§ 3.6.6 - L.R. 16 agosto 2002, n. 26.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e torbiere
Data:16/08/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n.  18 gennaio 1999, n. 1.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.6.6 - L.R. 16 agosto 2002, n. 26.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione.

(B.U. n. 82 del 20 agosto 2002).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. [1]

     1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. [2]

     1. L’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. [3]

     1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n.  18 gennaio 1999, n. 1.

     1. L’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

     1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 come modificato dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Per l'anno 2002 la selezione va effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9.

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.