§ 1.7.3 - Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62.
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:30/12/1987
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Commissione.
Art. 2.  Funzioni della Commissione.
Art. 3.  Composizione e nomina della Commissione.
Art. 4.  Presidenza della Commissione.
Art. 5.  Funzionamento della Commissione.
Art. 6.  Strutture operative
Art. 7.  Relazione e programma annuale.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Abrogazione.


§ 1.7.3 - Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62.

     Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. n. 76 del 31-12-1987).

 

Art. 1. Istituzione della Commissione.

     1. E istituita presso la Giunta regionale la «Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna».

     2. La Commissione è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile, per l'effettiva attuazione del principio d'eguaglianza sancito dalla Costituzione e dallo Statuto.

 

     Art. 2. Funzioni della Commissione.

     1. Sulla base del programma approvato annualmente dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7, la Commissione, anche in collegamento con le commissioni per le pari opportunità tra uomo e donna istituite a livello centrale e locale nonché con altri organismi preposti alla realizzazione della parità:

     a) promuove e svolge indagini e ricerche sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale;

     b) promuove l'informazione relativa ai risultati di tali indagini e ricerche, e in genere alle situazioni di disparità e alle iniziative poste in essere od opportune per superarla.

     2. Di propria iniziativa, o quando ne sia richiesta dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, la Commissione formula pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e a proposte di legge o di regolamento che riguardano la condizione femminile ed elabora proprie proposte in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

 

     Art. 3. Composizione e nomina della Commissione.

     1. La Commissione è composta:

     a) da cinque membri eletti anche nel proprio seno dal Consiglio Regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;

     b) dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, membro della commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 863/1984;

     c) da cinque membri designati dalle associazioni femminili operanti a livello regionale;

     d) da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

     e) da tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori;

     f) da un membro designato dai movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale e individuati dalla Giunta regionale.

     2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale.

     3. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c), d), e), f), avviene fra i designati degli organismi medesimi.

 

     Art. 4. Presidenza della Commissione.

     1. Nella prima seduta, con votazioni distinte, la Commissione nomina nel proprio seno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente e due vicepresidenti.

     2. Spetta al presidente:

     a) designare il vicepresidente con funzioni vicarie;

     b) presiedere le riunioni della Commissione e regolarne i lavori;

     c) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della Commissione;

     d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

     e) proporre alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di spesa entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dal bilancio.

 

     Art. 5. Funzionamento della Commissione.

     1. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

     2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e ogni qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

     3. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.

     4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti.

     5. La Commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni. 6. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

 

     Art. 6. Strutture operative

     1. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale.

     2. Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un funzionario regionale con funzioni di segretario e di altro personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.

     3. Può valersi della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

     4. Si applica per i membri della Commissione e gli esperti di cui al comma precedente la legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6.

 

     Art. 7. Relazione e programma annuale.

     1. La Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunità.

     2. Su proposta della Giunta regionale, formulata sulla base delle indicazioni della Commissione, il Consiglio regionale, contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi e priorità e i mezzi per attuarle.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. All'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo dal fondo globale per le spese correnti iscritto al Cap. 80210 del bianco di previsione per l'esercizio 1987 partita n. 9 - ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988. del Cap. 70012 denominato «Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna» con lo stanziamento di L. 100 milioni per competenza e per cassa.

     2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante le leggi regionali di cui all'articolo 32/Bis della vigente legge di contabilità regionale.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 «Istituzione della Consulta regionale femminile».

     2. La Commissione di cui alla presente legge viene convocata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.