§ 2.1.17 - Legge Regionale 8 agosto 1997, n. 31.
Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/08/1997
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Contratto individuale di lavoro.
Art. 2.  Accesso all'impiego regionale.
Art. 3.  Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
Art. 4.  Concorsi unici e concorsi circoscrizionali.
Art. 5.  Modalità di reclutamento.
Art. 6.  Requisiti per l'accesso alle qualifiche regionali.
Art. 7.  Corso-concorso.
Art. 8.  Sede di servizio.
Art. 9.  Mobilità del personale.
Art. 10.  Sanzioni disciplinari.
Art. 11.  Procedimento disciplinare - collegio arbitrale.
Art. 12.  Provvedimenti cautelari.
Art. 13.  Mansioni del personale.
Art. 14.  Incompatibilità.
Art. 15.  Contrattazione decentrata e partecipazione del personale.
Art. 16.  Cause d'estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.17 - Legge Regionale 8 agosto 1997, n. 31.

Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale.

(B.U. n. 65 del 12 agosto 1997).

 

TITOLO I

Costituzione del rapporto di lavoro

 

Art. 1. Contratto individuale di lavoro.

     1. Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto, da stipularsi anteriormente all'immissione in servizio, in conformità alla disciplina prevista, anche per quanto concerne il periodo di prova, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

     2. Qualora non sia possibile la preventiva acquisizione dei documenti prescritti dalla legge, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.

 

     Art. 2. Accesso all'impiego regionale.

     1. L'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale avviene:

     a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

     b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

     c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste del collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     2. Ferme restando le modalità di accesso di cui al comma 1 e le disposizioni generali di cui agli articoli 2, 5 e 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con provvedimento della Giunta regionale, sono disciplinati:

     a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei concorrenti;

     b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

     c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di merito all'organo competente all'approvazione;

     d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.

     3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato nell'ambito dei posti disponibili. Per posti disponibili s'intendono sia quelli vacanti alla data del bando sia quelli che risulteranno tali entro un anno dalla data di approvazione del medesimo.

     4. La Giunta regionale predispone, con cadenza annuale o biennale, un piano di assunzioni definendo i posti da ricoprire distinti per qualifica e profilo professionale. Nell'ambito del piano in questione la Giunta regionale può stabilire di coprire i posti mediante l'indizione di concorsi pubblici con riserva secondo quanto previsto dall'articolo 6 oppure, nel rispetto delle medesime percentuali ivi previste, può stabilire di indire concorsi interni e contestuali concorsi pubblici senza riserva per il personale regionale. Nel caso in cui nessuno dei candidati del concorso interno risulti idoneo i relativi posti vanno in aumento ai posti disponibili per il concorso pubblico.

     5. Nella fase di prima attuazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai concorsi e selezioni di cui al comma 4 è ammessa la partecipazione del personale regionale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, commi 8 e 9, della presente legge. E' altresì ammessa la partecipazione, con diritto alla riserva, del personale regionale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale ulteriormente inferiore, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso.

 

     Art. 3. Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.

     1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell’organico generale per i casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000 [1].

     2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del relativo contratto.

     3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.

 

     Art. 4. Concorsi unici e concorsi circoscrizionali.

     1. La Giunta regionale, previa intesa anche ai fini della ripartizione della spesa con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, nonché con gli Enti locali del Veneto e i loro Consorzi può deliberare di assumere personale mediante ricorso alle graduatorie di concorsi unici espletati da un'unica amministrazione.

     2. Le modalità di svolgimento del concorso unico ed i criteri per l'assegnazione del personale vincitore sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità all'intesa di cui al comma 1.

     3. Allo scopo di agevolare il reclutamento di personale e la sua piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, i concorsi possono essere banditi anche su base provinciale, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

     4. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate.

 

     Art. 5. Modalità di reclutamento.

     1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove psico- attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.

     2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in particolare le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.

     3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente competente in materia di personale ed è composta da un massimo di tre membri, più eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un segretario di qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La medesima può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime [2].

     4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

     5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente competente in materia di personale. La graduatoria del concorso resta valida per tre anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e professionalità che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso. La graduatoria del concorso può essere utilizzata, previa specificazione nel bando, anche per il reclutamento di personale a tempo parziale e a tempo determinato; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

     6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche e professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può ricorrere agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Alle suddette prove selettive, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti.

 

     Art. 6. Requisiti per l'accesso alle qualifiche regionali.

     1. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Funzionario (liv. VIII) è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una specifica prestazione professionale.

     2. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Istruttore direttivo (liv. VII) è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     3. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Istruttore (liv. VI) è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Collaboratore professionale (liv. V) è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso documentate esperienze di lavoro.

     5. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Esecutore (liv. IV) è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale; può altresì richiedersi il possesso di specifiche abilitazioni o patenti.

     6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Operatore (liv. III) è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo; può altresì essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Ausiliario (liv. II) è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

     8. I bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo variabile dal trentacinque per cento al cinquanta per cento dei posti disponibili messi a concorso. In caso di indizione di concorsi per posti della stessa qualifica funzionale possono essere effettuate, nell'applicazione della riserva, compensazioni fra le diverse professionalità. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. La disposizione non si applica nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 si stabilisca di provvedere, nel rispetto delle medesime percentuali, ad indire concorsi o selezioni interni.

     9. E' ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifici titoli di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

     10. Qualora, per le qualifiche inferiori alla settima, il bando di concorso preveda che le prove consistano in appositi test, la Giunta regionale definisce specifici criteri in ordine al contenuto delle prove che tengano conto dei profili professionali messi a concorso.

     11. La graduatoria di concorso è in ogni caso unica ed il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni così come questi ultimi possono ricoprire i posti riservati agli interni qualora non venissero integralmente coperti.

 

     Art. 7. Corso-concorso.

     1. Il corso-concorso consiste in una selezione, pubblica o interna, per l'ammissione dei candidati ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, definisce, in base alla qualifica ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso, le prove finali dei corsi stessi, nonché il numero dei candidati ammissibili ed i titoli valutabili. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

     2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato fino ad un massimo del cinquanta per cento rispetto ai posti messi a concorso.

     3. Ai partecipanti al corso non dipendenti regionali può essere concessa una borsa di studio; ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.

 

TITOLO II

Disciplina del rapporto di lavoro

 

     Art. 8. Sede di servizio.

     1. Il personale assunto presso la Regione è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.

 

     Art. 9. Mobilità del personale.

     1. Nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

     2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

     3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità mediante comando continua ad applicarsi l'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

     3 bis. Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le specifiche professionalità dagli stessi possedute [3].

 

     Art. 10. Sanzioni disciplinari.

     1. Il dipendente che viola i propri doveri è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari individuate dal CCNL, secondo la gravità dell'infrazione.

     2. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o il rimprovero scritto il dirigente regionale della struttura ove presta servizio il dipendente provvede direttamente. La multa e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sono applicati, su segnalazione del dirigente ove presta servizio il dipendente, dal dirigente competente in materia di personale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993.

     3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è inflitto con provvedimento del dirigente competente in materia di personale.

 

     Art. 11. Procedimento disciplinare - collegio arbitrale.

     1. Ferme restando in materia disciplinare le disposizioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal CCNL, con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina nonché i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità; con lo stesso provvedimento viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti del collegio.

     2. Il collegio arbitrale di disciplina è articolato in sezioni e dura in carica cinque anni. E' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone per ciascuna sezione di cinque membri, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti. I dieci rappresentanti dell'amministrazione e i dieci rappresentanti dei dipendenti, indicano, di comune accordo cinque presidenti scelti fra le categorie individuate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1. In caso di mancanza di accordo, entro trenta giorni dalla prima seduta, la Regione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale di Venezia.

     3. La Regione e/o gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

     Art. 12. Provvedimenti cautelari. [4]

     1. Nell'ambito della disciplina prevista dal CCNL, alla sospensione cautelare dell'impiegato nel corso del procedimento disciplinare nonché in corso di procedimento penale, provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente competente in materia di personale.

 

     Art. 13. Mansioni del personale.

     1. La Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 31, comma 2 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, stabilisce anche le mansioni proprie di ogni profilo professionale.

     2. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, tra le quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

     3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica immediatamente superiore, ovvero, ove necessario, compiti o mansioni di qualifica immediatamente inferiore, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

     4. Nella fase di prima applicazione della disciplina relativa alla definizione dei profili professionali di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale per la copertura dei posti vacanti individua specifici profili professionali per i quali si procede all'effettuazione di una prova pratica di selezione tra i dipendenti fino alla quinta qualifica; per le qualifiche dalla sesta all'ottava, fino alla copertura del sessanta per cento dei posti disponibili, si procede mediante l'effettuazione di concorsi interni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 14. Incompatibilità.

     1. Si applicano ai dipendenti regionali le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche, nonché dell'articolo 2105 del codice civile.

     2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 58 suddetto, comma 2, è rilasciata dal Segretario generale della programmazione verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica amministrazione.

     3. I criteri oggettivi di cui al citato articolo 58, comma 5 sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. Contrattazione decentrata e partecipazione del personale.

     1. L'amministrazione regionale conforma la partecipazione sindacale ai principi generali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 29/1993 e secondo la disciplina contenuta nel CCNL.

     2. Il contratto collettivo decentrato è stipulato, per la Regione, da una delegazione, nominata dalla Giunta regionale, composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti della struttura competente in materia di personale nonché di altre strutture eventualmente interessate e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

     3. La sottoscrizione del contratto collettivo decentrato è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione della trattativa, con provvedimento della Giunta regionale.

     4. La Regione attua le misure necessarie per le nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini

dell'organizzazione del lavoro in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 29/1993, secondo la disciplina della contrattazione nazionale collettiva, anche attivando commissioni bilaterali od osservatori.

     5. La Regione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 29/1993, promuove ogni misura idonea a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

 

TITOLO III

Estinzione del rapporto di lavoro

 

     Art. 16. Cause d'estinzione del rapporto di lavoro.

     1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue nei casi previsti dal CCNL e, particolarmente, per:

     a) dimissioni del dipendente;

     b) collocamento a riposo;

     c) decadenza;

     d) licenziamento disciplinare, con o senza preavviso;

     e) superamento dei limiti, consentiti dal CCNL, di assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

     f) decesso del dipendente.

     2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento, con atto scritto e debbono essere presentate all'amministrazione; le condizioni ed i termini del preavviso sono fissati dal contratto collettivo nazionale.

     3. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite d'età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.

     4. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/1993.

     5. Per il licenziamento, con o senza preavviso, si applica l'articolo 10, comma 3; le condizioni e i termini di preavviso sono fissati dai rispettivi contratti collettivi nazionali e decentrati.

     6. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile in materia di personale nei seguenti casi:

     a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;

     b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesta per il posto ricoperto.

     7. Delle cause di cessazione, di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1, l'amministrazione regionale, verificatone i presupposti, prende atto con provvedimento del dirigente competente in materia di personale.

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

     Art. 17. Norma finanziaria. [5]

 

     Art. 18. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

     a) gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 69 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 nonché gli articoli 44 e 45 della medesima legge, da ultimo modificati con la legge regionale 9 aprile 1996, n. 11;

     b) gli articoli dal 32 al 39 della legge regionale n. 12/1991, nonché la tabella c) allegata alla medesima legge regionale, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2;

     c) l'articolo 135 della legge regionale n. 12/1991 a decorrere dall'esecutività del provvedimento che disciplina le procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

     2. In coerenza con il DPR 18 aprile 1994, n. 338, all'articolo 185 della legge regionale n. 12/1991 è abrogato il primo capoverso del comma 5 e all'articolo 186 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

     3. Gli effetti abrogativi delle disposizioni nazionali relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15.

[5] Integra l'art. 56, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 186 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.