§ 6.2.68 - Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 13.
Interventi regionali per i patti territoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:06/04/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di patto territoriale.
Art. 3.  Rapporto con la programmazione regionale.
Art. 4.  Ambito territoriale.
Art. 5.  Protocolli di intesa e patti territoriali.
Art. 6.  Interventi specifici a favore dei patti territoriali.
Art. 7.  Concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali.
Art. 8.  Osservatorio regionale.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 6.2.68 - Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 13.

Interventi regionali per i patti territoriali.

(B.U. n. 32 del 9 aprile 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale.

     2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

     2 bis. La Regione promuove e favorisce l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” [1].

 

     Art. 2. Definizione di patto territoriale.

     1. Agli effetti della presente legge, per patto territoriale si intende l'accordo promosso dalla Regione, o da enti locali, o da parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrata dalle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi del comma 207 dello stesso articolo.

 

     Art. 3. Rapporto con la programmazione regionale.

     1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 "Regionalizzazione dei patti territoriali", la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali [2].

     2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

     a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;

     b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;

     c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

     2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 [3].

 

     Art. 4. Ambito territoriale.

     1. I patti territoriali possono essere attivati, nel rispetto dell'autonomia associativa degli enti Locali e delle parti sociali, in aree subprovinciali, provinciali o sovraprovinciali, che siano tra loro omogenee dal punto di vista socio-economico, anche con riferimento alle delimitazioni territoriali individuate dalla programmazione regionale e comunitaria.

 

     Art. 5. Protocolli di intesa e patti territoriali.

     1. I promotori di patti territoriali possono invitare la Giunta regionale ad intervenire ai preliminari del protocollo d'intesa da stipularsi tra tutti i soggetti interessati.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sottoscrive il protocollo d'intesa, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora i contenuti dello stesso siano coerenti con i piani e i programmi regionali.

     3. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 2, può:

     a) dar corso all'attuazione degli impegni e degli obblighi ivi previsti;

     b) inserire il protocollo fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

     4. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa può, inoltre, anche alternativamente fra loro:

     a) attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione a agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il patto territoriale;

     b) prendere in considerazione le iniziative previste dal patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;

     c) concorrere al finanziamento di azioni comprese nel patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti;

     d) disporre uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.

     5. Completata l'istruttoria secondo la disciplina disposta dalle deliberazioni del CIPE, la Giunta regionale autorizza il Presidente a sottoscrivere i patti territoriali e, di conseguenza:

     a) è vincolata all'attuazione degli impegni e degli obblighi previsti nei patti territoriali;

     b) inserisce i patti territoriali fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

     6. La Giunta regionale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE, esprime parere sui patti territoriali nei quali la Regione non sia compresa fra i soggetti sottoscrittori.

     7. La Giunta regionale, sulla base di esperienze attuative di iniziative analoghe, può richiedere, prima della sottoscrizione dei patti territoriali, che siano effettuate ulteriori valutazioni su singoli interventi previsti.

 

     Art. 6. Interventi specifici a favore dei patti territoriali.

     1. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'articolo 5, è autorizzata a:

     a) promuovere attività di animazione istituzionale economica nell'area interessata dal patto territoriale [4];

     a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale [5];

     b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

     c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

     d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso;

     d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie [6].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

     3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.

     3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali , nazionali e comunitari [7].

     3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore [8].

 

     Art. 7. Concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali.

     1. L'eventuale concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali è disposto dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto territoriale.

     2. Spetta alla Giunta regionale, con riferimento ai patti territoriali o ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5 sottoscritti, la disciplina dei criteri e delle modalità relativi alla vigilanza e all'erogazione degli eventuali finanziamenti regionali.

 

     Art. 8. Osservatorio regionale.

     1. Presso la Conferenza delle Autonomie di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, è istituito l'Osservatorio regionale sui patti territoriali.

     2. L'Osservatorio ha il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi di cui alla presente legge.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Autonomie di cui al comma 1, delibera disposizioni per il funzionamento dell'Osservatorio.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 6 miliardi di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte:

     - per lire 2 miliardi mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 7, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999;

     - per lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 7 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 20080 denominato "Interventi regionali per i patti territoriali", con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[2] Comma così modificato dall’art. 48 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall’art. 29 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 29 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[6] Lettera inserita dall’art. 48 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[7] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[8] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.