§ 4.1.66 - Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 2.
Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:01/02/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi ammissibili a contributo.
Art. 3.  Individuazione degli interventi da ammettere a contributo regionale.
Art. 4.  Attuazione degli interventi.
Art. 5.  Entità e modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 4.1.66 - Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 2.

Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori.

(B.U. n. 12 del 6 febbraio 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico [1].

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai comuni per interventi di recupero di edifici aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti pubblici e/o privati.

     3. Ai soli fini della presente legge, si considerano minori i comuni con popolazione inferiore a tremilacinquecento abitanti.

     3 bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti [2].

 

     Art. 2. Interventi ammissibili a contributo.

     1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti interventi:

     a) di recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od artistica, o comunque situato in un contesto  di rilevante pregio ambientale;

     b) di recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico od artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, limitatamente alle parti esterne od in vista degli edifici;

     c) di recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi urbani collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b).

     2. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno definisce, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dall'invio della relativa proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di priorità per la individuazione degli interventi da ammettere a contributo, le modalità per la presentazione delle domande, la suddivisione percentuale delle risorse finanziarie disponili tra gli interventi di cui al comma 1, le procedure per l'erogazione del contributo regionale, nonché le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione degli interventi e le condizioni per la revoca o decadenza del contributo.

 

     Art. 3. Individuazione degli interventi da ammettere a contributo regionale.

     1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni di cui all'articolo 1, raccolgono le domande loro pervenute da parte dei soggetti pubblici e privati e le presentano alla giunta regionale, con l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento richiesto.

     2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso [3].

 

     Art. 4. Attuazione degli interventi.

     1. I comuni provvedono ai controlli ed alle verifiche previste dall'articolo 2, comma 2 sull'attuazione degli interventi da parte dei soggetti esecutori nonché alla corresponsione dei contributi.

 

     Art. 5. Entità e modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

     1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale, sino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Il contributo è elevato sino all'ottantacinque per cento nei comuni con popolazione residente inferiore ai 1.500 abitanti.

     3. L'erogazione dei contributi da parte dei comuni avviene:

     a) nella misura del quaranta per cento con l'ammissione a contributo;

     b) nella misura del sessanta per cento a saldo, previa presentazione del rendiconto.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 5.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, mediante l'utilizzo della partita n. 7 del capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di investimento" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 è istituito il capitolo n. 44012 "Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 in termini di competenza.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 2, comma 2 è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.