§ 3.1.68 - Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31.
Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:09/11/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Compiti dell'Agenzia.
Art. 3.  Esercizio delle funzioni.
Art. 3 bis.  Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali.
Art. 3 ter.  Indirizzi per la programmazione e gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.
Art. 3 quater.  Relazione sulla gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.
Art. 3 quinquies.  Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR.
Art. 4.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 5.  Organi dell'Agenzia.
Art. 6.  Il Direttore.
Art. 7.  Revisore dei conti.
Art. 7.  Il Collegio dei Revisori.
Art. 8.  Struttura organizzativa e funzionamento.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Dotazione di beni.
Art. 11.  Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.
Art. 12.  Flussi informativi.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.68 - Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31.

Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti [1].

(B.U. n. 103 del 13 novembre 2001).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche, l'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), di seguito denominata "Agenzia", ente di diritto pubblico [2].

     2. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Compiti dell'Agenzia.

     1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

     1 bis. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l’Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall’accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione affidante l’incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto [3].

     2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

     a) all'autorizzazione dei pagamenti;

     b) all'esecuzione dei pagamenti;

     c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

     d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

     e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

     f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

     3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c) [4].

     3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata dalla Regione del Veneto, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore [5].

     4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

     4 bis. La Giunta regionale può affidare all’Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l’esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola. Per l’esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed integrazioni, l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere all’attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni [6].

 

     Art. 3. Esercizio delle funzioni.

     1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regionali e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA [7].

     2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all'emissione del nulla osta al pagamento.

     3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.

     4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

     5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

     5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità [8].

     6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA).

     6 bis. L’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali [9].

 

     Art. 3 bis. Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali. [10]

     1. L’Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

     2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

     3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività inerenti al recupero dei crediti, all’irrogazione delle sanzioni amministrative e alla gestione del contenzioso.

     4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2022 l’Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 [11].

     5. L’Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici soggetti convenzionati.

     6. L’Agenzia predispone annualmente entro il mese di marzo una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1 relative all’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse, all’Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all’Agenzia per l’esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli indirizzi per l’utilizzo della stessa anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.

 

     Art. 3 ter. Indirizzi per la programmazione e gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari. [12]

     1. La disciplina di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” in tema di programmazione ed attuazione a livello regionale sulle politiche europee, trova applicazione ad ogni ulteriore intervento comunitario cui la Regione partecipa, anche finanziariamente, ai sensi della presente legge, in ragione delle proprie competenze.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per la partecipazione regionale agli interventi di cui al comma 1, ivi comprese la individuazione delle priorità strategiche e il relativo piano finanziario e la Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

 

     Art. 3 quater. Relazione sulla gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari. [13]

     1. L’Agenzia con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari di cui all’articolo 3 ter, è tenuta a inviare con cadenza annuale relazioni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 3 quinquies. Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR. [14]

     1. L’Agenzia, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1° aprile 2022, esercita le funzioni di organismo intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili previa stipulazione di specifico accordo scritto con l’Autorità di gestione del Programma.

     2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia opera sotto la responsabilità della Autorità di gestione e per l’esecuzione dei compiti da questa affidati.

     3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, a partire dalla data di cui al comma 1, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l’Agenzia per la gestione delle funzioni dell’organismo intermedio per le medesime funzioni sopra richiamate è trasferito nei ruoli della stessa.

     4. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all’Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.

     5. All’Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento e/o le risorse di assistenza tecnica per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 4 e delle ulteriori spese necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di organismo intermedio.

 

     Art. 4. Competenze della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale:

     a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia;

     b) approva gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale gli atti si intendono approvati;

     c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali;

     c bis) approva le convenzioni operative dell’Agenzia con altre regioni o province autonome di cui all’articolo 2, comma 1 ter [15].

     2. Nei casi di accertata inattività dell'Agenzia che comporta inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.

 

     Art. 5. Organi dell'Agenzia.

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Revisore dei conti [16].

 

     Art. 6. Il Direttore.

     1. Il Direttore:

     a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;

     b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;

     c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia;

     d) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

     e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.

     2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale.

     4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.

     5. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

 

     Art. 7. Revisore dei conti. [17]

     1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

     2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

     3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”.

     4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.

 

     Art. 7. Il Collegio dei Revisori. [18]

     1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.

     2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina altresì due membri supplenti del Collegio.

     3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

     4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta regionale.

     5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

 

     Art. 8. Struttura organizzativa e funzionamento.

     1. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.

     2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", sono individuate con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.

     3. L'incarico di dirigente nell'Agenzia comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

     3 bis. [La struttura organizzativa dell’Agenzia può prevedere una posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono le funzioni tecniche, di controllo e pagamento] [19].

     3 ter. [La posizione dirigenziale di cui al comma 3 bis è equiparata a quella prevista dall’articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni; il relativo incarico è conferito dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale n. 1/1997, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, a persone in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 della legge regionale n. 1/1997, per l’accesso alla qualifica di dirigente regionale, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione di fondi comunitari o di organismi pagatori] [20].

     3 quater. [L’incarico di dirigente delle aree funzionali di cui al comma 2 è conferito dalla Giunta regionale, secondo procedure previste dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”. Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti a conferma da parte della Giunta regionale] [21].

 

     Art. 9. Personale.

     1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle procedure definite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.

     2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, nonché le relative risorse finanziarie.

     3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Dotazione di beni.

     1. In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore e previa ricognizione, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 11. Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.

     1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

     a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

     b) contributo ordinario della Regione del Veneto per il funzionamento [22];

     c) contributi straordinari della Regione del Veneto per attività specifiche [23];

     c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per l’esercizio di funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative [24];

     d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

     e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni;

     e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente [25].

     Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.

     1 bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1 [26].

     2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

     a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;

     b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

     Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.

     3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

     4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.

     5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

     6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

     7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in relazione alla specifica normativa del fondo [27].

     8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.

     9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

 

     Art. 12. Flussi informativi.

     1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.

     2. Per l'esercizio delle funzioni e attività, l'Agenzia si avvale dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999, e del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale nomina gli organi dell'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Regione può individuare nell'Agenzia l'ufficio regionale di cui l'AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 1 miliardo derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, della somma accantonata nella partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo n. 12030 denominato "Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

     2. Per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[4] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[5] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[7] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2003, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2009, n. 16.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[10] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[11] Il termine di cui al presente comma è stato rideterminato al 1° gennaio 2023 dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[12] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

[14] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Il testo previgente reca: "b) il Collegio dei Revisori".

[17] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Per il testo previgente vedi infra.

[18] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[19] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[20] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[21] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[22] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[23] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[24] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

[25] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[26] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.