cliente finale;

     b) all'esercente titolare della precedente fornitura delle fatture eventualmente ancora non pagate.

     4.10. Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga, l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.

     4.11. L'Autorità, qualora vengano denunciate violazioni delle norme disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, può sospendere l'interessato dallo svolgimento dell'attività sino all'accertamento definitivo. Nel periodo di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro diventa definitivo nel caso in cui l'Autorità adotti un provvedimento di revoca dell'incarico in esito agli accertamenti.

     4.12. Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11 è escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora già versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale individuazione, nonchè il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

 

Art. 5. Procedure di subentro

     5.1. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a fornire i clienti finali di cui al comma 1.1, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del cliente finale o, in mancanza, dalla richiesta di intervento avanzata per conto dei clienti finali da parte dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto o del Ministero dello sviluppo economico che ravvisi gli estremi per tale intervento.

     5.2. I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti.

     5.3. I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.

     5.4. In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'art. 17 della deliberazione n. 137/02.

     5.5. L'esercente che ha fornito il cliente finale fino alla procedura di subentro è tenuto ad effettuare, a suo carico, un'ultima lettura del contatore del gas del cliente oggetto del subentro e a trasmettere i risultati, unitamente ai dati identificativi degli stessi clienti finali, al fornitore di ultima istanza e all'impresa di distribuzione entro 30 (trenta) giorni dal subentro.

     5.6. Qualora l'esercente che ha approvvigionato il cliente finale fino alla procedura di subentro non adempia all'obbligo di cui al precedente comma 5.5, l'impresa di distribuzione è tenuta a provvedere addebitando le spese all'esercente medesimo.

 

Art. 6. Obblighi degli esercenti l'attività di vendita al cliente finale e di distribuzione

     6.1. A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attività di vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, il nominativo dell'impresa di distribuzione a cui il cliente finale può richiedere i dati identificativi e i riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessità. Ai fini della definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di distribuzione possono inviare proposte all'Autorità entro il 15 febbraio 2007.

 

Art. 7. Prima applicazione della procedura

     7.1. In sede di prima applicazione della procedura:

     a) il termine di cui al precedente comma 3.2 è fissato al 2 febbraio 2007;

     b) il termine di cui al precedente comma 3.3 è fissato al 5 febbraio 2007;

     c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualità di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'art. 2 della deliberazione n. 134/06;

     d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 è fissato al 13 febbraio 2007;

     e) il termine di cui al precedente comma 4.5 è fissato al 20 febbraio 2007;

     f) il termine di cui al precedente comma 4.7 è fissato al 22 febbraio 2007;

     g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai sensi del successivo comma 7.2, lettera b), è fissato al 31 marzo 2007;

     7.2. In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza assumono l'incarico entro il 1° marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi:

     a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1;

     b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data del 1° marzo 2007, agli esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e non hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalità stabilite all'art. 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004; contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni;

     c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007, con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e il 31 luglio 2007.

     7.3. Entro il 26 gennaio 2007:

     a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

     b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito internet le capacità conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

     c) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) sono aggiornati, fino alla data di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli esercenti che hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 29 settembre 2006.

 

Art. 8. Disposizioni finali

     8.1. L'Autorità definisce con successivo provvedimento:

     a) in esito alla pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo economico, le modalità di individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas;

     b) le finalità e le modalità di impiego degli importi delle garanzie escusse ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12.