§ 6.2.1 – L.R. 2 marzo 1972, n. 8.
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:02/03/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1.      A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione
Art. 2. 
Art. 3.      La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio
Art. 4.      La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale


§ 6.2.1 – L.R. 2 marzo 1972, n. 8. [1]

Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.

(B.U. 6 marzo 1972, n. 4).

 

Art. 1.

     A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

 

     Art. 2. [2]

     1. Il servizio di Tesoreria è affidato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad una o più banche opportunamente associate aventi, nel complesso, un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire.

 

     Art. 3.

     La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

     La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

     Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale.


[1] Abrogata dall'art. 94 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1998, n. 22.