§ 3.6.8 - L.R. 16 marzo 2018, n. 13.
Norme per la disciplina dell'attività di cava.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e torbiere
Data:16/03/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di cava.
Art. 3.  Miglioramenti fondiari.
Art. 4.  Classificazione dei materiali di cava.
Art. 5.  Strumenti di pianificazione.
Art. 6.  Finalità e contenuti del PRAC.
Art. 7.  Approvazione del PRAC.
Art. 8.  Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.
Art. 9.  Ricomposizione ambientale.
Art. 10.  Disciplina generale dell’autorizzazione.
Art. 11.  Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.
Art. 12.  Termini per la coltivazione.
Art. 13.  Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
Art. 14.  Garanzie finanziarie.
Art. 15.  Modifiche al progetto di coltivazione.
Art. 16.  Rinnovo dell’autorizzazione.
Art. 17.  Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l’attività estrattiva.
Art. 18.  Direttore dei lavori.
Art. 19.  Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale.
Art. 20.  Comunicazioni statistiche e dati sull’attività di cava.
Art. 21.  Adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione.
Art. 22.  Funzioni di vigilanza.
Art. 23.  Sospensione.
Art. 24.  Decadenza.
Art. 25.  Perdita della disponibilità del giacimento.
Art. 26.  Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.
Art. 27.  Revoca.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.
Art. 30.  Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.
Art. 31.  Norme transitorie in materia di disciplina dell’esercizio della attività di cava nelle more della entrata in vigore del PRAC.
Art. 32.  Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei.
Art. 33.  Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
Art. 34.  Clausola valutativa.
Art. 35.  Norma finanziaria.
Art. 36.  Modifiche ed abrogazioni.
Art. 37.  Disposizioni finali.
Art. 38.  Entrata in vigore.


§ 3.6.8 - L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

Norme per la disciplina dell'attività di cava.

(B.U. 16 marzo 2018, n. 27)

 

TITOLO I

Principi e finalità

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto disciplina l’attività di cava in armonia con i principi del corretto uso delle risorse e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nelle rispettive componenti, perseguendo le seguenti finalità:

a) la riduzione del consumo di suolo in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, mediante il contenimento della coltivazione di nuove superfici estrattive, favorendo il massimo sfruttamento del giacimento di cava e l’utilizzo di materiali di scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche e private;

b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti, da considerare, unitamente all’attività estrattiva, risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

c) la limitazione degli impatti dell’attività estrattiva sull’ambiente, salvaguardando l’integrità delle falde e riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti, di gas e polveri nell’aria.

2. La Regione, allo scopo di contenere il consumo dei materiali di cava, in quanto risorse non rinnovabili, promuove, favorisce e incentiva il riutilizzo dei materiali provenienti dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni e di altri materiali alternativi, in sostituzione dei materiali di cava.

3. La Regione persegue la riduzione dell’impatto della movimentazione dei materiali derivante dai trasporti a lungo raggio, promuovendo l’autosufficienza degli ambiti provinciali dotati di giacimenti al fine di soddisfare i rispettivi fabbisogni di materiali destinati alle costruzioni, tenendo conto dei volumi necessari alle altre province prive di giacimenti coltivabili.

4. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge riconosce e sostiene il ruolo degli enti locali rispetto al territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.

5. La Giunta regionale assicura l’uniformità nell’esercizio delle funzioni trasferite, emanando indirizzi e linee guida applicative.

 

     Art. 2. Attività di cava.

1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno” e successive modificazioni.

2. La coltivazione comprende l’estrazione del materiale del giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private, non costituenti rifiuto e la ricomposizione ambientale della cava [1].

3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private [2].

4. Qualora, nell’ambito di lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, la commercializzazione e/o l’utilizzo esterno del materiale scavato costituiscano elemento prevalente rispetto al valore dell’opera stessa e ciò avvenga per volumi superiori a 100.000 metri cubi si applica la disciplina prevista per l’attività di cava.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l’applicazione del comma 4.

6. È esclusa dall’ambito di applicazione della presente legge, l’escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d’acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui regolazione spetta esclusivamente all’autorità idraulica competente in materia.

7. Qualora le opere pubbliche o private prevedano un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente superiore a 50.000 metri cubi, l’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere medesime ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione nel settore estrattivo.

8. Costituiscono aree di potenziale attività di cava le zone agricole comunque denominate nel vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale.

 

     Art. 3. Miglioramenti fondiari.

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l’attività di cava [3].

2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell’articolo 19 [4].

3. Nella pianificazione dell’attività di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.

 

     Art. 4. Classificazione dei materiali di cava.

1. I materiali di cava sono così classificati:

a) materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:

1) sabbie e ghiaie;

2) materiale detritico;

3) calcari per costruzioni.

b) materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:

1) calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;

2) argille;

3) basalti e materiali vulcanici;

4) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);

5) quarzo, quarzite;

6) gesso;

7) sabbie silicee;

8) pietre molari;

9) torba;

10) ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modificazioni.

2. Il primo capoverso del punto 2 dell’articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, di seguito denominato PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, trova applicazione limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia.

3. Il settimo e ottavo capoverso del punto 2 dell’articolo 17 delle norme di attuazione del PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, non trovano applicazione alle attività di cava disciplinate dalla presente legge.

 

TITOLO II

Pianificazione e progettazione dell’attività di cava

CAPO I

Pianificazione

 

     Art. 5. Strumenti di pianificazione.

1. Il Piano Regionale dell’attività di cava, di seguito denominato PRAC, costituisce lo strumento di pianificazione dell’attività di cava per i materiali di Gruppo A.

2. Il PRAC, in quanto piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni.

3. Il PRAC può essere redatto ed approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali.

4. La Giunta regionale esercita funzioni di coordinamento e di verifica sull’applicazione e attuazione del PRAC.

 

     Art. 6. Finalità e contenuti del PRAC.

1. Il PRAC, in conformità alle finalità di cui all’articolo 1, persegue la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e l’ottimizzazione dell’utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava, l’autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al trasporto dei materiali.

2. Il PRAC definisce:

a) le aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione;

b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di efficacia del PRAC, dei fabbisogni dei materiali;

c) i volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili nonché il volume massimo di materiale autorizzabile per singolo provvedimento, per il soddisfacimento del fabbisogno di materiale mediante l’attività di cava;

d) gli ulteriori requisiti e condizioni che consentono il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione;

e) gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta l’attività di cava;

f) la ripartizione tra ambiti territoriali provinciali dei volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili;

g) le norme tecniche per la coltivazione delle cave;

h) le distanze minime degli scavi dalle zone residenziali, commerciali e industriali ed il franco minimo tra profondità di scavo e quota della falda freatica.

3. Il PRAC, al fine di perseguire in termini omogenei sul territorio regionale obiettivi di tutela dell’ambiente e di valorizzazione delle risorse geologiche, contiene disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.

4. Il PRAC si compone di:

a) relazione indicante le finalità e i contenuti del piano, la determinazione dei fabbisogni, i volumi massimi di materiale estraibile autorizzabili e la loro ripartizione tra ambiti provinciali, gli ambiti estrattivi, nonché le norme tecniche per la coltivazione delle cave;

b) elaborati grafici evidenzianti, in particolare, le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti estrattivi all’interno dei quali può esercitarsi l’attività di cava;

c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano, ivi compresa l’incidenza sulla rete di viabilità dei lavori di coltivazione;

d) sintesi non tecnica.

 

     Art. 7. Approvazione del PRAC.

1. Il PRAC è approvato, secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica nonché in materia di valutazione di incidenza ambientale, con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRAC, formulato sulla base di una previsione decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

3. Le modifiche al PRAC che incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale secondo le procedure previste dal comma 1.

4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica.

 

CAPO II

Progettazione

 

     Art. 8. Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.

1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, presenta alla Regione un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere:

a) relazioni ed elaborati grafici;

b) progetto di estrazione;

c) progetto di ricomposizione ambientale;

d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

e) programma economico - finanziario;

f) piano industriale di sfruttamento della cava, per i materiali di gruppo A;

g) [documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e successive modificazioni] [5].

3. La Giunta regionale può stabilire disposizioni integrative di dettaglio concernenti la documentazione progettuale, anche in relazione a particolari situazioni territoriali, ove si renda necessaria una progettazione organica complessiva relativa a più siti estrattivi e in relazione a particolari situazioni ambientali.

 

     Art. 9. Ricomposizione ambientale.

1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s’intende l’insieme delle azioni da compiersi durante l’esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ripristinare o ricostruire, sull’area ove si è svolta l’attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale, alla sicurezza del sito e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella modellazione dei terreni atta a evitare frane o dilavamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturalistici dell’area, in relazione alla situazione preesistente, mediante un opportuno raccordo tra le superfici di nuova formazione e i terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali l’area è destinata;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero usi diversi, purché compatibili con la zona agricola e derivanti da esigenze di carattere socio-economico;

d) per le cave di sabbia e ghiaia con profondità di scavo a distanze inferiori a metri 10 dalla falda rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate negli ultimi dieci anni, l’utilizzo agricolo dovrà essere condotto esclusivamente secondo i protocolli dell’agricoltura biologica.

3. La ricomposizione ambientale può altresì prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l’utilità delle opere deve essere attestata dall’autorità idraulica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate alla realizzazione di discariche di rifiuti.

5. Gli interventi di ricomposizione ambientale sono ordinariamente suddivisi in lotti funzionali che sono eseguiti nel corso della coltivazione della cava in relazione all’avanzamento dell’estrazione.

6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con l’estrazione ma diversi dal materiale che qualifica il giacimento e i materiali residuali a fine estrazione, sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale.

 

TITOLO III

Autorizzazione

CAPO I

Regole, procedure e adempimenti

 

     Art. 10. Disciplina generale dell’autorizzazione.

1. La coltivazione del giacimento della cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della Regione a favore di soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.

2. Ai fini e per gli effetti del comma 1, il richiedente deve possedere preventivamente un idoneo titolo di disponibilità del giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione. A tal fine il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata dell’autorizzazione:

a) proprietà;

b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari.

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni, dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità.

4. Il provvedimento di autorizzazione:

a) contiene l’oggetto dell’attività estrattiva e l’individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;

b) contiene le generalità del richiedente, compreso codice fiscale e/o partita IVA;

c) stabilisce i termini entro i quali concludere i lavori di coltivazione;

d) fissa le modalità e i termini per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;

e) stabilisce l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 14;

f) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;

g) non è cedibile senza nulla osta della struttura regionale competente [6];

h) è trasmesso al soggetto richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mani allo stesso, conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell’adozione del provvedimento, il titolare dell’autorizzazione presenta, a pena di ritiro amministrativo dell’atto:

a) la documentazione attestante l’avvenuto deposito cauzionale;

b) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata dell’autorizzazione;

c) l’atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori, controfirmato dal medesimo per accettazione;

d) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere motivatamente prorogato una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

7. La Giunta regionale individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare per le attività istruttorie di propria competenza e fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative.

8. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

9. L’autorizzazione all’attività di cava si estingue a seguito di:

a) dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell’articolo 21;

b) provvedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 24;

c) provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 27.

 

     Art. 11. Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di cava è presentata alla Regione unitamente al progetto di coltivazione.

2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente provvede sulla domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 13 [7].

3. Qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime in luogo della CTRAE di cui all’articolo 13 [8].

4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni [9].

5. Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l’esercizio della attività di cava previsto dalla normativa vigente [10].

6. Copia del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e ai comuni territorialmente interessati dall’attività estrattiva.

 

     Art. 12. Termini per la coltivazione.

1. I termini per la conclusione dei lavori di coltivazione vengono stabiliti nel provvedimento di autorizzazione all’attività di cava, in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di ricomposizione e agli investimenti previsti. In ogni caso i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione non possono essere superiori a venti anni.

2. In casi particolari, il provvedimento di autorizzazione può prescrivere termini differenziati per la conclusione dei lavori di coltivazione nei vari lotti della cava.

3. Il termine per la conclusione dei lavori di estrazione può essere prorogato, su motivata richiesta del titolare, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore alla metà del periodo stabilito dall’autorizzazione originaria, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La proroga dei termini stabiliti dall’autorizzazione, motivata dall’utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d’interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 3.

4 bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori [11].

5. Per le cave di sabbia e ghiaia la proroga comunque non può essere superiore al rapporto tra le riserve residue e la produzione media annua degli ultimi tre anni di effettiva produzione.

 

     Art. 13. Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

1. La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) è l’organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge. Il parere della CTRAE è obbligatorio sul rilascio di autorizzazioni, nonché su eventuali modifiche sostanziali o declaratorie di decadenza o revoca.

2. La CTRAE ha facoltà di presentare agli organi regionali proposte di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell’attività di cava.

3. La CTRAE è costituita:

a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia che la presiede o, in caso di assenza, da suo delegato;

b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell’urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell’ambiente, della chimica con particolare riferimento all’inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti [12];

c) da un rappresentante dell’ANCI;

d) da un rappresentante della Provincia territorialmente competente;

e) da un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di tutela dell’ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante degli imprenditori designato d’intesa dalle associazioni di categoria;

g) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di urbanistica;

h) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di agricoltura e foreste;

i) dal direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o da un suo delegato.

4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la CTRAE.

6. La CTRAE delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Per i componenti della CTRAE, ad esclusione degli esperti di cui alla lettera b) del comma 3, sono individuati supplenti per i casi di assenza o impedimento del componente titolare.

8. La CTRAE è costituita all’inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa.

9. La CTRAE quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni, è integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità e da un rappresentante dell’ANCI a tal fine individuato.

10. Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della CTRAE si applica la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

11. A tutti i componenti della CTRAE si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale; i componenti della CTRAE non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, relativamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporre al parere della medesima Commissione.

12. Fino alla costituzione della CTRAE di cui al presente articolo, continua ad operare la CTRAE di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modifiche ed integrazioni, nella composizione ivi prevista.

13. In prima applicazione della presente legge, la CTRAE di cui al presente articolo viene costituita entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; a tal fine i termini per la emissione dell’avviso pubblico di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, per la designazione di tre esperti da parte del Consiglio regionale sono definiti in trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed in ulteriori trenta giorni i termini per la presentazione delle candidature: sono fatti salvi i termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

 

     Art. 14. Garanzie finanziarie.

1. Prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e dell’avvio dei lavori di coltivazione e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento di autorizzazione, il titolare dell’autorizzazione deve prestare una garanzia finanziaria in ordine alla corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a garanzia di ogni altro impegno assunto con l’autorizzazione.

2. A seguito di motivata istanza, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali si procede al ritiro dell’atto e all’archiviazione dell’istanza.

3. Le garanzie finanziarie devono coprire l’intero periodo di validità dell’autorizzazione incluso il tempo previsto per la ricomposizione e sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

a) cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

b) fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 “Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia”;

c) polizza assicurativa rilasciata da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.

4. L’importo della garanzia finanziaria è determinato dal provvedimento di autorizzazione sulla base della stima dei costi del progetto di ricomposizione, che è allegato alla domanda di autorizzazione, anche tenendo conto dell’eventuale suddivisione in lotti.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce:

a) i titoli ed i requisiti dei soggetti che prestano garanzia nelle forme della polizza assicurativa di cui alla lettera c) del comma 3);

b) la durata del contratto di garanzia finanziaria, il suo rinnovo e l’aggiornamento dell’importo previsto, secondo la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo;

c) i criteri per la riduzione della garanzia finanziaria in funzione del possesso da parte della ditta di certificazioni ambientali e di qualità.

 

     Art. 15. Modifiche al progetto di coltivazione.

1. Le modifiche al progetto di coltivazione sono soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 10.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stabilire i criteri per individuare le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione e le relative procedure semplificate per la relativa autorizzazione.

 

     Art. 16. Rinnovo dell’autorizzazione.

1. Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’articolo 12, la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1, il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione.

2. La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21.

3. Alla domanda di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 e seguenti.

 

     Art. 17. Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l’attività estrattiva.

1. Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l’attività di coltivazione, il comune, a seguito della formalizzazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione eventualmente realizzati, sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diverso utilizzo purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.

3. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l’attività di coltivazione della cava, ivi comprese le aree funzionali a servizio degli stessi, possono essere riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e, in quanto tali, restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce criteri e modalità per l’applicazione del comma 3.

 

     Art. 18. Direttore dei lavori.

1. Il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione è tenuto a conferire, a un tecnico professionista e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l’incarico di direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo alla Regione e al comune.

2. Il direttore dei lavori e il rappresentante legale del soggetto titolare autorizzato sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.

3. Il direttore dei lavori, in fase di estinzione della cava, redige l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, sottoscrive la documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga dei termini e quella allegata alla domanda di modifica del progetto di coltivazione, la documentazione di cui all’articolo 20 e ogni altra eventuale documentazione tecnica da presentare alla Regione.

4. L’eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere comunicata, entro quindici giorni, alla Regione e al comune.

 

     Art. 19. Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale.

1. Il soggetto titolare dell’autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell’area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione, versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell’anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune.

3. Della somma di cui al comma 2, una quota, non superiore al trenta per cento, viene versata ai comuni confinanti con i comuni sul cui territorio insiste la attività di coltivazione di cava.

4. La Giunta regionale stabilisce il criterio per il riparto fra i comuni confinanti della quota di cui al comma 3 sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territorio dalla attività di coltivazione di cava.

5. Le somme versate ai comuni ai sensi del presente articolo devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di cava nonché per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 22.

6. La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli almeno ogni cinque anni.

7. Per tutta la durata dell’estrazione, il titolare dell’autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una ulteriore somma pari al 15 per cento di quanto versato ai sensi del comma 2, a prescindere dall’eventuale scomputo di cui al comma 8.

8. Il soggetto richiedente e il comune possono concordare, a scomputo, totale o parziale, della somma di cui al comma 2, la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale o di riqualificazione urbanistica, comunque afferenti il contesto territoriale interessato dalle attività estrattive, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune. Il testo di tale convenzione viene pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet del comune.

9. La Giunta regionale determina i criteri e i parametri per l’applicazione del comma 8.

10. Nel caso di cui al comma 8, la Regione prima del provvedimento di autorizzazione, acquisisce la convenzione intervenuta tra le parti.

11. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo, la Regione procede in sostituzione mediante un prelievo di pari importo dalla garanzia finanziaria di cui all’articolo 14.

 

     Art. 20. Comunicazioni statistiche e dati sull’attività di cava.

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cava comunicano annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune notizie e gli eventuali chiarimenti nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati medesimi.

2. I dati, le notizie e i chiarimenti di cui al comma 1 sono protetti e tutelati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti della Parte II, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti titolari di autorizzazione di cava sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla struttura regionale competente [13].

4. I soggetti titolari di autorizzazione di cava per la coltivazione di materiale di gruppo A trasmettono alla Regione annualmente, entro il 28 febbraio la seguente documentazione:

a) rilievo dello stato di fatto della cava;

b) volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;

c) volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare una sintesi dei dati di cui al comma 1.

 

     Art. 21. Adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Il soggetto titolare di autorizzazione di cava, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione alla Regione allegando l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell’articolo 18.

2. La struttura regionale competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della struttura regionale competente e un incaricato del comune territorialmente competente [14].

3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la struttura regionale competente svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell’articolo 14 dichiarando estinta la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava l’esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la struttura regionale competente provvede d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria [15].

4. L’estinzione della cava può essere dichiarata anche prima dell’avvenuta ricomposizione ambientale autorizzata, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) siano previsti nell’area della cava interventi o attività conformi al vigente strumento urbanistico comunale;

b) non devono essere previste attività a rischio di incidente rilevante;

c) le principali opere da realizzare devono aver ottenuto le necessarie autorizzazioni;

d) nel caso di realizzazione di opera pubblica, vi sia stata l’aggiudicazione dei lavori principali, mentre, nel caso di realizzazione di opera privata, vi sia formale impegno ad iniziare i lavori entro 365 giorni con contestuale presentazione di cauzione a garanzia dell’adempimento, commisurata al costo della mancata ricomposizione ambientale della cava e finalizzata all’eventuale esecuzione d’ufficio delle opere ricompositive.

5. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del soggetto titolare di autorizzazione di cava.

6. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del soggetto titolare di autorizzazione di cava, il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è attivato d’ufficio dalla Regione.

 

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

CAPO I

Funzioni e provvedimenti

 

     Art. 22. Funzioni di vigilanza.

1. L’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’attività di cava, relativamente a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e a lavori non autorizzati o difformi dall’autorizzazione, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, spetta al comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di inerzia alla Regione.

2. I verbali di accertamento dell’infrazione e il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla Regione.

3. Nell’ambito territoriale del Parco regionale dei Colli Euganei le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza dell’Ente parco dei Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni e i relativi provvedimenti sono immediatamente inoltrati alla Regione e al comune territorialmente competente.

 

     Art. 23. Sospensione.

1. I lavori di coltivazione possono essere sospesi cautelativamente dalla Regione per :

a) l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo e fino all’adempimento delle stesse;

b) l’esecuzione degli accertamenti finalizzati all’adozione di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca dell’autorizzazione e fino all’emanazione del provvedimento;

c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al conferimento dell’incarico;

d) il mancato rinnovo o reintegro delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 14;

e) la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria.

2. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di condizioni di pericolo per persone o cose, deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.

3. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non autorizzati.

4. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni, al titolare dell’autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato.

 

     Art. 24. Decadenza.

1. L’autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il soggetto titolare:

a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione;

b) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell’autorizzazione a pena di decadenza;

c) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori;

d) non possieda più la capacità tecnica o economica;

e) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione;

f) trasferisca l’autorizzazione senza il preventivo nulla osta della Regione;

g) non abbia provveduto al rinnovo della garanzia finanziaria ovvero al suo reintegro entro i termini di cui all’articolo 14;

h) non risulti più in possesso dei requisiti di legalità di cui al comma 3 dell’articolo 10;

i) abbia eseguito un’attività che ha prodotto un’alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque, che non consentono la prosecuzione in sicurezza dell’attività;

l) abbia posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consente la prosecuzione dell’attività.

2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla struttura regionale competente previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in essere, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) ed l) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al titolare dell’autorizzazione, al proprietario, al comune interessato [16].

3. La Giunta regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1.

 

     Art. 25. Perdita della disponibilità del giacimento.

1. Qualora venga meno la disponibilità, anche parziale, del giacimento, il titolare dell’autorizzazione interrompe immediatamente i lavori di coltivazione e, entro cinque giorni, ne dà comunicazione alla Regione che dispone la sospensione dei lavori di coltivazione.

2. Qualora venga meno la disponibilità parziale del giacimento, la Regione intima al titolare dell’autorizzazione la presentazione, entro un congruo termine, di un nuovo progetto di coltivazione, in modifica e sostituzione del progetto autorizzato, che tenga conto della mutata disponibilità del giacimento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero nel caso di diniego dell’autorizzazione al nuovo progetto di coltivazione ovvero sia venuta meno la disponibilità dell’intero giacimento, la Regione dichiara la decadenza dell’autorizzazione.

 

     Art. 26. Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.

1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, devono presentare domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di autorizzazione a proprio nome.

2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di autorizzazione non può essere il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta ovvero altro socio della società titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione provvede all’esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante incameramento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14.

4. Non si dà luogo al rilascio di nuove autorizzazioni in caso di decadenza dichiarata in relazione a lavori di coltivazione autorizzati che hanno determinato un’alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque.

 

     Art. 27. Revoca. [17]

1. La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla struttura regionale competente.

2. Il provvedimento di revoca è immediatamente inviato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al titolare dell’autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell’autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la struttura regionale competente provvede d’ufficio all’esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle garanzie finanziarie.

 

CAPO II

Sanzioni

 

     Art. 28. Sanzioni.

1. Chiunque svolga attività di cava in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente [18].

2. Chiunque svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale, in difformità dal progetto autorizzato, è soggetto a una sanzione amministrativa commisurata al valore commerciale del materiale scavato in difformità, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, secondo il seguente criterio, e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00:

a) per volumi estratti in difformità fino a 5.000 mc, la sanzione è pari al valore commerciale del materiale scavato;

b) per i volumi estratti in difformità oltre 5.000 mc e fino a 25.000 mc, la sanzione è pari al triplo del valore commerciale del materiale scavato;

c) per i volumi estratti in difformità oltre 25.000 mc, la sanzione è pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato.

3. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente [19].

4. Nel caso di una pluralità di estrazioni in difformità rilevate nel corso di un triennio, la sanzione da applicarsi alla singola violazione è computata in ragione dei volumi estratti in difformità cumulativamente considerati.

5. Chiunque, nello svolgimento dei lavori di coltivazione, asporti dalla cava materiale associato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente.

6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, senza che ciò comporti escavazioni difformi dal progetto autorizzato, è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00.

7. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all’obbligo di consentire l’accesso alla cava per ispezioni o controlli, che non comunichi nel termine prescritto la sostituzione del direttore dei lavori o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti Regione, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.

8. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione, il provvedimento di decadenza o di revoca dell’autorizzazione è soggetto a interdizione dai luoghi dei lavori.

9. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il comune.

10. Trovano applicazione le norme contenute nella parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materi ambientale”.

11. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10.

 

TITOLO V

Aree di cava degradate

CAPO I

Contributi per interventi di ricomposizione

 

     Art. 29. Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.

1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi per opere ed interventi di interesse pubblico, fermi restando gli adempimenti già imposti a carico del responsabile dell’attività estrattiva.

2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza che sia stata successivamente eseguita una adeguata ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.

3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, modi e criteri per il riconoscimento dei contributi e procede all’assegnazione di questi ultimi. In ogni caso il beneficiario del contributo non può essere il titolare dell’autorizzazione della cava.

4. Il contributo è assegnato al comune interessato che provvede all’erogazione a favore dei beneficiari.

5. Il comune vigila ai sensi dell’articolo 22 sull’attività di ricomposizione e fornisce alla Giunta regionale le informazioni sull’andamento dei lavori.

6. In caso di mancata o difforme attuazione dell’intervento, il contributo può essere revocato.

 

TITOLO VI

Norme finali, transitorie, finanziarie e di abrogazione

CAPO I

Norme transitorie e clausola valutativa

 

     Art. 30. Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.

1. Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.

1 bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui all’articolo 13, qualora costituita [20].

 

     Art. 31. Norme transitorie in materia di disciplina dell’esercizio della attività di cava nelle more della entrata in vigore del PRAC.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del PRAC, ai fini del rilascio di autorizzazione ad attività di cava per estrazione di sabbia e ghiaia e della istruttoria delle relative domande, sono recepite ed applicate le disposizioni di cui all’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, quali prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava di sabbia e ghiaia ai sensi della presente legge.

2. Fino all’entrata in vigore del PRAC, possono essere rilasciate autorizzazioni per l’attività di cava per estrazione di materiali diversi dalla sabbia e ghiaia in base ai seguenti criteri:

a) in pianura deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno 200 metri fra il ciglio di scavo e le zone individuate a destinazione non agricola dal vigente piano regolatore comunale; la distanza di rispetto può essere ridotta a 100 metri per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna circostante;

b) nelle zone di cui alla lettera a) la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Con i lavori di cava, non è consentito portare a giorno, neppure temporaneamente, le falde freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati negli ultimi dieci anni;

c) in deroga a quanto stabilito nella lettera b), limitatamente ai divieti concernenti le falde freatiche, possono essere rilasciate autorizzazioni di cave di argilla per laterizi a sud della linea delle risorgive individuata nella cartografia di cui all’Allegato 1 della presente legge, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1) sia salvaguardato l’uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l’altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;

2) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire la massima sicurezza dell’escavazione e tale escavazione sia ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di sei metri dal piano di campagna circostante.

3. Per tutti i casi di cui al presente articolo devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all’articolo 9 e, in pianura, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle scarpate di cava rispetto ad un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei.

1. All’interno del Parco regionale dei Colli Euganei, come individuato ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e per le attività di cava consentite dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”, al fine di incentivare l’impiego di metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, tenuto conto del fabbisogno di materiale pregiato ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il progetto di coltivazione proposto sia ad alto contenuto innovativo, da dimostrare con uno studio di fattibilità sperimentale, dal quale emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite;

b) il progetto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e ottenga esito favorevole, anche con prescrizioni;

c) l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei.

 

     Art. 33. Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Nelle more della messa a regime del riordino complessivo delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative di cui alla presente legge esercitabili, su richiesta, dalle province e dalla Città metropolitana.

2. La Regione e la Provincia o la Città metropolitana richiedente definiscono, secondo principi di adeguatezza, le risorse strumentali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, d’intesa con la Provincia o la Città metropolitana, procede alla valutazione dei risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità nonché di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

 

     Art. 34. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in ordine alle modalità di attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell’attività di cava.

2. Per le finalità di cui al comma 1, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 20, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAC;

b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAC, approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 7;

c) la situazione delle autorizzazioni di cava in essere e di quelle in istruttoria;

d) una descrizione delle attività svolte, finalizzate al recupero e riqualificazione ambientale delle aree di cava degradate di cui all’articolo 29;

e) una sintesi dell’attività di vigilanza sulle cave.

3. La relazione è resa pubblica, unitamente alle eventuali determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di esame.

 

CAPO II

Norme finali, finanziaria e di abrogazione

 

     Art. 35. Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 7, quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui all’articolo 36, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 302 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”), sono compensate con le nuove entrate di cui al comma 1.

3. Agli oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico assegnate ad ARPAV ai sensi dell’articolo 36, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, la cui disponibilità viene incrementata a seguito delle nuove entrate di cui al comma 1.

4. Agli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di cava degradate, di cui all’articolo 29, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 02 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata per euro 50.000,00 mediante le nuove entrate di cui al comma 1 e per euro 50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 36. Modifiche ed abrogazioni.

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all’esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti del mondo” è soppressa la seguente espressione:

“sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni”.

3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 è soppressa la seguente espressione:

“e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.”.

4. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di legge regionali:

a) la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

b) l’articolo 25 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 1985”;

c) l’articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”;

d) il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”;

e) l’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)”;

f) l’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”;

g) l’articolo 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”;

h) il comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”;

i) l’articolo 34 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996”;

j) l’articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;

k) l’articolo 29 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”;

l) gli articoli 29 e 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;

m) l’articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”;

n) l’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”;

o) l’articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”;

p) gli articoli 1 e 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

q) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”;

r) l’articolo 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;

s) il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;

t) il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;

u) l’articolo 29 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;

v) il comma 11 dell’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

 

     Art. 37. Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al regio decreto 1443 del 1927.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il PRAC è approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 38. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[5] Lettera abrogata dall'art. 37 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[6] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[8] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[9] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[10] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[11] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[13] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[14] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[15] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[16] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[17] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[18] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[19] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[20] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.