§ 27.6.38c - Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 26.
Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:25/07/2003
Numero:26

§ 27.6.38c - Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 26.

Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma.

(G.U. 16 settembre 2003, n. 215)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

     Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

     Visto l'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), recante disposizioni in materia di programmazione negoziata in agricoltura;

     Visto l'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate presso il Ministero delle attività produttive nel quale confluiscono anche le risorse per il finanziamento delle agevolazioni a favore degli strumenti di programmazione negoziata e che richiama, tra l'altro, il processo di regionalizzazione in atto di tali strumenti;

     Visto l'art. 61 della predetta legge finanziaria 2003, che, nell'istituire il Fondo per le aree sottoutilizzate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, demanda fra l'altro a questo Comitato il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione dei vari interventi;

     Visto il successivo art. 66 della legge finanziaria 2003, che reca disposizioni concernenti il sostegno della filiera agroalimentare;

     Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), recante la disciplina dei contratti di programma;

     Vista la propria delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 114/1997), recante la disciplina della programmazione negoziata;

     Vista la propria delibera 17 marzo 2000, n. 31 (Gazzetta Ufficiale n. 125/2000) recante disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata, che prevede tra l'altro, al punto 3, che una quota massima del 20% delle risorse rinvenienti a seguito di provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della delibera stessa concorrono alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività istruttorie, di supporto e di assistenza tecnica dei patti territoriali;

     Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 che, nel riallocare ai sensi dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003 le risorse tra i due Fondi dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, ha fra l'altro destinato risorse aggiuntive, pari a 120 milioni di euro, al finanziamento dei patti territoriali o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno e all'interno di queste tra le regioni e le province autonome, accompagnando così, in maniera adeguata, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali;

     Visto l'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata approvato da questo Comitato nella seduta del 4 aprile 2001;

     Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, con la quale è stato, fra l'altro, assunto l'impegno di garantire l'immediata regionalizzazione dei patti territoriali in stretta connessione temporale con le decisioni di allocazione finanziaria di questo Comitato ed un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2001, già istruiti ma non ancora approvati;

     Visto l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, in data 15 aprile 2003, tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale;

     Considerata l'esigenza di assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate investite nei patti territoriali, anche alla luce dei risultati della prima ricerca valutativa sull'efficacia di tale strumento di intervento esaminata da questo Comitato nella seduta del 14 marzo 2003;

     Ritenuto di dover disciplinare, in linea con quanto previsto nel citato accordo del 15 aprile 2003, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali e le modalità di coordinamento tra il Governo e le regioni e le province autonome per quanto concerne i contratti di programma;

     Su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

     Delibera:

 

     Patti territoriali.

     1. Ogni regione e provincia autonoma assume la responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei patti territoriali di propria competenza secondo le modalità appresso indicate.

     Ciascuna regione, anziché assumere direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive, può optare affinché quest'ultimo continui ad esercitare le medesime.

     A decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione da parte di ciascuna regione e provincia autonoma con il Ministero delle attività produttive, secondo lo schema generalizzato di cui all'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante, saranno regolati:

     la successione nei rapporti giuridici costituiti in capo al detto Ministero;

     gli aspetti relativi agli effetti di carattere temporale e finanziario prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni e alle province autonome, con particolare riferimento a quanto specificamente previsto nel complemento di programmazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006;

     le modalità con cui il Ministero delle attività produttive renderà disponibili le somme a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003 per le finalità di cui al successivo punto 6.

     Le regioni e le province autonome, per i patti territoriali oggetto di trasferimento, si impegnano a subentrare nei rapporti giuridici esistenti con i soggetti responsabili, i soggetti convenzionati e i soggetti incaricati per l'assistenza tecnica, fermo restando che la finanza di patto deve intendersi comprensiva anche delle occorrenze necessarie per i compensi relativi alle attività di competenza dei detti soggetti.

     A tale scopo si procederà al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni e alle province autonome al netto di eventuali pagamenti già effettuati, evidenziando altresì eventuali accantonamenti nella misura massima del 20%, di cui alla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, a valere su economie oggetto di rimodulazione.

     Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma opti per assumere direttamente le funzioni di gestione, la stessa è tenuta ad assicurare l'immissione dei dati da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero delle attività produttive.

     Il Ministero delle attività produttive ovvero la regione o la provincia autonoma che abbia assunto direttamente le funzioni di gestione presentano al CIPE, entro il mese di dicembre di ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti di cui ai punti seguenti, nonché sullo stato di avanzamento dei patti, secondo uno schema comune che sarà predisposto dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con le regioni e le province autonome.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di programmazione negoziata in agricoltura, la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto avviene sulla base dei criteri di cui ai punti seguenti.

     2. Ai fini della rimodulazione delle risorse all'interno dello stesso patto è stabilito quanto segue:

     a) la rimodulazione delle risorse assegnate in precedenza dal CIPE che si rendono disponibili a seguito di revoca, rinuncia o per effetto di economie, è consentita salvo quanto previsto alla successiva lettera b). Tale rimodulazione, nei casi in cui il Ministero delle attività produttive eserciti le funzioni di gestione, è soggetta al parere vincolante della regione o della provincia autonoma interessata;

     b) per i patti territoriali approvati ai sensi della delibera di questo Comitato n. 29/1997 per i quali siano decorsi due anni dalla data del nulla osta per l'erogazione dei fondi rilasciato dall'Amministrazione centrale competente alla Cassa depositi e prestiti, ovvero, per i patti di 1ª generazione, dalla data del decreto di approvazione della singola iniziativa, la rimodulazione delle risorse, chiunque eserciti le funzioni di gestione, è consentita solo ove si verifichi almeno una delle due seguenti condizioni:

     b1) raggiungimento di un livello di erogazione delle risorse pari ad almeno il 25% del finanziamento concesso a valere sui fondi assegnati in precedenza dal CIPE;

     b2) raggiungimento di almeno il 50% di iniziative avviate, intendendosi per avviate, se iniziative imprenditoriali, quelle per le quali sia stato emesso almeno un titolo di spesa valido nei termini ordinariamente previsti dalla delibera di questo Comitato n. 69/2000 e, se interventi infrastrutturali, quelli per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori.

     Quanto previsto dalla precedente lettera b) si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente delibera.

     Per i patti che non rispettino i requisiti di efficienza di cui alla precedente lettera b), l'autorità amministrativa competente adotterà apposito provvedimento di definanziamento per gli importi resisi disponibili o che si renderanno disponibili per effetto dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia e per i quali siano decorsi i termini per l'eventuale impugnativa. Analogamente si procederà per tutte le revoche successive.

     3. Le risorse resesi disponibili a seguito della procedura di definanziamento di cui al precedente punto 2, vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno dello stesso territorio regionale, secondo le seguenti modalità:

     a) per il 60% direttamente dalle regioni e dalle province autonome, alle quali le risorse vengono allo scopo trasferite subito dopo il loro effettivo riversamento all'erario, per finanziare azioni di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi d'aiuto che prevedono agevolazioni alle imprese) a favore dei patti territoriali per i quali siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, lettera b), ovvero, sulla base di indirizzi concertati con le autonomie locali, a favore di strumenti regionali di sviluppo locale che siano equivalenti, in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione territoriale degli interventi, assumendo ove opportuno come riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per l'occupazione.

     Per strumento regionale di sviluppo locale equivalente si intende uno strumento:

     fondato sul partenariato istituzionale e sociale attuato dai soggetti interessati tra quelli previsti dall'art. 8 del regolamento CE 1260/1999 e ispirato a principi di concentrazione territoriale;

     che preveda l'individuazione di uno specifico e primario obiettivo di sviluppo locale coerente con le linee della programmazione regionale e che individui le attività e gli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, nonché le risorse e i tempi;

     b) per il 40% dal Ministero delle attività produttive che le destinerà, d'intesa con le regioni e le province autonome, agli strumenti di cui alla precedente lettera a), ovvero ad altri strumenti di programmazione negoziata e ad altri interventi territorialmente concentrati, ivi comprese le eventuali azioni di sistema.

     4. Per le finalità di cui al precedente punto 3, lettera a), ovvero per finanziare azioni di sistema, compresi i regimi di aiuto che saranno individuati nell'atto da sottoscriversi con le singole regioni e province autonome, è prevista dalla delibera CIPE n. 16/2003 un'assegnazione aggiuntiva al Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive, a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari a complessivi 120 milioni di euro da trasferire con sollecitudine alle regioni e province autonome da parte del predetto Ministero. Le percentuali di riparto sono quelle adottate in occasione delle precedenti ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate adottate con le delibere di questo Comitato numeri 84/2000, 138/2000, 36/2002 e 17/2003 e riportate nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

     5. Le regioni e le province autonome, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano, con il concorso delle parti economiche e sociali, a monitorare congiuntamente il processo di attuazione della regionalizzazione e dei criteri di selettività, valutandone assieme l'efficacia e gli eventuali correttivi. In particolare, le suddette parti, avvalendosi della necessaria assistenza tecnica ed utilizzando allo scopo le risorse destinate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con la propria delibera n. 17/2003, promuoveranno una seconda relazione valutativa sull'efficacia complessiva dei patti territoriali da presentare a questo Comitato entro la fine del 2004.

     A tal fine sarà costituito un apposito Comitato di coordinamento che opererà in linea con l'esperienza maturata in occasione della prima ricerca valutativa sull'efficacia dei patti territoriali oggetto di esame, da parte di questo Comitato, nella seduta del 14 marzo 2003.

     6. La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ma che non sono stati ancora approvati, sempre che risultino ancora in essere sulla base di una valutazione condivisa con le regioni interessate, è assicurata come segue:

     nella misura massima di 94,121 milioni di euro, originariamente destinata al finanziamento delle infrastrutture degli stessi patti territoriali, di cui alla propria delibera CIPE n. 138/2000 e sue successive modificazioni, con conseguente variazione delle finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;

     nella misura massima di 239 milioni di euro, a carico delle risorse derivanti dai provvedimenti di definanziamento dei patti da parte delle regioni interessate, integrabili dal Ministero delle attività produttive, per le residue necessità, a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003, secondo modalità da definire nella convenzione da sottoscrivere con le regioni interessate di cui al precedente punto 1.

     La copertura finanziaria delle infrastrutture dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999, dei patti agricoli, nonché degli undici patti di cui al capoverso precedente, in coerenza con il metodo già adottato da alcune regioni e ove non si sia già provveduto in tal senso, sempre che gli interventi siano concordemente valutati ancora in essere, è posta a carico delle risorse assegnate a ogni regione interessata con la delibera CIPE n. 17/2003, allegato 3, nella misura massima di 397 milioni di euro. La relativa ripartizione su base regionale di tale onere è riportata nella tabella di cui all'allegato 3 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

     A tale proposito, con l'atto di cui al precedente punto 1, le regioni e le province autonome assumono l'impegno alla copertura finanziaria delle infrastrutture che saranno espressamente individuate nell'atto stesso.

     Contratti di programma.

     7. Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata ed all'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 15 aprile 2003, le modalità operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei relativi procedimenti amministrativi, sono le seguenti.

     Il Ministero delle attività produttive sottoscrive con le regioni apposito atto che prevede le procedure di acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell'ambito di una apposita conferenza di servizi.

     Nel caso di contratti di programma che prevedono iniziative nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, deve essere acquisito anche il parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in forma scritta ovvero nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura.

     7.1. Domanda di accesso.

     La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni e alle province autonome interessate. Per l'attivazione delle fasi istruttorie, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti requisiti di ammissibilità:

     fattibilità tecnica ed economica del piano progettuale (business plan);

     valutazione del merito creditizio della proponente nonché del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata da primario istituto bancario;

     presupposti di cantierabilità effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.

     La domanda deve inoltre indicare:

     l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste;

     l'incremento occupazionale diretto.

     7.2. Modalità e termini della fase istruttoria.

     I Fase: Il Ministero delle attività produttive, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro 30 giorni dalla data della stessa presentazione, verifica la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti per il soggetto proponente e per il piano progettuale e ne dà comunicazione alle regioni, alle province autonome, alle eventuali amministrazioni centrali interessate e alla segreteria del CIPE. Ove gli interventi progettuali riguardino settori di intervento di competenza di altre amministrazioni centrali, il Ministero delle attività produttive acquisirà il loro parere scritto, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali.

     Qualora gli interventi proposti riguardino i regimi di aiuto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (aiuto N729/A/2000, come modificato dall'aiuto N30/2002, e aiuto N729/B/2000), il Ministero delle attività produttive comunicherà le domande ammissibili nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura, per l'acquisizione del parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali.

     II Fase: il Ministero delle attività produttive, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui alla I Fase, effettua l'istruttoria, accertando la validità tecnica ed economica del complessivo piano progettuale presentato, i requisiti essenziali di imprenditorialità del soggetto proponente e l'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti anche attraverso l'attestazione bancaria del merito creditizio.

     Le regioni e le province autonome interessate dal piano proposto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero delle attività produttive circa la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, esprimono, nelle forme che saranno indicate nell'atto di cui al precedente punto 7, il proprio motivato parere sulla validità del piano progettuale proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e con i programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.

     Entro il predetto termine le regioni e le province autonome interessate dichiarano altresì l'eventuale disponibilità al cofinanziamento delle agevolazioni richieste e ne stabiliscono l'ammontare.

     Il Ministero delle attività produttive, trascorso il predetto termine di 60 giorni per l'acquisizione dei pareri delle regioni e delle province autonome interessate nonché delle amministrazioni centrali eventualmente competenti, conclude, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di accesso, gli accertamenti istruttori. Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, il Ministro delle attività produttive presenta al CIPE la proposta di contratto di programma per l'adozione della relativa delibera di approvazione, tenendo conto delle priorità individuate dallo stesso Ministero, volte a garantire la massima efficacia della politica industriale.

     III Fase: in caso di positiva valutazione da parte del CIPE, il soggetto proponente, presenta al Ministero delle attività produttive, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della relativa deliberazione, pena la revoca del finanziamento, la documentazione relativa al progetto esecutivo di attuazione del piano approvato, comprensiva della relazione bancaria sul medesimo progetto esecutivo.

     Il Ministero delle attività produttive, entro 45 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo e sulla base della documentazione presentata, effettua l'istruttoria sugli investimenti verificando la sussistenza della effettiva cantierabilità e determinando le spese ammissibili, la loro articolazione temporale, gli eventuali elementi e condizioni contrattuali, l'ammontare delle agevolazioni concedibili e i relativi tempi di erogazione.

     Gli esiti dell'istruttoria vengono comunicati al soggetto proponente unitamente, nel caso di esito positivo, allo schema di contratto, con l'assegnazione di un termine per la sua sottoscrizione, il Ministero delle attività produttive provvede alla notifica al CIPE ed alle regioni e alle province autonome interessate del contratto di programma stipulato.

     Ove la regione o la provincia autonoma interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere inseriti negli appositi accordi di programma quadro «Sviluppo locale» stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi e relativi all'infrastrutturazione, e alle attività di formazione e di porre in essere altre iniziative, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, che possano risultare utili a favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'iniziativa privata. All'uopo, il Ministero delle attività produttive si coordina con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     L'accordo di programma quadro verrà sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso del «Progetto pilota di localizzazione» di cui alla propria delibera n. 16/2003 richiamata in premessa, dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.

     7.3. Nello spirito della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione dell'intervento pubblico per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, il Ministro delle attività produttive, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente deliberazione, provvede con proprio decreto a fissare gli elementi e le modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata, nonché quanto necessario per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi.

     Il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, può individuare, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa a questo Comitato.

     8. Per le istanze di accesso alla contrattazione programmata presentate dopo la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di comunicazione, al soggetto proponente, del superamento della I fase di cui al precedente punto 7.2.

     9. Il Ministero delle attività produttive si impegna ad effettuare il monitoraggio completo dei contratti di programma in essere al fine di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti, proponendo, ove necessario, a questo Comitato la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.

     10. I soggetti che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, abbiano presentato istanza per l'accesso al contratto di programma e per la quale non sia intervenuto alcun atto formale di accoglimento o di reiezione, debbono presentare al Ministero delle attività produttive conferma della validità dell'ipotesi progettuale avanzata.

     Detta conferma deve essere corredata, a pena di decadenza dell'istanza medesima, degli elementi essenziali di cui alla presente deliberazione prodotti secondo le modalità stabilite dal sopraccitato decreto del Ministro delle attività produttive e dovrà pervenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto.

     Per le parti non modificate dalla presente delibera resta in vigore la disciplina di cui alla delibera di questo Comitato del 25 febbraio 1994, richiamata in premessa.

 

     Allegato 1 - Schema generalizzato di convenzione per l'attuazione della regionalizzazione dei patti territoriali

     La convenzione, da stipularsi tra il Ministero delle attività produttive e le singole regioni o province autonome, dovrà regolamentare i rapporti tra le parti sia nel caso che la regione o provincia autonoma assuma direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive (MAP) sia nel caso in cui il Ministero continui ad esercitare la gestione per conto della regione o provincia autonoma.

     Fermo restando che particolari aspetti potranno essere trattati in corso di stipula con la singola regione o provincia autonoma, la convenzione dovrà in ogni caso riguardare i seguenti punti:

 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELLA REGIONE

GESTIONE IN “SERVICE” DA PARTE DEL MINISTERO

Regolamentazione dell'entrata in vigore;

Regolamentazione della durata e della facoltà di revoca della gestione in “Service” da parte della Regione o della Provincia autonoma;

Regolamentazione delle procedure di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa, con impegno del MAP a fornire assistenza al trasferimento;

Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle informazioni relative alle attività svolte;

Esplicita dichiarazione di subentro al MAP, da parte della singola Regione o Provincia autonoma, in tutti i rapporti giuridici in essere con soggetti terzi con identificazione e qualificazione degli stessi;

Esplicita dichiarazione di mantenimento in capo al MAP di tutti i rapporti giuridici in essere con soggetti terzi;

Regolamentazione degli obblighi di completa ed esauriente informazione sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate ed in corso, da parte del MAP, relative ai Patti oggetto della Convenzione e degli altri rapporti giuridici in essere;

 

Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, con fissazione di un termine dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Regolamentazione delle modalità di acquisizione del parere vincolante della Regione o della Provincia autonoma per l'autorizzazione alle rimodulazioni;

Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal definanziamento e delle modalità di definizione della destinazione di quelle di competenza del MAP (40%) (punto 3 della delibera), con fissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di definanziamento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia;

Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal definanziamento e delle modalità di definizione della destinazione di quelle di competenza del MAP (40%) (punto 3 della delibera), con fissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di definanziamento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia;

Individuazione degli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera;

Individuazione degli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera;

Regolamentazione delle modalità di copertura dei Patti di cui al punto 6 della delibera (solo per le Regioni interessate);

Regolamentazione delle modalità di copertura dei Patti di cui al punto 6 della delibera (solo per le Regioni interessate);

Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE di cui al punto 1 della delibera;

Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE fornendone copia anche alla Regione;

Impegno ad assicurare l'immissione dei dati, da parte dei Soggetti responsabili, nel sistema di monitoraggio del MAP.

Impegno da parte del MAP a consentire, alla singola Regione o Provincia autonoma, l'accesso in rete al sistema di monitoraggio dello stesso Ministero per l'acquisizione dei dati immessi da parte dei Soggetti responsabili dei Patti ricadenti nel territorio della stessa Regione o Provincia autonoma

 

     Allegato 2 - Riparto regionale risorse per strumenti di sviluppo locale concertato fra cui patti territoriali - (legge n. 662/1996, Art. 2, comma 203, lettera D) - Delibera CIPE 16/03: Totale 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005

     Regioni e Province autonome del Centro-Nord

 

     (milioni di euro)

 

REGIONI

Valori percentuali*

Importi

Emilia Romagna

3,24

0,58

Lazio

18,66

3,36

Liguria

8,96

1,61

Lombardia

10,53

1,90

Piemonte

18,57

3,34

Toscana

14,45

2,60

Veneto

10,18

1,83

Valle d'Aosta

0,63

0,12

P.A. Trento

0,54

0,10

P.A. Bolzano

1,09

0,20

Friuli Venezia Giulia

3,07

0,55

Marche

4,45

0,80

Umbria

5,63

1,01

Totale

100,00

18,00

     * Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03

 

     Regioni dell'Obiettivo 1 e Regioni Abruzzo e Molise

     (milioni di euro)

 

REGIONI

Valori percentuali**

Importi

Abruzzo

4,31

4,40

Basilicata

4,45

4,54

Calabria

12,33

12,57

Campania

23,92

24,40

Molise

2,59

2,64

Puglia

16,40

16,73

Sardegna

12,00

12,24

Sicilia

24,00

24,48

Totale

100,00

102,00

 

     Allegato 3 - Distribuzione su base regionale degli oneri per interventi infrastrutturali dei patti territoriali

     Valori in migliaia di euro

 

Regione

Valore degli interventi infrastrutturali

Basilicata

34.596

Calabria

28.901

Campania

81.403

Liguria

6.014

Marche

4.627

Molise

9.172

Piemonte

1.960

Sardegna

55.397

Sicilia

164.771

Umbria

6.288

Veneto

3.871

totale

397.000