§ 6.2.94 - L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/01/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Rifinanziamenti.
Art. 3.  Fondi speciali.
Art. 4.  Soppressione del Comitato regionale di controllo.
Art. 5.  Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
Art. 6.  Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week".
Art. 7.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie [...]
Art. 8.  Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo.
Art. 9.  Modifica della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".
Art. 10.  Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 11.  Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale.
Art. 12.  Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale.
Art. 13.  Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
Art. 14.  Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione [...]
Art. 15.  Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale".
Art. 16.  Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo.
Art. 17.  Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale.
Art. 18.  Finanziamento per l'attivazione dei servizi di "Autostrada Viaggiante" e "Autostrada del Mare".
Art. 19.  Contributi per il trasporto pubblico locale.
Art. 20.  Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.
Art. 21.  Interventi regionali in materia di adozioni internazionali.
Art. 22.  Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.
Art. 23.  Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona.
Art. 24.  Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico".
Art. 25.  Contributi al settore universitario.
Art. 26.  Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico.
Art. 27.  Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004.
Art. 28.  Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 29.  Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali"
Art. 30.  Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti.
Art. 31.  Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 32.  Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione [...]
Art. 33.  Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"
Art. 34.  Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".
Art. 35.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della [...]
Art. 36.  Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali.
Art. 37.  Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica.
Art. 38.  Partecipazioni azionarie.
Art. 39.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza [...]
Art. 40.  Contributi straordinari in materia di turismo.
Art. 41.  Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori".
Art. 42.  Disposizioni in materia di personale regionale.
Art. 43.  Fondo per la non autosufficienza.
Art. 44.  Piano regionale per le attività estrattive.
Art. 45.  Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Art. 46.  Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera.
Art. 47.  Interventi nel settore della difesa idrogeologica.
Art. 48.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002".
Art. 49.  Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
Art. 50.  Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale.
Art. 51.  Progetto Sminamento in Croazia.
Art. 52.  Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica.
Art. 53.  Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova.
Art. 54.  Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta.
Art. 55.  Tutela di produzioni agricole in aree marginali.
Art. 56.  Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo.
Art. 57.  Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori.
Art. 58.  Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa.
Art. 59.  Interventi straordinari nel settore dei musei.
Art. 60.  Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico.
Art. 61.  Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo.
Art. 62.  Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidei.
Art. 63.  Interventi a favore dei patronati.
Art. 64.  Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
Art. 65.  Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Art. 66.  Attività di controllo nel settore ortofrutticolo.
Art. 67.  Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.


§ 6.2.94 - L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

(B.U. n. 5 del 17 gennaio 2003).

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2003, al netto delle operazioni a carico dello Stato, è fissato in termini di competenza, in euro 616.894.000,00.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti.

     1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Fondi speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2003, sono determinati in euro 22.568.000,00, anno 2003, e euro 15.348.000,00 anni 2004 e 2005, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 42.930.000,00, anno 2003, in euro 50.630.000,00, anno 2004 e in euro 48.530.000,00, anno 2005, per il fondo speciale per le spese di investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

 

     Art. 4. Soppressione del Comitato regionale di controllo.

     1. Il Comitato regionale di controllo disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo" è soppresso.

     2. Il servizio di consulenza a favore degli enti locali è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti.

     3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     4. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti norme:

     a) legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ;

     b) articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 .

 

     Art. 5. Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. [1]

     [1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni non appartenenti alle Comunità montane, con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso una delle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 413.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

     2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, inoltre, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni appartenenti alle Comunità montane che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso la Comunità montana stessa. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

     3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono adottate previo parere della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali.

     4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;

     b) l'articolo 23 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;

     c) l'articolo 53 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;

     d) il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .

     5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sonno conclusi in conformità alla previgente normativa].

 

     Art. 6. Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week".

     1. Nell'ambito dei rapporti esistenti tra la Regione Veneto e lo Stato del Victoria (Australia) la Giunta Regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di un programma di attività ed iniziative denominato "Veneto Week".

     2. All'onere per la copertura delle relative spese, previste in complessivi euro 350.000,00, si provvede con le risorse allocate sulla u.p.b. U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione per l'esercizio 2003.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali".

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

     “3 bis. Per l’anno 2003 l’ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

     a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;

     b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).

     3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall’obbligo scolastico.

 

     Art. 8. Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo.

     1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la competente Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", realizza proprie iniziative e promuove e sostiene interventi proposti da Enti locali, associazioni femminili, terzo settore, volti a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

     2. Gli oneri relativi alle iniziative di cui al comma 1 sono stanziati annualmente sull'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".

 

     Art. 9. Modifica della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è sostituito dal seguente:

     "1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell’organico generale per i casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000”.

 

     Art. 10. Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

     1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 33 bis. Società a partecipazione regionale.

     1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di Amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza per l’intera durata dell’incarico.

     2. L’Amministrazione regionale provvede, per l’intera durata dell’aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da determinarsi sulla retribuzione percepita all’atto del collocamento in aspettativa di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto l’onere sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della quota a carico del dipendente.".

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale.

     1. Ai fini della corresponsione di un unico trattamento di previdenza, al personale con rapporto a tempo indeterminato transitato obbligatoriamente nel regime del trattamento di fine rapporto ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", l'Amministrazione regionale riconosce, all'atto del collocamento a riposo, il trattamento previdenziale nella misura pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda di natura fissa e continuativa percepita dal dipendente per ogni anno di servizio utile. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la suddetta somma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale [2].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo al personale collocato a riposo in data successiva alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, ad esclusione delle ipotesi di opzione volontaria per il regime del trattamento di fine rapporto esercitata ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed al personale neoassunto così come individuato dallo stesso D.P.C.M.. La disposizione non si applica al personale degli enti regionali per i quali non è prevista l'iscrizione all'INPDAP. ex INADEL.

     2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per il personale posto in aspettativa senza assegni ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni e collocato a riposo entro la data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999 [3].

 

     Art. 12. Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, sito in Venezia, Calle Larga 22 Marzo, di proprietà della Società Immobiliare "Marco Polo S.r.l." con sede in Treviso.

     2. L'acquisizione del complesso immobiliare, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale, avverrà mediante l'acquisto di tutte le quote sociali della società indicata al comma 1, previo accertamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, mediante apposita perizia di stima per valutare il patrimonio netto e le singole componenti attive e passive della società medesima e acquisizione di idonee garanzie del cedente sia in ordine alla situazione economico-finanziario e patrimoniale della società, sia in ordine agli acconti erogati.

     3. Il prezzo per l'acquisizione del complesso immobiliare è stabilito nell'importo massimo pari a euro 20.100.000,00 comprensivo delle opere di restauro necessarie per rendere agibili gli spazi immobiliari, fatto salvo che il valore di acquisto della società, sulla base di apposita perizia di stima, valutato il complesso delle attività e passività, non sia inferiore al prezzo sopra determinato.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione e alla gestione del complesso immobiliare di cui al comma 1, anche tramite la "Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.", attraverso il conferimento del bene o delle quote sociali, che provvederà alle conseguenti variazioni del capitale sociale.

 

     Art. 13. Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.

     1. La Regione Veneto interviene con un contributo di 110.000,00 euro per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.

     2. Per far fronte allo stanziamento di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

 

     Art. 14. Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)".

     1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , sono aggiunte, in fine, le parole “, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuenza dei rispettivi consorzi".

 

     Art. 15. Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale".

     1. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 ; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sono conclusi in conformità alla previgente normativa.

     2. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis. Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.

     1. Per il completamento delle opere ed attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

     2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

     3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b.U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione.”.

     3. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

     “Art. 4 ter. Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo della Venezia orientale.

     1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo nelle aree balneari della Venezia orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall’Unione europea.

     2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo.”

 

     Art. 16. Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo.

     1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di interventi relativi a programmi già approvati per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini".

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere, destina le somme presenti nel fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi in relazione a situazioni di urgenza, all'efficacia dell'intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali [4].

     3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le quali sia intervenuto il finanziamento da parte dello Stato, sono riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al monitoraggio degli interventi tenendo conto, separatamente, degli interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti assegnati.

 

     Art. 17. Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale.

     2. Ai conseguenti oneri di euro 4.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0106 "Rischio idrogeologico" del bilancio regionale 2003.

 

     Art. 18. Finanziamento per l'attivazione dei servizi di "Autostrada Viaggiante" e "Autostrada del Mare".

     1. Al fine di contribuire al decongestionamento della rete stradale ed autostradale della Regione attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto merci alternativi, su ferro e su acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e "Autostrada del mare" previsti dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". Gli accordi di programma disciplinano i reciproci impegni per la creazione delle condizioni di attivazione dei servizi, ed individuano le linee interessate, le infrastrutture da realizzare ed i mezzi necessari, i tempi di attivazione, la durata del servizio, le modalità di attuazione nonché le forme di finanziamento.

     3. Agli oneri connessi all'attuazione della presente norma, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2003 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

 

     Art. 19. Contributi per il trasporto pubblico locale.

     1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'ammodernamento del sistema di bigliettazione del trasporto pubblico locale ed i connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regionale, concede contributi straordinari per complessivi euro 6.000.000,00 ripartiti in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2003-2004.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante gli accordi di programma con le province e i comuni interessati ai sensi dall'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

     3. La Giunta regionale determina i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, per la ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1 (u.p.b. U0131 "Interventi strutturali nel settore del trasporto pubblico locale").

 

     Art. 20. Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.

     1. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ed i fondi aggiuntivi previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2002, sono destinati quali contributi per l'85 per cento in conto impianti alla costruzione di nuove opere stradali e per il restante 15 per cento in conto capitale alla manutenzione straordinaria della rete esistente [5].

     1 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA previsti dal Piano triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006-2008 - interventi infrastrutturali, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2007, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere stradali [6].

     2. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , sono destinati quali contributi in conto impianti alla costruzione delle nuove opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) e al passante Mira-Quarto d'Altino [7].

     2 bis. I fondi assegnati alla società Veneto Strade SPA ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta [8].

     3. I contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.

     3 bis. La società Veneto Strade SPA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi. La società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all’autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge [9].

 

     Art. 21. Interventi regionali in materia di adozioni internazionali.

     1. La Giunta regionale, al fine di favorire la partecipazione delle coppie dichiarate idonee all'adozione a percorsi formativi presso gli enti autorizzati per l'adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzata a concedere contributi per le spese sostenute dagli aspiranti genitori (u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia").

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la quantificazione dei contributi a favore degli aspiranti genitori e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi per il tramite degli enti di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.

     1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

     2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.

     3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b.U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali".

 

     Art. 23. Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona. [10]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio Universitario per le scienze motorie in Padova una quota annua di euro 103.291,38 per la realizzazione dei programmi annuali di attività, per il biennio 2003/2004 (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio"), in conformità agli articoli 3 e 6 dell'atto costitutivo dello stesso.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Verona il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. collegato alla legge finanziaria 2001", anche per il biennio 2004 e 2005.

 

     Art. 24. Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico".

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 260.000,00 alla costituenda Fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico" con sede ad Este (PD), avente fini culturali e di formazione professionale (u.p.b. U0175 "Formazione professionale").

 

     Art. 25. Contributi al settore universitario.

     1. La Giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici di miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di tutela del territorio e dell'ambiente rurale, di sicurezza e tracciabilità degli alimenti, promuove iniziative formative per la qualificazione specialistica di figure professionali innovative.

     2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo:

     a) straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 e un contributo annuale di euro 100.000,00 al Centro Universitario di Viticoltura di Verona, per il corso di laurea in viticoltura e enologia;

     b) di euro 100.000,00 al Centro Studi Qualità Ambientale dell'Università di Padova, per il master in gestione ambientale.

     3. La somma di euro 400.000,00, di cui al comma 2, fa carico all'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio per l'anno 2003.

 

     Art. 26. Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico. [11]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la costituenda Facoltà Pontificia di diritto canonico a Venezia con un contributo straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 per l'anno 2003 e con contributi annuali di euro 100.000,00 a decorrere dal 2004 per le attività accademiche. (UPB U0175 "Formazione professionale")

 

     Art. 27. Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 260.000,00 euro alla Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A. per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata "Campionati del mondo di ciclismo su strada 2004" a Verona.

     2. La Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A., entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di attività alla Giunta Regionale per l'approvazione.

     3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 260.000,00 (u.p.b. U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport").

 

     Art. 28. Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".

     1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è sostituito dal seguente:

     "1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali).".

 

     Art. 29. Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali"

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

     2 bis. La Regione promuove e favorisce l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.".

     3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 dopo le parole "promuovere attività di animazione" è inserita la seguente "istituzionale".

     4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunta la seguente :

     "a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale."

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a contributi concessi fino al 31 dicembre 1998 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta è fissato al 30 settembre 2004 [12].

     2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute e con riferimento ai lavori eseguiti, da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

     3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, pendenti al 30 settembre 1997, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 30 settembre 2003.

     2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori eseguiti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

     3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 .

 

     Art. 32. Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)".

     1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole " entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo" sono sostituite dalle parole "entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo".

     2. Il termine di quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , come modificato dal comma 1, si applica anche alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999), dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) e dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001). Tale termine si applica altresì alle procedure per le quali siano già scaduti i termini per la trasmissione alla Regione degli strumenti urbanistici di adeguamento ai Piani di area.

 

     Art. 33. Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

     1. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

     “d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell’anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile;”.

 

     Art. 34. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".

     1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 28 bis. Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare  iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione, conoscenza e coordinamento dei parchi regionali nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.".

     2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del territorio".

 

     Art. 35. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

     1. La lettera b), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

     “b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza.”.

     2. La lettera f), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

     "f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa".

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

     "6 bis. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge la durata del finanziamento previsto per le tipologie di intervento di cui al comma 6, lettere a), b), ed f) è di anni quindici, escluso il biennio di preammortamento.”.

     4. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

     “Art. 3 bis. Non cumulabilità.

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.”.

 

     Art. 36. Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali.

     1. Per l'anno 2003 i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998) e all'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (legge finanziaria 2002) vengono erogati anche ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il cui territorio rientri negli ambiti dei Piani di Area ,secondo il Piano territoriale regionale di coordinamento, non inseriti al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 approvati dal Consiglio regionale, per la redazione di strumenti urbanistici non già finanziati ai sensi delle precedenti leggi regionali.

 

     Art. 37. Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica.

     1. Al fine di dare concreta attuazione ai contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare l'attuazione di protocolli di intesa a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica tra diversi soggetti, ai sensi dell'articolo 2 del citato accordo, da realizzarsi anche mediante sperimentazione con progetti-pilota.

     2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del Territorio" per un importo massimo di euro 250.000,00.

 

     Art. 38. Partecipazioni azionarie.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., partecipazioni azionarie al capitale della Finanziaria di Sviluppo S.p.A., con sede in Rovigo, fino ad euro 260.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

     2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti locali aderenti al CEN.SER., è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni azionarie al capitale della costituenda società Rovigo Fiere S.p.A. fino a euro 300.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

 

     Art. 39. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" successive modifiche e integrazioni.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 55/1993 è così sostituito:

     “1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all’assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.”.

     2. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2002.

 

     Art. 40. Contributi straordinari in materia di turismo.

     1. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari, per l'esercizio 2003, per la riqualificazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0075 "Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica" del bilancio regionale di previsione 2003.

     2. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari per l'esercizio 2003 per le associazioni Pro Loco, per un importo complessivo di euro 250.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio regionale di previsione 2003.

 

     Art. 41. Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori".

     1. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al finanziamento degli interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori di cui alla legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 , lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" per l'anno 2003 è utilizzato per impegnare le risorse destinate alle domande già presentate e ritenute ammissibili.

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di personale regionale.

     1. Al personale dipendente della Regione Veneto che, a seguito dell'applicazione delle progressioni verticali, di cui all'accordo sindacale del 18 maggio 2001, è stato selezionato, ha frequentato i corsi di formazione di 40 e 60 ore ed è risultato idoneo, è riconosciuto un credito formativo fruibile nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali ai sensi del vigente CCNL.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0017 "Oneri per il personale".

 

     Art. 43. Fondo per la non autosufficienza.

     1. Nell'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è istituito il "Fondo per la non autosufficienza".

     2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalla quota vincolata alla residenzialità disabili ed anziani dello stanziamento previsto all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del Bilancio 2002 per un totale complessivo pari a 328.793.248,00 di euro.

     3. Per l'anno 2003 il fondo di cui al comma 1 viene aumentato di euro 19.727.594,88, pari al 6 per cento del fondo di cui al comma 2, raggiungendo una disponibilità complessiva di euro 348.520.842,88.

 

     Art. 44. Piano regionale per le attività estrattive. [13]

     1. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

     2. Per il fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro (u.p.b. U0088 "Studi, ricerche ed indagini per la geologia").

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

     1. Le risorse non utilizzate dalla Regione Veneto per i fini dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 "Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico", sono destinate, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi di difesa e sistemazione marittima degli arenili nelle suddette aree per un importo di euro 15.000.000,00 e le restanti somme per contributi in conto capitale a favore degli enti locali per le agevolazioni previste dal Titolo III della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", a favore delle piccole e medie imprese turistiche per iniziative nelle suddette aree, nel rispetto del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10, nonché per iniziative nelle suddette aree non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis previsti dall'articolo 2 regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

 

     Art. 46. Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera.

     1. In occasione del prossimo riparto dei fondi della legge speciale per Venezia, è previsto un contributo di euro 500.000,00 all'Arpav, destinato alla verifica dello stato di efficienza degli impianti industriali di Porto Marghera relativi ad aziende a rischio di incidente rilevante.

     2. È altresì prevista l'erogazione sugli stessi fondi di cui al comma 1, della somma di euro 1.000.000,00, per il completamento del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera ivi compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento della popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna").

 

     Art. 47. Interventi nel settore della difesa idrogeologica.

     1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo delle necessità d'intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989.

     2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali interessati.

     3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

     4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell'u.p.b. U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" e suddivisa nelle seguenti aree di intervento:

     - laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;

     - Delta Po euro 3.000.000,00;

     - rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00;

     - rete idraulica minore euro 1.000.000,00.

 

     Art. 48. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Contributi straordinari agli enti locali fidejussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A." sono aggiunti i seguenti commi:

     “3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell’intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

     3 ter. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis.”.

 

     Art. 49. Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

     1. Il comma 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in materia di personale dei gruppi consiliari, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , è abrogato.

 

     Art. 50. Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale.

     1. Nel quadro delle attività e delle competenze di cui agli articoli 3 e 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", la Giunta regionale, ove richiesto o concordato con il Governo nazionale, è autorizzata ad attuare interventi volti al sostegno, alla riduzione dei disagi e al ritorno delle condizioni di normalità delle popolazioni colpite da eventi calamitosi al di fuori del territorio regionale.

     2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale e di attrezzature; l'acquisizione e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e il superamento dell'emergenza; l'allestimento di moduli abitativi; gli interventi di urbanizzazione primaria o di messa in sicurezza di strutture pubbliche; le spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; le altre forme di aiuto e assistenza alle popolazioni colpite dall'emergenza.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0122 "Emergenze sul territorio" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

 

     Art. 51. Progetto Sminamento in Croazia.

     1. La Regione Veneto in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. ANCI Sezione del Veneto è autorizzata ad attuare il Progetto Sminamento in Croazia "I'll demine one square meter", diretto a realizzare lo sminamento nelle zone più colpite dal conflitto nella Contea croata di Sisak.

     2. Il Progetto si concretizzerà attraverso l'Agenzia Croata per lo Sminamento, a cui sono assegnate le disponibilità anche di provenienza di pubbliche sottoscrizioni, che si occuperà dell'esecuzione dell'intervento, nonché del monitoraggio e controllo di ogni sua fase. L'Agenzia della Democrazia Locale di Sisak verificherà la regolarità dell'intervento, assicurando inoltre la continuità dei contatti tra la Regione Veneto e l'Agenzia Croata per lo Sminamento.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

 

     Art. 52. Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con i soggetti pubblici proprietari di strutture scolastiche caratterizzate da gravi dissesti strutturali o dalla diffusa presenza di materiali pericolosi per la salute o in relazione alle quali si manifesta l'esigenza dell'accorpamento delle stesse e, per le quali non risulta economico il recupero e si renda necessaria la sostituzione con nuove strutture da realizzare in sito.

     2. Gli accordi di programma, aventi ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale agli enti locali realizzatori degli interventi di cui al comma 1, privilegiano i comuni di minore dimensione demografica disponibili a coprire, con fondi propri o di soggetti comunque diversi dalla Regione, una percentuale minima del costo dell'intervento pari al quaranta per cento degli oneri necessari ai fini della realizzazione dei manufatti.

     3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 750.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.250.000,00.

     4. Ai fini della stipulazione degli accordi di programma la Giunta regionale è tenuta inoltre a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:

     a) alienazione delle strutture scolastiche esistenti da dismettere o da utilizzare come uffici pubblici;

     b) disponibilità di aree per la realizzazione degli interventi;

     c) cantierabilità degli interventi.

     4 bis. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per l’assegnazione di contributi regionali agli enti locali realizzatori, non influiscono rispetto all’efficacia dell’accordo di programma concluso, sempre che persistano le condizioni di cui al comma 4 [14].

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sull'u.p.b. U0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del bilancio di previsione 2003 e pluriennali 2003-2005.

 

     Art. 53. Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Ente Orchestra di Padova e del Veneto e altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione musicale di diritto privato, dedicata a Giuseppe Tartini, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura musicale in Padova, nella provincia e nel Veneto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali").

 

     Art. 54. Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta.

     1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 , specificatamente per quanto attiene al perseguimento di stabili condizioni di sviluppo socio-economico e di salvaguardia dei livelli occupazionali, della compensazione degli svantaggi naturali del territorio e della garanzia della permanenza della popolazione residente, è concesso alla Comunità montana del Brenta un contributo straordinario da destinare al sostegno di iniziative nel settore della produzione e lavorazione dei funghi realizzate da imprese associate, ubicate nel territorio di competenza.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è di euro 400.000,00 ed è imputato all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio per l'anno 2003.

 

     Art. 55. Tutela di produzioni agricole in aree marginali.

     1. Al fine di salvaguardare e tutelare produzioni agricole marginali quali: la castagnicoltura, la cerasicoltura, l'olivicoltura e i piccoli frutti, strettamente legate al territorio collinare e di montagna possono essere concessi interventi contributivi per azioni strutturali e dotazioni relative alla raccolta, in forma coordinata, e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

     2. I contributi sono concessi nella misura del quaranta per cento della spesa ammessa se realizzate da imprese singole o associate, e del cento per cento se realizzate da Comunità montane o da enti locali, e comunque per importi di spesa ammessa non superiori a 50.000,00 euro e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE 1257/99 e dal Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000/2006.

     3. Per le iniziative di cui al presente articolo è previsto lo stanziamento per l'anno 2003 di euro 300.000,00 (u.p.b. U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture").

 

     Art. 56. Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 a favore dell'Azienda trasporti funicolari Malcesine-Monte Baldo di Verona, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a servizio degli utenti dell'impianto funiviario Malcesine-Monte Baldo (u.p.b. U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti").

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di erogazione del contributo.

 

     Art. 57. Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni comunali per l'acquisto di parcheggi scambiatori in prossimità di stazioni ferroviarie.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 a valere sull'esercizio 2003 (u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale").

 

     Art. 58. Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa.

     1. Al fine di conseguire adeguate opportunità di sviluppo socio-economico, nonché di favorire la permanenza delle locali attività produttive, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Grappa, un contributo straordinario in conto capitale di euro 1.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione degli interventi di elettrificazione del Massiccio del Grappa.

     2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica".

 

     Art. 59. Interventi straordinari nel settore dei musei.

     1. La Giunta regionale, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di ente locale e di interesse locale " e considerato lo sforzo sostenuto da alcuni comuni per razionalizzare e potenziare la propria offerta museale e rendere disponibili ai cittadini, agli esperti e agli studiosi il rilevante patrimonio di beni che il Veneto può offrire alla Comunità internazionale, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

     a) al comune di Padova euro 1.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2003 per l'ampliamento degli spazi espositivi dei Musei Civici degli Eremitani a Palazzo Zuckermann e per l'apertura del Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea (u.p.b. U0171 Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto);

     b) al comune di Treviso euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2003 e euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 per la realizzazione di un magazzino nel complesso museale di Santa Caterina, ove conservare il patrimonio artistico e storico della città, che non trova collocazione ordinaria negli spazi espositivi del Museo (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto");

     c) al comune di Abano Terme euro 150.000,00 per l'allestimento e l'avvio del Museo della maschera dedicato ad Amleto e Donato Sartori, finalizzato a completare le attività di catalogazione, ricerca storico-artistica, ordinamento e restauro dei materiali, elaborazione di un catalogo e di supporti didattici per l'esposizione, acquisizione di strumentazioni per le attività didattiche e di ricerca sulle maschere e le attività collegate alla presentazione dei laboratori didattici e all'inaugurazione ufficiale del museo (u.p.b. U0168 "Archivi, biblioteche e musei"):

     2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 60. Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico.

     1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica", per opere di restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto") alla Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'uso degli spazi dell'Istituto Farina San Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività culturali, anche in connessione con l'uso pubblico del museo e della biblioteca.

 

     Art. 61. Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo.

     1. Per la progettazione e la realizzazione del ponte sul lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè (BL), è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2003, da assegnare al comune di Arsiè ad integrazione del finanziamento statale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale".

 

     Art. 62. Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidei.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 120.000,00 al Centro Prove Prodotti Lapidei localizzato nel comune di Dolcè per il sostegno economico dell'attività (u.p.b. U202 "Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione").

 

     Art. 63. Interventi a favore dei patronati.

     1. La Regione del Veneto, nell'ambito dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali.

     2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

     3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi in conto capitale:

     a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;

     b) per l'arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un importo non superiore ai 10.000,00 euro.

     4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0163 "Interventi strutturali a favore del terzo settore").

 

     Art. 64. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".

     1. Al comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , nel testo da ultimo modificato con l'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , l'espressione: "e Verona" è sostituita con l'espressione ", Verona e Vittorio Veneto".

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.450.000,00 agli enti e alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione dell'Interporto di Vittorio Veneto (u.p.b. U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti").

 

     Art. 65. Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

     1. Il comma 1bis della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 , aggiunto dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 12 settembre 1987, n. 37 è così sostituito:

     “1 bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti.”

 

     Art. 66. Attività di controllo nel settore ortofrutticolo.

     1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicati nel settore degli ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento (CE) n. 1148/2001, è autorizzata ad avvalersi, previa apposita convenzione, della collaborazione dell'Istituto per il Commercio Estero per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001".

     2. Per quanto disposto dal comma 1 è autorizzata una spesa di 300.00,00 euro a valere sull'u.p.b. U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità".

 

     Art. 67. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.

     1. Il comma 4ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , come introdotto dall'articolo 27 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così sostituito:

     “4 ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19.”

 

     Art 68. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[3] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[5] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[6] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[8] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[10] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[11] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1. L'art. 55, L.R. 1/2008, è stato abrogato dall'art. 29 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[12] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[14] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.