§ 2.4.31 - Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 9.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20"Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:07/04/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente.
Art. 2.  Introduzione dell’articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 2.4.31 - Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20"Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

(B.U. n. 32 del 10 aprile 1998).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente. [1]

1. All’articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:

“ e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto”.

 

     Art. 2. Introduzione dell’articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12 bis - Contributi.

1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l’unità d’azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l’informazione, i servizi e la formazione.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.

3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio.”. 

 

     Art. 3. Norma transitoria. [2]

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all'articolo 1 comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 25 settembre 2017, n. 31, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 25 settembre 2017, n. 31, con la decorrenza ivi prevista.